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Storia della colonna infame

Introduzione


Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di piu', che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in cio' non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile.

In una parte dello scritto antecedente, l'autore aveva manifestata l'intenzione di pubblicarne la storia; ed e' questa che presenta al pubblico, non senza vergogna, sapendo che da altri e' stata supposta opera di vasta materia, se non altro, e di mole corrispondente. Ma se il ridicolo del disinganno deve cadere addosso a lui, gli sia permesso almeno di protestare che nell'errore non ha colpa, e che, se viene alla luce un topo, lui non aveva detto che dovessero partorire i monti. Aveva detto soltanto che, come episodio, una tale storia sarebbe riuscita troppo lunga, e che, quantunque il soggetto fosse gia' stato trattato da uno scrittore giustamente celebre (Osservazioni sulla tortura, di Pietro Verri), gli pareva che potesse esser trattato di nuovo, con diverso intento. E bastera' un breve cenno su questa diversita', per far conoscere la ragione del nuovo lavoro. Cosi' si potesse anche dire l'utilita'; ma questa, pur troppo, dipende molto piu' dall'esecuzione che dall'intento.

Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d'un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. E l'argomento era stringente, come nobile e umano l'assunto.

Ma dalla storia, per quanto possa esser succinta, d'un avvenimento complicato, d'un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni piu' generali, e d'un'utilita', se non cosi' immediata, non meno reale. Anzi, a contentarsi di quelle sole che potevan principalmente servire a quell'intento speciale, c'e' pericolo di formarsi una nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per cagioni di esso l'ignoranza de' tempi e la barbarie della giurisprudenza, e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario; che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si puo' avere un utile insegnamento. L'ignoranza in fisica puo' produrre degl'inconvenienti, ma non delle iniquita'; e una cattiva istituzione non s'applica da se'. Certo, non era un effetto necessario del credere all'efficacia dell'unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell'esser la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, ne' che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verita' che puo' parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verita' troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que' giudici condannaron degl'innocenti, che essi, con la piu' ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno, e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorar l'ingiustizia. Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all'ignoranza e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto: ne furono, la prima un'occasion deplorabile, l'altra un mezzo crudele e attivo, quantunque non l'unico certamente, ne' il principale. Ma crediamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni, che furono atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse?

Dio solo ha potuto distinguere qual piu', qual meno tra queste abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volonta': se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva messo davanti; che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva detto: finalmente! e non voleva dire: siam da capo; la rabbia resa spietata da una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle di mano; o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degl'innocenti, di voltar contro di se' le grida della moltitudine, col non ascoltarle; il timore fors'anche di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia. Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva [1] , furon piu' complici o ministri d'una moltitudine che, accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignita' e dal furore, violava con quelle grida i precetti piu' positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazion delle leggi e delle regole piu' note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volonta'; ne', per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar di piu' naturali e di men triste, che quella rabbia e quel timore.

Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca; ne' fu soltanto per occasione d'errori in fisica, e col mezzo della tortura, che quelle passioni, come tutte l'altre, abbian fatto commettere ad uomini ch'eran tutt'altro che scellerati di professione, azioni malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblici, sia nelle piu' oscure relazioni private. «Se una sola tortura di meno,» scrive l'autor sullodato, «si dara' in grazia dell'orrore che pongo sotto gli occhi, sara' ben impiegato il doloroso sentimento che provo, e la speranza di ottenerlo mi ricompensa [2] .» Noi, proponendo a lettori pazienti di fissar di nuovo lo sguardo sopra orrori gia' conosciuti, crediamo che non sara' senza un nuovo e non ignobile frutto, se lo sdegno e il ribrezzo che non si puo' non provarne ogni volta, si rivolgeranno anche, e principalmente, contro passioni che non si posson bandire, come falsi sistemi, ne' abolire, come cattive istituzioni, ma render meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne' loro effetti, e detestarle.

