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Il Giudice di Pace

COMPETENZE PER VALORE, MATERIA, TERRITORIO

Il valore della causa corrisponde alla somma richiesta dalla parte che si ritiene lesa (ad esempio il risarcimento per un danno dovuto ad una infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento di sopra, oppure il rimborso per l'acquisto di un prodotto rivelatosi poi difettoso o il risarcimento per un capo di abbigliamento danneggiato dalla tintoria).

Il Giudice di Pace e' competente a giudicare le cause civili che hanno per oggetto beni mobili (abiti, elettrodomestici, mobili e altro) nonche' il recupero dei crediti, le controversie con venditori, artigiani, banche e assicurazioni, fino ad un valore massimo di 2582,28 euro.
Puo' decidere anche in caso di controversie relative a risarcimento di danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, fino a un valore massimo di 15493,71 euro.
E' competente per l'opposizione a sanzione amministrativa ex L. 689/81 fino a 1549,37 euro.
Puo' decidere in sede penale per reati minori (quelli, per intendere, per cui sono previste pene pecuniarie o alternative alla detenzione).
Non esiste, invece, alcun limite di valore per le cause relative ad alcune materie particolari:

La definizione dei confini di proprieta' tra vicini;
Misura e modalita' d'uso dei servizi di condominio (possibilita' di posteggiare nel cortile, modalita' di utilizzo del riscaldamento centralizzato, uso dell'ascensore, etc. ...);
Immissione di rumori, calore, odori dall'appartamento del vicino.
Ci si puo' rivolgere al Giudice di Pace (senza limite di valore) anche per ricorrere contro multe per infrazioni al codice della strada, in alternativa al ricorso al Prefetto.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, il Giudice di Pace deve essere quello del luogo di residenza della persona o della sede della societa' chiamata in causa. Oppure puo' essere quello del luogo in cui e' stato stipulato il contratto o si e' verificato il danno.
Gli uffici del Giudice di Pace sono generalmente ubicati nello stesso palazzo dove ha sede la magistratura ordinaria.

Per le cause di valore inferiore a 1032,91 euro, come previsto dall'articolo 113, 2° comma, del Codice di Procedura Civile, il Giudice di Pace si puo' pronunciare "secondo equita'" e non necessariamente secondo le norme di stretto diritto. Eccezione fatta per tutti i cosi' detti "contratti di massa" (ossia i contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari gia' predisposti), quali ad esempio i contratti di assicurazione, di conto corrente, di fornitura di acqua e gas, etc. ..., dove il giudizio segue le normali regole di procedura.

Per le cause il cui valore non superino i 516,46 euro si puo' rinunciare all'assistenza di un avvocato.

Si pagano sempre e comunque le spese di giudizio.




CITAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA: RAPIDITA' E SICUREZZA

La sua particolarita', rispetto agli altri giudici, e' costituita da una maggiore snellezza dei procedimenti e quindi da una superiore velocita' di decisione. Vediamo che cosa in particolare snellisce la procedura:

- Le parti possono costituirsi in giudizio sino al giorno stesso dell'udienza, non dovendo sbrigare alcuna formalita' nei giorni precedenti, salvo verificare presso la cancelleria del giudice quali sono i giorni dell'udienza.

- La domanda puo' essere proposta anche oralmente.

- Le parti contendenti possono presentarsi personalmente in giudizio, senza bisogno di un avvocato, per cause di valore inferiore a 516,46 euro. Il giudice di pace, dopo aver valutato la natura e l'entita' della controversia, puo' addirittura autorizzare le parti a stare in giudizio di persona anche per cause di valore superiore al milione.

