GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA
www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@garanteprivacy.it
Fax: (+39) 06.69677.785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Il Garante per la protezione dei dati personali e' un’autorita' indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675) per assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali ed il rispetto della dignita' nel trattamento dei dati personali.
E' un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile.
L’Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, e' articolato, oltre che in alcune unita' temporanee, in dipartimenti e servizi:
Segreteria generale
Ufficio di segreteria
Ufficio per le relazioni con il pubblico
Ufficio archivio e protocollo
Segreteria di sicurezza
Dipartimenti
Dipartimento realta' economiche e produttive
Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'
Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Dipartimento risorse umane
Dipartimento amministrazione e contabilita'
Dipartimento contratti e risorse finanziarie
Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni
Dipartimento registro dei trattamenti
Dipartimento risorse tecnologiche
Servizi
Servizio di segreteria del collegio
Servizio relazioni istituzionali
Servizio relazioni comunitarie e internazionali
Servizio relazioni con i mezzi di informazione
Servizio studi e documentazione
Compiti del Garante
L’attivita' del Garante, iniziata nel 1997, ha riguardato ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della protezione dei dati personali.
Sotto tale aspetto, speciale interesse hanno rivestito i provvedimenti adottati in materia di attivita' delle pubbliche amministrazioni, sanita', lavoro, credito ed assicurazioni, giornalismo, telecomunicazioni, videosorveglianza, marketing.
I compiti del Garante sono attualmente specificati nell’art. 31 della legge 675/1996, dove vengono indicati, tra l’altro:
• il controllo della conformita' dei trattamenti di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformita';
• l’esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonche' dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 29 della legge;
• l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
• la promozione, nell’ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
• il divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalita' o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l’interessato;
• la segnalazione al Governo dei provvedimenti normativi di settore, la cui adozione si manifesti opportuna, e la formulazione dei pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine ai regolamenti ed agli atti amministrativi inerenti alla materia della protezione dei dati personali;
• la predisposizione di una relazione annuale sull’attivita' svolta e sullo stato di attuazione della legge e la sua trasmissione al Parlamento e al Governo;
• la partecipazione alle attivita' comunitarie ed internazionali di settore, quale componente delle autorita' comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale);
• il controllo, anche a richiesta degli interessati, sui trattamenti dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di informazione e di sicurezza;
• l’indicazione degli accorgimenti da adottare nell’uso dei dati "semi-sensibili" (cd. prior checking, introdotto dal d.lg. n. 467/2001).
Codice etico
Codice etico adottato dal Garante
(art. 2, comma 1, lett. f), regolamento n. 1/2000 del Garante adottato il 28 giugno 2000)
Art. 1 - Finalita' ed ambito di applicazione
Il presente codice etico (di seguito denominato "codice") reca i princi'pi guida del comportamento dei soggetti che operano presso il Garante per la protezione dei dati personali e specifica i doveri di lealta', imparzialita', diligenza ed operosita' previsti per i dipendenti pubblici.
L'attivita' di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di indipendenza riconosciuta al Garante, ai compiti di garanzia ad esso affidati, all'imparzialita' e alla trasparenza dell'attivita' amministrativa, nonche' al rispetto degli obblighi di riservatezza.
Il codice si applica ai dipendenti che operano presso l'Ufficio del Garante anche in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di distacco o a tempo parziale. Il codice si applica anche ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare l'Ufficio per effettuare studi o ricerche.
Art. 2 - Disposizioni generali
Il dipendente si impegna a rispettare il codice al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai princi'pi di lealta', imparzialita', integrita' ed onesta'.
Il dipendente evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice.
I rapporti tra l'Ufficio e i dipendenti sono improntati a fiducia e collaborazione. Il dipendente si adopera affinche' le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosita' o conflittualita'. Il dipendente conforma la propria attivita' e l'uso dei beni dell'Ufficio ai criteri di correttezza, economicita', efficienza ed efficacia. Il dipendente dedica al lavoro d'ufficio la giusta quantita' di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti.
Il dipendente limita ai casi di assoluta necessita' l'eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni.