E non temiamo d'aggiungere che potra' anche esser cosa, in mezzo ai piu' dolorosi sentimenti, consolante. Se, in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediam di vedere un effetto de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l'orrore e con la compassion medesima, uno scoraggimento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non puo' nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l'indegnazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l'orrore, e scompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quando, nel guardar piu' attentamente a que' fatti, ci si scopre un'ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'avere, e' un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non e' una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si puo' bensi' esser forzatamente vittime, ma non autori.

Non ho pero' voluto dire che, tra gli orrori di quel giudizio, l'illustre scrittore suddetto non veda mai, in nessun caso, l'ingiustizia personale e volontaria de' giudici. Ho voluto dir soltanto che non s'era proposto d'osservar quale e quanta parte c'ebbe, e molto meno di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisamente, la sola cagione. E aggiungo ora, che non l'avrebbe potuto fare senza nocere al suo particolare intento. I partigiani della tortura (che' l'istituzioni piu' assurde ne hanno finche' non son morte del tutto, e spesso anche dopo, per la ragione stessa che son potute vivere) ci avrebbero trovata una giustificazione di quella. - Vedete? - avrebbero detto, - la colpa e' dell'abuso, e non della cosa. - Veramente, sarebbe una singolar giustificazione d'una cosa, il far vedere che, oltre all'essere assurda in ogni caso, ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni, per commettere fatti assurdissimi e atrocissimi. Ma l'opinioni fisse l'intendon cosi'. E dall'altra parte, quelli che, come il Verri, volevano l'abolizion della tortura, sarebbero stati malcontenti che s'imbrogliasse la causa con distinzioni, e che, con dar la colpa ad altro, si diminuisse l'orrore per quella. Cosi' almeno avvien d'ordinario: che chi vuol mettere in luce una verita' contrastata, trovi ne' fautori, come negli avversari, un ostacolo a esporla nella sua forma sincera. È vero che gli resta quella gran massa d'uomini senza partito, senza preoccupazione, senza passione, che non hanno voglia di conoscerla in nessuna forma.

In quanto ai materiali di cui ci siam serviti per compilar questa breve storia, dobbiam dire prima di tutto, che le ricerche fatte da noi per iscoprire il processo originale, benche' agevolate, anzi aiutate dalla piu' gentile e attiva compiacenza, non han giovato che a persuaderci sempre piu' che sia assolutamente perduto. D'una buona parte pero' e' rimasta la copia; ed ecco come. Tra que' miseri accusati si trovo', e pur troppo per colpa d'alcun di loro, una persona d'importanza, don Giovanni Gaetano de Padilla, figlio del comandante del castello di Milano, cavalier di sant'Iago, e capitano di cavalleria; il quale pote' fare stampare le sue difese, e corredarle d'un estratto del processo, che, come a reo costituito, gli fu comunicato. E certo, que' giudici non s'accorsero allora, che lasciavan fare da uno stampatore un monumento piu' autorevole e piu' durevole di quello che avevan commesso a un architetto. Di quest'estratto, c'e' di piu' un'altra copia manoscritta, in alcuni luoghi piu' scarsa, in altri piu' abbondante, la quale appartenne al conte Pietro Verri, e fu dal degnissimo suo figlio, il signor conte Gabriele, con liberale e paziente cortesia, messa e lasciata a nostra disposizione. È quella che servi' all'illustre scrittore per lavorar l'opuscolo citato, ed e' sparsa di postille, che sono riflessioni rapide, o sfoghi repentini di compassion dolorosa, e d'indegnazione santa. Porta per titolo: Summarium offensivi contra Don Johannem Cajetanum de Padilla; ci si trovan per esteso molte cose delle quali nell'estratto stampato non c'e' che un sunto; ci son notati in margine i numeri delle pagine del processo originale, dalle quali son levati i diversi brani; ed e' pure sparsa di brevissime annotazioni latine, tutte pero' del carattere stesso del testo: Detentio Morae; Descriptio Domini Johannis; Adversatur Commissario; Inverisimile; Subgestio, e simili, che sono evidentemente appunti presi dall'avvocato del Padilla, per le difese. Da tutto cio' pare evidente che sia una copia letterale dell'estratto autentico che fu comunicato al difensore; e che questo, nel farlo stampare, abbia omesse varie cose, come meno importanti, e altre si sia contentato d'accennarle. Ma come mai se ne trovano nello stampato alcune che mancano nel manoscritto? Probabilmente il difensore pote' spogliar di nuovo il processo originale, e farci una seconda scelta di cio' che gli paresse utile alla causa del suo cliente.

