Le competenze del
Giudice di Pace sono dettate dall'art. 7 del Codice di Procedura Civile.
Ciascun ufficio ha competenza nel proprio ambito territoriale per le materie, alcune delle quali in modo esclusivo, stabilite dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.).
Le cause rientrano nelle competenze del Giudice di Pace in base a tre aspetti principali:
materia, valore e territorio.
Il valore della causa corrisponde alla somma richiesta dalla parte che si ritiene lesa (ad esempio il risarcimento per un danno dovuto ad una infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento di sopra, oppure il rimborso per l'acquisto di un prodotto rivelatosi poi difettoso o il risarcimento per un capo di abbigliamento danneggiato dalla tintoria).
MATERIA CIVILE
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 € 5.000,00 (dal 4/7/09), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purche' il valore della controversia non superi € 15.493,71 € 20.000,00 (dal 4/7/09).
Il Giudice di Pace ha competenza esclusiva, cioe' indipendentemente dal valore della causa, per:
le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita' .
per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.(dal 4/7/09)
Su richiesta delle parti interessate, il
Giudice di Pace puo' decidere secondo equita': senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali ma
solo per cause fino a 1.100 €.
In questo particolare caso la sentenza e' appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.
Il valore della causa va determinato seguendo le regole di cui agli artt. 10 e ss C.p.c., al capitale vanno sommati eventuali interessi scaduti e spese.(art 10 2° comma c.p.c.)
MATERIA PENALE
I reati di competenza del Giudice di Pace sono:
abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (art 186 cds, secondo e sesto comma; art 187 cds, quarto e quinto comma, codice della strada);
ingiuria (art. 594 c.p.);
ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
pubblicita' ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
usurpazione (art. 631 c.p.);
immigrazione clandestina per il quale e' previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza (Legge 15 luglio 2009, n. 94).
Per molti dei reati il processo puo' iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta
querela.
Il termine per presentare la querela e' di TRE mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne e' venuti a conoscenza.
La querela puo' essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verra' trascritto in un verbale e sottoscritto dal querelante.
Davanti al Giudice di Pace si puo' anche presentare un
RICORSO IMMEDIATO che e' simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.
In tutti i casi alla prima udienza il giudice tentera' la conciliazione delle parti.
MATERIA AMMINISTRATIVA
Presso l'ufficio del Giudice di Pace si puo':
asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
richiedere la certificazione di conformita' di atti in possesso dell'utente;
richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorieta' o di certificazione;
autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum;
ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada (art. 204-bis C.d.S.);
opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, tranne quei casi riservati al Tribunale (ad esempio non e' competente in materia di ordinanze-ingiunzione poste dalla Direzione provinciale del lavoro, ed in genere avverso tutti i ricorsi in materia di lavoro e previdenza sociale).
CITAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA
La sua particolarita', rispetto agli altri giudici, e' costituita da una maggiore snellezza dei procedimenti e quindi da una superiore velocita' di decisione. Vediamo che cosa in particolare snellisce la procedura:
- Le parti possono costituirsi in giudizio sino al giorno stesso dell'udienza, non dovendo sbrigare alcuna formalita' nei giorni precedenti, salvo verificare presso la cancelleria del giudice quali sono i giorni dell'udienza.
- La domanda puo' essere proposta anche oralmente.
- Se il valore della controversia non supera i
516,46 euro si puo' procedere anche senza avvocato e fare tutto da soli; se si supera tale importo sara' il giudice, una volta espostagli la questione ed aver compilato degli appositi moduli predisposti dagli uffici del Giudice di Pace, a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.
- La sentenza del giudice di pace e' esecutiva e quindi obbliga chi perde a pagare la somma stabilita. Se la parte perdente si rifiuta, si puo' arrivare anche al pignoramento dei suoi beni e alla loro vendita all'asta. Contro la sentenza si puo' presentare ricorso in Tribunale e poi in Cassazione.
E' bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L'operativita', infatti, puo' cambiare da ufficio a ufficio.
Presso quasi tutte le Cancellerie dei Giudici di Pace, sono disponibili i moduli per presentare gli atti di citazione e quant'altro: basta solamente compilarli.
Per avere un'idea di massima su quello che si dovra' scrivere o in caso di mancanza dei predetti moduli, cliccando sui due link che seguono troverete dei fac-simili (relativi a casi ipotetici) di redazione dell'
Atto di citazione giudiziaria (1) e dell'
Atto di citazione giudiziaria (2) (
Note guida dell'atto di citazione).
