Per risolvere le controversie commerciali (in pratica, se si e' in lite con un artigiano, un negozio, un tour operator, una compagnia d'assicurazione, etc..., per esempio, per consegne in ritardo, vacanze andate male, servizi telefonici addebitati seppure non richiesti, lavori mal eseguiti da artigiani, fatture ingiustificatamente salate, bollette sbagliate, acquisti on line, etc...) occorre spesso seguire una strada tortuosa, perdere tempo e sostenere costi elevati.
La conciliazione e' invece un modo, rapido, efficace, riservato ed economico per tentare di risolvere le controversie commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.
Ogni
Camera di commercio ha uno sportello dedicato per la conciliazione.
Come effettuare la richiesta
E' sufficiente presentare una domanda (in carta libera o con un modulo scaricabile dal sito
Conciliazione Camera Commercio (www.conciliazione.camcom.it), o a questo link:
Modello domanda di conciliazione) allo sportello di conciliazione della
Camera di commercio di pertinenza (di persona, via fax o per posta: gli indirizzi si trovano sul sito della
Camera Di Commercio (www.camcom.it)) indicando la tipologia della controversia, la materia del contendere, e le specifiche richieste.
Vediamo cosa dice il sito della Camera di Commercio circa la conciliazione:
CHE COS'E' LA CONCILIAZIONE
La conciliazione e' una procedura di risoluzione
alternativa delle controversie,
volontaria,
riservata e non vincolante, nella quale un terzo neutrale aiuta le parti a raggiungere un accordo.
Procedura alternativa
La conciliazione stragiudiziale e' alternativa al procedimento ordinario; si colloca al di fuori del processo civile. Essa puo' essere esperita prima di iniziare una causa per trovare una soluzione che soddisfi pienamente le parti. Per realizzare questa ipotesi e' particolarmente opportuno che le parti inseriscano una clausola nel contratto, la quale preveda, appunto, che in caso di controversia esse tentino preventivamente una conciliazione.
Accanto a questa ipotesi ci puo' essere anche quella in cui le parti intendono trovare una soluzione in via stragiudiziale anche a processo iniziato, ponendo cosi' fine (in caso di esito positivo) alla controversia dinanzi al giudice ordinario.
Si puo' dire, inoltre, che la conciliazione e' alternativa anche nel senso che si basa tutta sulla volonta' delle parti di trovare un accordo in base ad una comune collaborazione (modello autocompositivo).
Procedura volontaria
Tutta la procedura si fonda sulla libera volonta' delle parti. Sono loro a decidere se e quando iniziare un tentativo di conciliazione; sono esse che decidono come gestirla; sono esse che la portano a termine. Cio' vuol dire che non c'e' nessun vincolo ad accettare la richiesta che giunga dall'altra parte, ne' tantomeno di portare a termine la procedura ove le parti non lo vogliano.
Procedura riservata
Questo e' uno degli aspetti che caratterizza maggiormente la conciliazione e la rende davvero preferibile. Nulla di quanto viene detto o riferito durante lo svolgimento della procedura puo' essere utilizzato al di fuori di essa. Il conciliatore, infatti, che puo' ascoltare le parti anche separatamente (al fine di capire francamente a quali condizioni esse sarebbero disposte a trovare una soluzione) non riferisce nulla dei suoi colloqui all'altra parte (riservatezza interna).
Inoltre, cosa ancora piu' importante, nulla di quanto viene detto dalle parti e dal conciliatore puo' essere oggetto di prova nell’eventuale giudizio successivo, nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo e le parti si rivolgono al giudice.
Questo aspetto e' molto importante perche' da' garanzie alle parti di poter agire e parlare con estrema franchezza e disponibilita', senza la minaccia che cio' che viene detto o fatto durante la procedura possa essere utilizzato come prova contraria nel giudizio civile.
Neutralita' del terzo
La caratteristica della conciliazione e' che essa viene gestita dalle parti con l'aiuto di un terzo.
La presenza di un terzo e' molto importante perche' cio' permette di superare eventuali impasse che potrebbero crearsi quando le parti cercano da sole una soluzione ad un conflitto che e' gia' insorto tra loro. Spesso, infatti, proprio la presenza del terzo fa in modo che le reciproche incomprensioni non rendano insanabile il conflitto, al punto da poter essere risolto solo in giudizio.
Affinche' tutto cio' sia possibile il terzo deve essere del tutto neutrale ed imparziale rispetto alle parti ed alla controversia.
Il terzo non decide ma aiuta le parti: questo e' il modello tipico della c.d. facilitative mediation anglosassone. Il terzo, infatti, non decide della controversia, ne' fa valutazioni sulle posizioni delle parti al fine di emettere un giudizio. Egli si limita ad ascoltarle e a metterle in comunicazione tra loro per cercare di trovare un accordo che ponga fine alla controversia.
(
Che cos'e' la conciliazione - www.conciliazione.camcom.it/Per-sapern/Carte-1/index.htm)
I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE
- rapidita': come risulta dall’ultima rilevazione (del 2004) a livello nazionale le procedure camerali di conciliazioni hanno una durata media di 43 giorni. Tale dato e' molto significativo, soprattutto se viene confrontato con i dati della giustizia civile.