Da questi due estratti abbiamo naturalmente ricavato il piu'; ed essendo il primo, altre volte rarissimo, stato ristampato da poco tempo, il lettore potra', se gli piace, riconoscere, col confronto di quello, i luoghi che abbiam presi dalla copia manoscritta.

Anche le difese suddette ci hanno somministrato diversi fatti, e materia di qualche osservazione. E siccome non furon mai ristampate, e gli esemplari ne sono scarsissimi, non mancherem di citarle, ogni volta che avremo occasion di servircene.

Qualche piccola cosa finalmente abbiam potuto pescare da qualcheduno de' pochi e scompagnati documenti autentici che son rimasti di quell'epoca di confusione e di disperdimento, e che si conservano nell'archivio citato piu' d'una volta nello scritto antecedente.

Dopo la breve storia del processo abbiam poi creduto che non sarebbe fuor di luogo una piu' breve storia dell'opinione che regno' intorno ad esso, fino al Verri, cioe' per un secolo e mezzo circa. Dico l'opinione espressa ne' libri, che e', per lo piu', e in gran parte, la sola che i posteri possan conoscere; e ha in ogni caso una sua importanza speciale. Nel nostro, c'e' parso che potesse essere una cosa curiosa il vedere un seguito di scrittori andar l'uno dietro all'altro come le pecorelle di Dante, senza pensare a informarsi d'un fatto del quale credevano di dover parlare. Non dico: cosa divertente; che', dopo aver visto quel crudele combattimento, e quell'orrenda vittoria dell'errore contro la verita', e del furore potente contro l'innocenza disarmata, non posson far altro che dispiacere, dicevo quasi rabbia, di chiunque siano, quelle parole in conferma e in esaltazione dell'errore, quell'affermar cosi' sicuro, sul fondamento d'un credere cosi' spensierato, quelle maledizioni alle vittime, quell'indegnazione alla rovescia. Ma un tal dispiacere porta con se' il suo vantaggio, accrescendo l'avversione e la diffidenza per quell'usanza antica, e non mai abbastanza screditata, di ripetere senza esaminare, e, se ci si lascia passar quest'espressione, di mescere al pubblico il suo vino medesimo, e alle volte quello che gli ha gia' dato alla testa.

A questo fine, avevam pensato alla prima di presentare al lettore la raccolta di tutti i giudizi su quel fatto, che c'era riuscito di trovare in qualunque libro. Ma temendo poi di metter troppo a cimento la sua pazienza, ci siam ristretti a pochi scrittori, nessuno affatto oscuro, la piu' parte rinomati: cioe' quelli, de' quali son piu' istruttivi anche gli errori, quando non posson piu' esser contagiosi.



Capitolo 1


La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva su le mani, che pareua che scrivesse. Le diede nell'occhio che, entrando nella strada, si fece appresso alla muraglia delle case, che e' subito dopo voltato il cantone, e che a luogo a luogo tiraua con le mani dietro al muro. All'hora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli che, a' giorni passati, andauano ongendo le muraglie. Presa da un tal sospetto, passo' in un'altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d'occhio lo sconosciuto, che s'avanzava in quella; et viddi, dice, che teneua toccato la detta muraglia con le mani.