- La sentenza emessa dal giudice di pace puo' essere basata su un giudizio di equita' nelle cause di valore inferiore ai 1032,91 euro. Si parla di giudizio di equita' quando la legge autorizza il giudice ad andare, nella sua sentenza, anche oltre la stretta interpretazione della legge e a ispirarsi a criteri di buon senso (eccetto per i contratti di massa, quali ad esempio assicurativi). Contro sentenze di questo tipo non puo' essere proposto appello, ma solo ricorso in Cassazione per vizi della procedura, quindi senza entrare nel merito della sentenza.

- La sentenza del giudice di pace e' esecutiva e quindi obbliga chi perde a pagare la somma stabilita. Se la parte perdente si rifiuta, si puo' arrivare anche al pignoramento dei suoi beni e alla loro vendita all'asta.

Cliccando sui due link di seguito (relativi a due casi ipotetici) troverete due fac-simili per poter redigere da soli l'Atto di citazione giudiziaria (1) e l'Atto di citazione giudiziaria (2)) vedete anche la Mini guida dell'atto di citazione), che potete copiare inserendovi i dati che riguardano il vostro caso. Cosi' sarete sicuri di aver fatto il primo passo correttamente. Per il resto, ricordatevi che potrete sempre chiedere assistenza alla cancelleria del giudice di pace (ad esempio per iscrivere la causa a ruolo o per farvi indicare quali prove dovete presentare).
Per le cause il cui valore economico e' inferiore a 1032,91 euro non ci sono spese di bollo; l'unica spesa da sostenere e' quella della notifica dell'atto di citazione, cioe' i circa 3,00 euro della raccomandata.



L'ITER DELLA CITAZIONE GIUDIZIARIA

- Verificare se il giudice di pace e' competente per valore o per materia.

- Scrivere l'atto di citazione in doppia copia (quando si cita una sola persona: per ogni persona in piu' che viene citata serve un'altra copia). Far pervenire (il termine tecnico e' "notificare") alla controparte l'atto di citazione (esempio 1 ed esempio 2, e relativa mini guida), in cui sono esposti i fatti, indicate le prove (documenti e testimoni) che si sottopongono al giudice ed e' indicata la data di convocazione. La notifica puo' essere fatta dall'ufficiale giudiziario o da voi stessi per raccomandata (al costo di 3,00 euro circa). Dovete firmare tutte le copie dell'atto di citazione prima di notificarlo.

- Iscrivere la causa a ruolo, depositando il fascicolo che contiene l'atto di citazione e le prove presso la cancelleria del giudice (l'indirizzo lo trovate sull'elenco telefonico alla voce "Uffici giudiziari"). Il cancelliere dara' un numero di riferimento per quella pratica.

- Depositare le ulteriori prove documentali alla cancelleria del giudice, inserendole in un fascicolo che allegherete all'atto di citazione.

- Partecipare a tutte le udienze che verranno via via fissate.

- Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta la conciliazione.

- Se questa riesce viene compilato un verbale che contiene i termini dell'accordo tra i due contendenti.

- Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice di pace invita le parti a chiarire definitivamente le proprie richieste e a presentare tutti i documenti e le prove.

Dopo tutte le udienze necessarie, che per casi semplici possono essere anche solo due o tre, il giudice presenta le sue conclusioni e pronuncia la sentenza.



CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA (EXTRAGIUDIZIALE)

Ci si puo' rivolgere al giudice di pace anche per tentare una conciliazione in sede non contenziosa, in questo caso senza limiti di valore. Il giudice perde la funzione di magistrato in senso stretto per rivestire il ruolo di compositore amichevole della lite. E' una funzione amministrativa e non giudiziale, che prende avvio per iniziativa di una delle parti. La procedura e' ancora piu' snella, ma attenzione pero': la controparte puo' anche non presentarsi, perche' non e' obbligata a farlo.

Iter

- Normalmente la parte interessata deposita presso la cancelleria del giudice di pace, competente per territorio (luogo di residenza della persona o sede della ditta chiamata in causa), una domanda (l'istanza di conciliazione), che sara' in carta libera per le cause di valore inferiore ai 1032,91 euro e in bollo per valori superiori, che contiene a grandi linee i termini della questione (Atto di citazione non contenziosa).
L'istanza puo' essere formulata anche oralmente, ma in questo caso vi dovrete recare alla cancelleria del giudice di pace e l'addetto verbalizzera' le vostre richieste.