- economicita': il tariffario approvato dall’Unioncamere comporta una differenziazione delle competenze suddivise a seconda del valore della controversia. In ogni caso si tratta di spese estremamente contenute, anche rispetto ai costi della giustizia civile.
- riservatezza: si e' gia' detto di questo aspetto centrale. Qui merita solo ribadire che la presenza della Camera di commercio e' un ulteriore elemento di garanzia del rispetto di questo principio fondamentale.
- informalita': cio' corrisponde al modello autocompositivo, grazie al quale sono le parti che gestiscono in prima persona la procedura. Gli incontri col conciliatore sono estremamente informali e duttili; non prevedono alcun vincolo di carattere procedurale (ad es. termini, scadenze, memorie ecc.)
- non vincolativita': il verbale di conciliazione ha la medesima efficacia di un contratto.
- formazione dei conciliatori: su questo aspetto va detto che la formazione e' un degli aspetti in cui le Camere di Commercio hanno acquisito un vero e proprio primato nel panorama nazionale. Conformemente allo spirito dell’uniformita' delle regole l’Unioncamere ha predisposto gli standard a livello nazionale, cui devono riferirsi i corsi di formazione. I conciliatori iscritti nelle liste delle Camere di commercio sono dunque formati sulla base di criteri uniformi in tutta Italia, che garantiscono la professionalita', la competenza anche nelle tecniche di mediazione.
(
I vantaggi della conciliazione - www.conciliazione.camcom.it/Per-sapern/Carte-3/index.htm)
LE CARATTERISTICHE PROCEDURALI DELLA CONCILIAZIONE CAMERALE
Le Camere di commercio sono enti pubblici e anche nell'esercizio di questi compiti svolgono la funzione di garanzia di terzieta' e di indipendenza, sia degli uffici che amministrano la procedura, sia dei conciliatori che la gestiscono.
Il sistema camerale opera secondo un approccio metodologico comune, basato su un modello di conciliazione facilitativa.
Questo significa che le parti (siano esse imprese o consumatori) hanno a disposizione uno strumento di giustizia alternativa in cui il terzo neutrale deve essere presente all’incontro con le parti (in questo distinguendosi da altri meccanismi di composizione amichevole delle controversie). Il compito del conciliatore e' quello di aiutare le parti a negoziare un accordo positivo. Nello svolgere tale incarico, egli ha un’ampia liberta' d'azione e puo' impostare l'andamento dell'incontro secondo la metodologia che riterra' piu' adatta al caso specifico.
Agli utenti del servizio di conciliazione (nella maggior parte delle Camere di Commercio, identificato come Ufficio di Conciliazione) il funzionario preposto offre una serie di indicazioni pratiche per illustrare il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le modalita' con cui il procedimento si svolge. La parte interessata puo' depositare una domanda in cui, riassunti i motivi delle proprie lamentele, chiede di tentare una conciliazione. Al momento del deposito la parte dichiara di conoscere le condizioni di offerta del servizio, che gia' sono state illustrate verbalmente, riassunte in un testo (denominato, a seconda dei casi, come
Linee guida o
Regolamento). Il funzionario informa la controparte, attraverso una comunicazione scritta, seguita da un contatto telefonico, dell’avvenuto deposito.
Non c'e' alcun obbligo di accettare tale invito; anche per questo motivo e' necessario che il funzionario illustri, nel modo piu' neutrale, lo scopo della richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro.
Se la controparte rifiuta, il funzionario invia una comunicazione in tal senso a colui che ha depositato la domanda e questi sara' libero di decidere quali passi compiere, restando intatto il suo diritto a tutelare i propri interessi, eventualmente anche in sede giudiziale.
Ove vi sia la decisione di percorrere la strada della conciliazione, viene fissata la data dell’incontro, in base alla disponibilita' di entrambi i contendenti.
Le parti possono anche giungere al tavolo di conciliazione, di comune accordo, quando tale tentativo e' previsto da una clausola di conciliazione contenuta nel contratto oggetto della controversia.
L'incontro tra le parti e il conciliatore puo' durare anche diverse ore e, ove le parti e il conciliatore lo ritengano opportuno, e' possibile fissare una nuova riunione.
Le parti hanno la facolta' di discutere di ogni elemento ritenuto utile a mettere chiarezza nella discussione.
Normalmente il conciliatore chiede di discutere separatamente con ciascuna parte in modo da evidenziare i punti poco chiari; egli cerchera' di evitare che si crei un'atmosfera conflittuale e, pertanto, evitera' di porre l'accento sugli elementi che separano le parti, mettendo in risalto invece quanto le unisce. Bisogna comunque ricordare che ogni procedura conciliativa e' un caso a se' stante, la cui particolarita' deriva sia dalle caratteristiche della controversia sia dalla personale impronta che il conciliatore stesso riesce ad imprimere.
Terminato l'incontro, nel caso in cui sia stato raggiunta una soluzione, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione con il quale definiscono la controversia e ogni altro aspetto che si ritenga utile evidenziare, anche in prospettiva di eventuali rapporti futuri. Tale accordo e', a tutti gli effetti, un contratto pienamente efficace per le parti.
Nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto, viene redatto un verbale in cui le parti sottoscrivono di essersi incontrate e di aver cercato, senza successo, di trovare una soluzione.
(
Le caratteristiche procedurali della conciliazione - www.conciliazione.camcom.it/Per-sapern/Carte-2/index.htm)