C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto alla prima e da se', o solamente quando l'altra ebbe messo il campo a rumore. Interrogata anch'essa, depone d'averlo veduto fin dal momento ch'entro' nella strada; ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. Viddi, dice, che si fermo' qui in fine della muraglia del giardino della casa delli Crivelli... et viddi che costui haueua una carta in mano, sopra la quale misse la mano dritta, che mi pareua che volesse scrivere; et poi viddi che, leuata la mano dalla carta, la frego' sopra la muraglia del detto giardino, dove era un poco di bianco. Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d'inchiostro, giacche' pare che scrivesse davvero. Infatti, nell'esame che gli fu fatto il giorno dopo, interrogato, se l'attioni che fece quella mattina, ricercorno scrittura, risponde: signor si'. E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perche', era perche' pioveva, come accenno' quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte: e' ben una gran cosa: hieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioueua, et bisogna mo che hauesse pigliato quel tempo piovoso, perche' piu' persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per andar al coperto.

Dopo quella fermata, costui torno' indietro, rifece la medesima strada, arrivo' alla cantonata, ed era per isparire; quando, per un'altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch'entrava nella strada, e che lo saluto'. Quella Caterina, che, per tener dietro all'untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domando' all'altro chi fosse quello che haueua salutato. L'altro, che, come depose poi, lo conosceva di vista, e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, ch'era un commissario della Sanita'. Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, e' che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piacciono niente. Subito puoi si diuulgo' questo negotio, cioe' fu essa, almeno principalmente, che lo divolgo', et uscirno dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontume che pare grasso et che tira al giallo; et in particolare quelli del Tradate dissero che haueuano trovato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta. L'altra donna depone il medesimo. Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trouato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate.

E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d'inverisimili, ma che pur troppo l'accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente ne' all'una ne' all'altra, che, descrivendo passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale aveva fatto nella strada, non avevan pero' potuto dire che fosse entrato in quell'andito: non parve loro una gran cosa davvero, che costui, giacche', per fare un lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guardingo, non desse almeno un'occhiata alle finestre; ne' che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza de' malfattori di trattenersi piu' del bisogno nel luogo del delitto; ne' che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccider quelli che se ne imbrattassero i panni; ne' troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze. Ma il piu' strano e il piu' atroce si e' che non paressero tali neppure all'interrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo.

I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie che avevan probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto tempo, senza badarci, si misero in fretta e in furia a abbruciacchiarle con della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere, che stava sulla cantonata, parve, come agli altri, che fossero stati unti i muri della sua casa. E non sapeva, l'infelice, qual altro pericolo gli sovrastava, e da quel commissario medesimo, ben infelice anche lui.

Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze; o fors'anche quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato piu' tardi se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette muraglie et case, risponde: sentei che una donna di quelle che stanno sopra il portico che trauersa la detta Vedra, quale non so come habbi nome, disse che detto commissario ongeua con una penna, hauendo un vasetto in mano. Potrebb'esser benissimo che quella Caterina avesse parlato d'una penna da lei vista davvero in mano dello sconosciuto; e ognuno indovina troppo facilmente qual altra cosa pote' esser da lei battezzata per vasetto; che', in una mente la qual non vedeva che unzioni, una penna doveva avere una relazione piu' immediata e piu' stretta con un vasetto, che con un calamaio.

Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non ando' persa una circostanza vera, che l'uomo era un commissario della Sanita'; e, con quest'indizio, si trovo' anche subito ch'era un Guglielmo Piazza, genero della comar Paola, la quale doveva essere una levatrice molto nota in que' contorni. La notizia si sparse via via negli altri quartieri, e ci fu anche portata da qualcheduno che s'era abbattuto a passar di li' nel momento del sottosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al senato, che ordino' al capitano di giustizia, d'andar subito a prendere informazioni, e di procedere secondo il caso.

È stato significato al Senato che hieri mattina furno onte con ontioni mortifere le mura et porte delle case della Vedra de' Cittadini, disse il capitano di giustizia al notaio criminale che prese con se' in quella spedizione. E con queste parole, gia' piene d'una deplorabile certezza, e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella de' magistrati, s'apre il processo.

Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura d'un attentato chimerico, non si puo' far a meno di non rammentarsi cio' che accadde di simile in varie parti d'Europa, pochi anni sono, nel tempo del colera. Se non che, questa volta, le persone punto punto istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono della sciagurata credenza, anzi la piu' parte fecero quel che potevano per combatterla; e non si sarebbe trovato nessun tribunale che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte, quando non fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine. È, certo, un gran miglioramento; ma se fosse anche piu' grande, se si potesse esser certi che, in un'occasion dello stesso genere, non ci sarebbe piu' nessuno che sognasse attentati dello stesso genere, non si dovrebbe percio' creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo, se non nell'oggetto. Pur troppo, l'uomo puo' ingannarsi, e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazion medesima nascono ugualmente all'occasion di mali che possono esser benissimo, e sono in effetto, qualche volta, cagionati da malizia umana; e il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carita', hanno la trista virtu' di far prender per colpevoli degli sventurati, sui piu' vani indizi e sulle piu' avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch'esso non lontano, anteriore di poco al colera; quando gl'incendi eran divenuti cosi' frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perche' un uomo ne fosse subito subito creduto autore da una moltitudine? L'essere il primo che trovavan li', o nelle vicinanze; l'essere sconosciuto, e non dar di se' un conto soddisfacente: cosa doppiamente difficile quando chi risponde e' spaventato, e furiosi quelli che interrogano; l'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che, preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagita' altrui, e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso. Felici que' giurati davanti a cui tali imputati comparvero (che' piu' d'una volta la moltitudine esegui' da se' la sua propria sentenza); felici que' giurati, se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia gia' formato un giudizio senza averne i mezzi; ma ch'eran uomini esclusivamente investiti della sacra, necessaria, terribile autorita' di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti.

La persona ch'era stata indicata al capitano di giustizia, per averne informazioni, non poteva dir altro che d'aver visto, il giorno prima, passando per via della Vetra, abbruciacchiar le muraglie, e sentito dire ch'erano state unte quella mattina da un genero della comar Paola. Il capitano di giustizia e il notaio si portarono a quella strada; e videro infatti muri affumicati, e uno, quello del barbiere Mora, imbiancato di fresco. E anche a loro fu detto da diversi che si sono trouati ivi, che cio' era stato fatto per averli veduti unti; come anco dal detto Signor Capitano, et da me notaro, scrive costui, si sono visti ne' luoghi abbrugiati alcuni segni di materia ontuosa tirante al giallo, sparsaui come con le deta. Quale riconoscimento d'un corpo di delitto!

Fu esaminata una donna di quella casa de' Tradati, la quale disse che avevan trovati i muri dell'andito imbrattati di una certa cosa gialla, et in grande quantita'. Furono esaminate le due donne, delle quali abbiam riferita la deposizione; qualche altra persona, che non aggiunse nulla, per cio' che riguardava il fatto; e, tra gli altri, l'uomo che aveva salutato il commissario. Interrogato di piu', se passando lui per la Vedra de' Cittadini, vidde le muraglie imbrattate, risponde: non li feci fantasia, perche' fin' all'hora non si era detto cosa alcuna.

Era gia' stato dato l'ordine d'arrestare il Piazza, e ci volle poco. Lo stesso giorno 22, referisce... fante della compagnia del Baricello di Campagna al prefato Signor Capitano, il quale ancora era in carrozza, che andaua verso casa sua, sicome passando dalla casa del Signor Senatore Monti Presidente della Sanita', ha ritrouato auanti a quella porta, il suddetto Guglielmo Commissario, et hauerlo, in esecuzione dell'ordine datogli, condotto in prigione.

Per ispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse punto la preoccupazione de' giudici, non basta certo l'ignoranza de' tempi. Avevano per un indizio di reita' la fuga dell'imputato; che di li' non fossero condotti a intendere che il non fuggire, e un tal non fuggire, doveva essere indizio del contrario! Ma sarebbe ridicolo il dimostrar che uomini potevano veder cose che l'uomo non puo' non vedere: puo' bensi' non volerci badare.