- Il ricorso viene notificato dalla cancelleria alla controparte insieme al provvedimento del giudice che fissa l'udienza di comparizione.

- Il giudice fissata l'udienza (in genere poche settimane dopo la presentazione della domanda) e, se la controparte si presenta, fa un tentativo di conciliazione in veste di "paciere".


Che cosa puo' accadere

- In una situazione ideale le due parti, pur avendo dovuto entrambi rinunciare a qualcosa, hanno raggiunto un compromesso; in questo caso l'accordo e' vincolante per le parti che lo sottoscrivono.

Ma cosa accade se l'accordo raggiunto alla presenza del Giudice di Pace non viene rispettato da una delle parti ?
Nella veste di pacere, infatti, il giudice non emette una sentenza esecutiva, ma si limita e stilare un verbale in cui si dice che tra le parti e' stato raggiunto un accordo e a mettere nero su bianco i termini. Si tratta di una scrittura privata riconosciuta per vera in giudizio che ha il valore di un contratto.
Se questo non viene onorato da una delle due parti, l'altra potra' rivolgersi al Giudice di Pace, questa volta pero' nel suo vero ruolo di magistrato (e non di pacere), o al Pretore, o al Tribunale, a seconda della competenza, e pretendere il rispetto dell'accordo.
Attenzione pero' che se l'accordo raggiunto nella conciliazione verte su una materia che e' comunque di competenza ordinaria del Giudice di Pace, la conciliazione diventa titolo esecutivo (non e' piu' considerata quindi come una scrittura privata riconosciuta per vera in giudizio avente il valore di un contratto, ma e' considerata immediatamente come sentenza esecutiva); questo significa che nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto stabilito, l'altra puo' procedere all'esecuzione forzata e al pignoramento dei beni, senza dover ricorrere ancora una volta all'intervento di un giudice.

- Puo' pero' succedere che una delle parti non si presenti, visto che non e' obbligata a farlo.
In questo caso si scrive nel verbale che la parte citata non compare, e il tentativo di conciliazione finisce li'.

- Nel caso in cui invece non si arrivi a una conciliazione tra le parti, il procedimento e' concluso, senza alcuna possibilita' di trasformarlo in giudizio ordinario. Cio' che avete fatto fino a questo momento non ha piu' alcuna utilita': bisogna ricominciare da capo, rivolgendosi al giudice competente, con una procedura non piu' conciliativa ma contenziosa.


CITAZIONE O CONCILIAZIONE

Quale strada e' preferibile?


- La conciliazione non contenziosa ha i limiti delle procedure volontarie: non c'e' l'obbligo, per la parte chiamata, di presentarsi davanti al giudice. Ha come pregi l'informalita' e la rapidita'. Scegliete questa strada quando verificate nella vostra controparte un possibile interesse a risolvere la questione senza essere chiamato davanti a un giudice. Se disponete di prove a sufficienza per dimostrare che avete ragione, infatti, il vostro contendente potra' preferire la conciliazione pur di non rischiare di pagare le spese processuali, in caso risulti perdente.

- La procedura normale e' comunque sempre efficace perche' porta ad una soluzione certa della controversia, ma pone qualche problema di difficolta' formale, per via della maggiore complessita' del procedimento, che puo' spaventare un non addetto ai lavori.

Il consiglio e' di decidere se ricorrere alla procedura contenziosa in base all'entita' della somma che dovete recuperare. Quanto maggiore e' il credito vantato, tanto piu' alto e' l'interesse a giungere a una soluzione certa della questione. E' cio' che otterrete, in tempi accettabili, con la sentenza esecutiva emessa dal giudice di pace.

05/04/2003
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