Nelle relazioni con l'esterno, il dipendente si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Ufficio; mostra cortesia e disponibilita' nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.
Art. 3 - Imparzialita'
Il dipendente opera con imparzialita', evita trattamenti di favore e disparita' di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attivita' del Garante, il dipendente non assume impegni ne' fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
Il dipendente, fermo il diritto di associazione e il diritto di adesione a partiti politici e sindacati, comunica al segretario generale l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni d'ufficio.
Art. 4 - Integrita'
Il dipendente non utilizza l'Ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.
Il dipendente non si avvale della posizione che ricopre nell'Ufficio per ottenere utilita' o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti privati, il dipendente evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.
Il dipendente non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attivita' d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
Il dipendente evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialita'; inoltre non sollecita ne' accetta, per se' o per altri, alcun dono o altra utilita' da parte di soggetti comunque interessati all'attivita' del Garante o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore.
Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilita' eccedenti un modico valore, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al segretario generale.
Art. 5 - Norme particolari
Fuori dell'ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, il dipendente non sollecita ne' riceve comunicazioni a lui destinate, ne' invia missive non autorizzate.
Il dipendente partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per l'attivita' d'ufficio cui e' autorizzato a prendere parte; evita inoltre contatti non autorizzati con destinatari anche indiretti degli atti e dei provvedimenti in fase di adozione o con chi fornisce o intende fornire beni o servizi all'Ufficio.
La partecipazione dei dipendenti a convegni, seminari e dibattiti e' autorizzata dal segretario generale sulla base dei criteri di trasparenza, competenza, opportunita' e rotazione, previa dichiarazione circa l'ammontare dell'eventuale rimborso, gettone o compenso percepito a qualunque titolo, ovvero circa la fruizione di particolari benefici.
Art. 6 - Conflitto d'interessi
Il dipendente si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'Ufficio, ed informa il segretario generale degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attivita' o nelle decisioni di propria competenza.
Il dipendente si astiene in ogni caso dal partecipare ad attivita' o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce al segretario generale ogni ulteriore informazione richiesta.
Il dipendente si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza del Garante che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui e' autorizzato, di precedenti datori di lavoro.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialita' del Garante.
Il dipendente informa tempestivamente il segretario generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attivita' esterni all'Ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attivita' del Garante.
Il presente codice impegna il dipendente che cessi di prestare servizio presso l'Ufficio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Garante per un periodo di almeno due anni.
Art. 7 - Riservatezza
Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformita' alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.
In particolare, il dipendente non fornisce informazioni in merito ad attivita' istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Ufficio e non rilascia informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti.
Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali e' autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformita' alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.
Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.
Art. 8 - Rapporti con la stampa
In relazione all'attivita' del Garante, il dipendente non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine del Garante. Qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, ne da' tempestiva notizia al servizio stampa.
I rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione sono ispirati al criterio della parita' di trattamento per cio' che riguarda la tempestivita' della diffusione delle notizie.
Art. 9 - Attivita' collaterali
Il dipendente informa il segretario generale degli eventuali scritti ed articoli che intenda pubblicare nelle materie di competenza del Garante.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 58 e 58 bis del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e all'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente non presta altre attivita' di lavoro subordinato o autonomo anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza del Garante.
Il dipendente non svolge ulteriori attivita' esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. Il dipendente dichiara al segretario generale le situazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo anche al fine delle autorizzazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Art. 10 - Informativa
Il segretario generale informa il collegio delle comunicazioni ricevute e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente codice, e sottopone preventivamente all'esame del collegio i casi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
Art. 11 - Presidente, componenti del Garante e segretario generale
Il presidente, i componenti del Garante e il segretario generale conformano la propria attivita' ai princi'pi del presente codice e si informano reciprocamente degli incontri anche informali cui prendono parte in materie rilevanti per l'attivita' del Garante.
Art. 12 - Entrata in vigore
Il codice entra in vigore il 1 luglio 1998 e puo' essere aggiornato sulla base dell'esperienza.
Le eventuali attivita' di cui all'articolo 9, comma 2, devono essere cessate entro il 1 ottobre 1998.