Ricorrere al Giudice di Pace contro una multa

Il ricorso al Giudice di Pace (fac-simile del ricorso al Giudice di Pace), redatto in carta semplice, deve essere depositato, entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del verbale (da ricordare che se quest'ultimo non viene consegnato o notificato entro 150 giorni dal fatto, il contravventore non e' piu' tenuto a pagare nulla), presso la Cancelleria del Giudice di Pace del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione (gli uffici del Giudice di Pace sono presenti in tutte le citta' capoluogo di provincia, e in molti comuni), personalmente dal ricorrente o da altra persona munita di delega.

Quando si va a depositare il ricorso, occorrera' anche iscrivere a ruolo la causa (si tratta di compilare e firmare un apposito modulo che si sara' dato nella Cancelleria del Giudice di Pace).
La registrazione della causa serve per l'assegnazione del giudice e per definire la data dell'udienza.
Conservare la copia del ricorso che verra' restituita con il timbro dell'ufficio e la data dell'avvenuto deposito.

Come nel ricorso al Prefetto, ricordarsi di richiedere nella domanda di ricorso al Giudice di Pace, la sospensione dell'esecutivita' del provvedimento, e di indicare il recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al ricorso (se non si e' residenti nel territorio di competenza del Giudice di Pace presso il quale si e' presentato ricorso, si deve eleggere comunque un domicilio nel comune dell'ufficio del giudice o, in mancanza, presso la Cancelleria del Giudice di Pace stesso. In questu'ultimo caso, occorrera' periodicamente contattarla per sapere se ci sono novita' sul ricorso).

Relativamente alla sospensione dell'esecutivita' del provvedimento (in pratica del pagamento della multa), il Giudice di Pace l'accoglie se sussistono uno o meglio entrambi, i seguenti presupposti:
1) chi ricorre deve dimostrare che la richiesta d'annullamento della multa non e' infondata (il cosiddetto "fumus boni iuris");
2) il pagamento dell'importo della multa da parte del ricorrente, potrebbe determinargli un grave pregiudizio (il cosiddetto "periculum in mora").
Per convincere il giudice e' quindi opportuno fare leva sull'importo eccessivo della multa e/o sulle proprie condizioni economiche non agiate.

Era previsto anche il versamento di una cauzione (pari alla meta' del massimo della sanzione prevista) per arginare il gran numero di ricorsi.
In tal proposito la Corte costituzionale, con la sentenza n.114 del 2004, ha stabilito che tale obbligo di versamento di una cauzione e' costituzionalmente illegittimo, in quanto viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Pertanto non deve piu' essere versata alcuna cifra a titolo cauzionale.


Una volta effettuate l'udienza davanti al Giudice di Pace (dove e' obbligatorio presentarsi), potra' accadere:

1) l'accoglimento del ricorso, nel qual caso la multa non dovra' piu' essere pagata;

2) il rigetto del ricorso, nel qual caso l'importo della multa potra' essere confermato, aumentato o diminuito (ma attenzione, soltanto l'importo della multa potra' subire modifiche, non le sanzioni accessorie, quale ad esempio la sospensione della patente, o la decurtazioni dei punti sulla patente, che rimarranno in qualsiasi caso invariate).
E' possibile comunque poter presentare ricorso in Cassazione (che e' comunque competente esclusivamente per i vizi di forma nel processo).

Questo ricorso e' alternativo al ricorso al Prefetto.

Ultimo aggiornamento: 27/09/2004
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