La legge stabilisce che un contratto di locazione non possa essere sciolto prima della sua scadenza naturale.
Tuttavia, in presenza di
gravi motivi, l'inquilino puo' invocare l'
articolo 3, comma 6, della legge n. 431 del 1998, il quale permette, ma solo all'inquilino, di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di
6 mesi nel caso in cui si verifichino, appunto, gravi motivi.
In questo caso basta inviare una
lettera di recesso per raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario dell'appartamento.
Attualmente, secondo la giurisprudenza, i gravi motivi devono essere eventi che non dipendino dall'inquilino e che non sono prevedibili al momento della stipula del contratto.
In ogni caso, se si vuole avere la possibilita' di lasciare la casa prima della scadenza, senza dover provare i gravi motivi riconosciuti dalla legge, e' consigliabile fare inserire nel contratto dilocazione la clausola che consente all'inquilino la facolta' di recedere dal contratto con il preavviso di sei mesi.
Note: la
Legge n.431 del 09/12/1998 e' stata parzialmente modificata con la
Legge n.2 del 08/01/2002. Detta modifica non intacca minimamente quanto citato nella presente pagina.
Ciccando su questo link e' possibile vedere la
Legge 431/1998 con le modifiche apportate dalla Legge n. 2/2002.