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Popolazione carceraria, Reati e Indulto

Era ormai nell'aria gia' da un po' di tempo, ed e' toccata all'estate 2006 affrontare (se pur solo in uno dei suoi aspetti) l'annoso problema della situazione carceraria italiana: l'indulto, ossia, come recita l'articolo 174 del Codice Penale (Indulto e Grazia), quell'atto di clemenza generale che condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in una pena di specie diversa.

L'articolo 79 della Costituzione Italiana (Formazione delle leggi) richiede, per una legge di questa natura, il voto favorevole dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Una maggioranza amplissima che puo' essere realizzata solo con un'intesa tra il piu' ampio numero di forze politiche e con la ricerca di un punto di equilibrio.

C'e' chi dice che e' giusto, chi invece che e' necessario, chi poi che serve solo per salvare qualcuno dal carcere, etc...
Qui non si vuole discutere dell'aspetto morale, cosi' vasto di sfaccettature e cosi' diverso a seconda del personale concetto di giustizia, che compete in primo luogo alle singole coscienze delle persone e che e' gravato dal pesante fardello causato dalla rabbia per alcuni nomi che ne andranno a beneficiare (pochi come vedremo, rispetto alla massa), ma quello dell'opportunita' e della necessita', dove necessariamente si deve mettere da parte la rabbia, la delusione, la nausea per l'ennesima occasione persa per fare giustizia, ma si deve pensare ad un livello piu' alto: gli interessi per i molti e' piu' importante dell'interesse per i singoli.

Ma vediamo veramente a chi giova l'indulto e perche' sembra cosi' necessario farlo proprio ora e cosi' velocemente....

Cerchiamo di fare una analisi apartitica e apolitica (visto che di chiacchiere se ne sono sentite fin troppe) basandosi sui fatti e sui dati presenti nei documenti ufficiali dei Ministeri, che, come spesso accade nella confusione delle parole, non vengono letti, perche' l'ovvio non lo controlla mai nessuno ..... ma e' poi proprio cosi' ovvio? oppure c'e' qualche interesse dietro che spinge a considerare questi documenti ovvi, quando poi non lo sono?

La conoscenza e' potere (Francis Bacon - 1597), chi sa' e' in grado di pensare autonomamente e di capire .... la conoscenza fa male ed e' resa sempre piu' difficile da raggiungere.

Per iniziare a vedere le cose sotto una luce nuova, quella della conoscenza appunto, si deve partire dal DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che e' l'autorita' pubblica preposta:

1) allo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione;

2) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonche' dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

3) al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonche' al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

Quale istituzione pubblica se non il DAP e' piu' competente per darci le informazioni che ci interessano sulla detenzione in Italia?! informazioni contenute in circolari, resoconti, etc... tutti documenti ufficiali e, badate bene, pubblici, ma di cui nessuno da' la giusta pubblicita' (come dicevamo prima, forse perche' la conoscenza e' potere?!).

Il documento del DAP che ci interessa esaminare e' il Bollettino Penitenziario del 2005, che fotografa la situazione carceraria in Italia al 31 dicembre 2005, relativamente a Risorse dell'Amministrazione penitenziaria, Popolazione Detenuta, Reati, Tossicodipendenza e Hiv, Lavoro e corsi professionali, Detenute madri ed asili nido, Benefici concessi alla popolazione detenuta, Eventi critici, dove la rilevazione dei dati, le procedure informatiche per l'elaborazione, l'impostazione dell'elaborato, la definizione e l'analisi degli indicatori e dei grafici sono a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

I punti evidenziati in grassetto sono quelli che interessa esaminare in questo momento (ma una letta generale del Bollettino Penitenziario del 2005 non farebbe male).

I numeri del Bollettino Penitenziario 2005 e il rispetto delle leggi:
Dal bollettino risulta che i detenuti in Italia sono 59523 nei 207 istituti penitenziari italiani.


Di questi 59523 detenuti:

19836 sono stranieri (il 33,32% del totale dei detenuti), di cui il 48,30% provengono dall'Africa, il 39,70% dall'Europa, il 7% dall'America, il 4,90% dall'Asia, e lo 0,10% non determinato.
16135 tossicodipendenti (il 27,10% del totale dei detenuti).