Per il resto, ricordatevi che potrete sempre chiedere assistenza alla Cancelleria del Giudice di Pace (ad esempio per iscrivere la causa a ruolo o per farvi indicare quali prove dovete presentare).
CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA (EXTRAGIUDIZIALE)
Ci si puo' rivolgere al Giudice di Pace anche per tentare una conciliazione in sede non contenziosa, in questo caso senza limiti di valore: Giudice di Pace fungera' da mediatore, ossia cerchera' di aiutare le parti a trovare un accordo. Non ci sara' un processo, ma una procedura di "conciliazione".
Il giudice perde la funzione di magistrato in senso stretto per rivestire il ruolo di compositore amichevole della lite. E' una funzione amministrativa e non giudiziale, che prende avvio per iniziativa di una delle parti (
Atto di citazione non contenziosa). La procedura e' ancora piu' snella, ma attenzione pero': la controparte puo' anche non presentarsi, perche' non e' obbligata a farlo.
Che cosa puo' accadere
- In una situazione ideale le due parti, pur avendo dovuto entrambi rinunciare a qualcosa, hanno raggiunto un compromesso; in questo caso l'accordo ha valore di contratto ed e' vincolante per le parti che lo sottoscrivono.
Ma cosa accade se l'accordo raggiunto alla presenza del Giudice di Pace non viene rispettato da una delle parti?
Nella veste di pacere, infatti, il giudice non emette una sentenza esecutiva, ma si limita e stilare un verbale in cui si dice che tra le parti e' stato raggiunto un accordo e a mettere nero su bianco i termini. Si tratta di una scrittura privata riconosciuta per vera in giudizio che ha il valore di un contratto.
Se questo non viene onorato da una delle due parti, l'altra potra' rivolgersi al Giudice di Pace, questa volta pero' nel suo vero ruolo di magistrato (e non di pacere), o al Pretore, o al Tribunale, a seconda della competenza, e pretendere il rispetto dell'accordo.
Attenzione pero' che se l'accordo raggiunto nella conciliazione verte su una materia che e' comunque di competenza ordinaria del Giudice di Pace, la conciliazione diventa titolo esecutivo (non e' piu' considerata quindi come una scrittura privata riconosciuta per vera in giudizio avente il valore di un contratto, ma e' considerata immediatamente come sentenza esecutiva); questo significa che nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto stabilito, l'altra puo' procedere all'esecuzione forzata e al pignoramento dei beni, senza dover ricorrere ancora una volta all'intervento di un giudice.
- Puo' pero' accadere che una delle parti non si presenti, visto che non e' obbligata a farlo. In questo caso si scrive nel verbale che la parte citata non compare, e il tentativo di conciliazione finisce li'.
- Nel caso in cui invece non si arrivi a una conciliazione tra le parti, il procedimento e' concluso, senza alcuna possibilita' di trasformarlo in giudizio ordinario. Cio' che avete fatto fino a questo momento non ha piu' alcuna utilita': bisogna ricominciare da capo, rivolgendosi al giudice competente, con una procedura non piu' conciliativa ma contenziosa.
CITAZIONE O CONCILIAZIONE?
Quale strada e' preferibile?
- La conciliazione non contenziosa ha i limiti delle procedure volontarie: non c'e' l'obbligo, per la parte chiamata, di presentarsi davanti al giudice. Ha come pregi l'informalita' e la rapidita'. Scegliete questa strada quando verificate nella vostra controparte un possibile interesse a risolvere la questione senza essere chiamato davanti a un giudice. Se disponete di prove a sufficienza per dimostrare che avete ragione, infatti, il vostro contendente potra' preferire la conciliazione pur di non rischiare di pagare le spese processuali, in caso risulti perdente.
- La procedura normale e' comunque sempre efficace perche' porta ad una soluzione certa della controversia, ma pone qualche problema di difficolta' formale, per via della maggiore complessita' del procedimento, che puo' spaventare un non addetto ai lavori.
Il consiglio e' di decidere se ricorrere alla procedura contenziosa in base all'entita' della somma che dovete recuperare. Quanto maggiore e' il credito vantato, tanto piu' alto e' l'interesse a giungere a una soluzione certa della questione. E' cio' che otterrete, in tempi accettabili, con la sentenza esecutiva emessa dal giudice di pace.