Sempre di questi 59523 detenuti:

21662 sono ancora imputati, ossia in attesa di sentenza definitiva (il 36,39% del totale dei detenuti).


MA LA SUDDETTA REALTA' NON RISPETTA I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE L'ITALIA HA SOTTOSCRITTO, E CIOE' CHE:

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della propria persona
(Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani);

Ogni individuo accusato di un reato e' presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa
(Articolo 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani);

Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza
(Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

Ogni imputato e' considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
(Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

"…L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva…"
(articolo 27 della Costituzione Italiana (dei Diritti e Doveri dei Cittadini - Rapporti Civili).


Nel corso del 2005 ci sono stati 89887 nuovi ingressi dalla condizione di liberta', di cui il 45% e' rappresentato da stranieri.


Per quanto concerne le celle dei detenuti e' stato rilevato che:

L'89,40% dei detenuti non ha la doccia.
Il 69,31% non ha l'acqua calda.
Il 60,00% delle detenute non ha il bidet.
Il 12,80% dei detenuti vive in celle dove il bagno e' collocato vicino al letto, e non in un vano separato.
Il 29,30% dei detenuti non possono accendere le luci all'interno della propria cella in quanto gli interruttori sono posti all'esterno.


MA LA SUDDETTA REALTA' NON RISPETTA I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE L'ITALIA HA SOTTOSCRITTO, E CIOE' CHE:

Nessun individuo potra' essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti
(Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani);

La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata
(Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti
(Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

"…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato…"
(articolo 27 della Costituzione Italiana (dei Diritti e Doveri dei Cittadini - Rapporti Civili));


Ogni detenuto costa alla collettivita' mediamente 120 euro al giorno.


Da tutto questo si evince una situazione carceraria italiana poco edificante con un problema carceri da dover seriamente affrontare, dove, tra leggi e leggine, a volte emanate troppo frettolosamente e sull'impeto di populistiche (e neanche tanto) richieste, si e' fatta lievitare la popolazione carceraria oltre i limiti della vivibilita', riempiendo le carceri di persone che avrebbero avuto bisogno di essere reintegrate socialmente (stranieri e tossicodipendenti) e non invece emarginate in un carcere, portando l'Italia a disattendere almeno 3 articoli della Dichiarazione Universale dei diritti Umani delle Nazioni Unite, 4 articoli della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 2 articoli della Costituzione italiana.

Tutto questo ha reso quasi obbligatorio ricorrere all'istituto dell'indulto, al quale si e' ciclicamente ricorsi piu' volte nella storia della Repubblica, per intraprendere (si spera) una strada che porti l'Italia ad approntare modifiche strutturali serie per evitare di dover pagare l'ennesima sanzione alla Comunita' Europea e un debito morale verso l'ONU e il mondo intero.

A tal proposito e a mero titolo statistico, al 10 luglio 2006 le procedure d'infrazione europee contro l'Italia sono 239, di cui 57 per mancato recepimento di direttive e 182 per cattiva applicazione del diritto comunitario. Di queste, 60 riguardano competenze regionali.
Delle 239, undici sono a rischio multa, mentre quella relativa ai rettori universitari arrivera' a sentenza davanti alla corte europea il 18 luglio e le probabilita' di una sanzione pecuniaria sono elevate.
Per quanto riguarda i riferimenti temporali: 36 procedure avviate durante gli esecutivi di centrosinistra dal 1996 al 2001; 197 procedure avviate durante il governo Berlusconi tra il 2002 e il 2006.
[Fonte: e-gazette.it]

Come si e' detto all'inizio, l'indulto abbuona solamente PARTE della pena e non il reato. La fedina penale di chi ne beneficera' rimarra' comunque segnata.

Dall'indulto inoltre sono state escluse molte tipologie di reato.

L'indulto non si applica
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu');
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

[Legge 241 del 31 luglio 2006]
[Legge 31 luglio 2006 n. 241 con note]

14/08/2006
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