Fu subito visitata la casa del Piazza, frugato per tutto, in omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis, per veder se c'eran vasi d'unzioni, o danari, e non si trovo' nulla: nihil penitus compertum fuit. Ne' anche questo non gli giovo' punto, come pur troppo si vede dal primo esame che gli fu fatto, il giorno medesimo, dal capitano di giustizia, con l'assistenza d'un auditore, probabilmente quello del tribunale della Sanita'.

È interrogato sulla sua professione, sulle sue operazioni abituali, sul giro che fece il giorno prima, sul vestito che aveva; finalmente gli si domanda: se sa che siano stati trouati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa citta', particolarmente in Porta Ticinese. Risponde: mi non lo so, perche' non mi fermo niente in Porta Ticinese. Gli si replica che questo non e' verisimile; si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande, risponde quattro volte il medesimo, in altri termini. Si passa ad altro, ma non con altro fine: che' vedrem poi per qual crudele malizia s'insistesse su questa pretesa inverisimiglianza, e s'andasse a caccia di qualche altra.

Tra i fatti della giornata antecedente, de' quali aveva parlato il Piazza, c'era d'essersi trovato coi deputati d'una parrocchia. (Eran gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal tribunale della Sanita', per invigilare, girando per la citta', sull'esecuzion de' suoi ordini.) Gli fu domandato chi eran quelli con cui s'era trovato; rispose: che li conosceva solamente di vista e non di nome. E anche qui gli fu detto: non e' verisimile. Terribile parola: per intender l'importanza della quale, son necessarie alcune osservazioni generali, che pur troppo non potranno esser brevissime, sulla pratica di que' tempi, ne' giudizi criminali.



Capitolo 2


Questa, come ognun sa, si regolava principalmente, qui, come a un di presso in tutta Europa, sull'autorita' degli scrittori; per la ragion semplicissima che, in una gran parte de' casi, non ce n'era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl'interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacche', quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte. L'operar senza regole e' il piu' faticoso e difficile mestiere di questo mondo.

Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, ne' condizioni alla facolta' di mettere un uomo alla tortura (facolta' ammessa implicitamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l'accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di sangue, e ci fossero indizi; ma senza dir quali. La legge romana, che aveva vigore ne' casi a cui non provvedessero gli statuti, non lo dice di piu', benche' ci adopri piu' parole. «I giudici non devono cominciar da' tormenti, ma servirsi prima d'argomenti verisimili e probabili; e se, condotti da questi, quasi da indizi sicuri, credono di dover venire ai tormenti, per iscoprir la verita', lo facciano, quando la condizion della persona lo permette. » Anzi, in questa legge e' espressamente istituito l'arbitrio del giudice sulla qualita' e sul valore degl'indizi; arbitrio che negli statuti di Milano fu poi sottinteso.

Nelle cosi' dette Nuove Costituzioni promulgate per ordine di Carlo V, la tortura non e' neppur nominata; e da quelle fino all'epoca del nostro processo, e per molto tempo dopo, si trovano bensi', e in gran quantita', atti legislativi ne' quali e' intimata come pena; nessuno, ch'io sappia, in cui sia regolata la facolta' d'adoprarla come mezzo di prova.

E anche di questo si vede facilmente la ragione: l'effetto era diventato causa; il legislatore, qui come altrove, aveva trovato, principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente, che faceva, non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessita' del suo, diro' cosi', intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari sulle leggi romane, e a crescer l'opere composte con un ordine piu' indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o quel punto speciale, gli scrittori trattavan la materia con metodi complessivi, e insieme con un lavoro minuto delle parti; moltiplicavan le leggi con l'interpretarle, stendendone, per analogia, l'applicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli paressero piu' fondate sulla ragione, sull'equita', sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi gli uni con gli altri, dove con disparita' di pareri: e i giudici, dotti, e alcuni anche autori, in quella scienza, avevano, quasi in qualunque caso, e in qualunque circostanza d'un caso, decisioni da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza; anzi alla scienza, cioe' al diritto romano interpretato da essa, a quelle antiche leggi de' diversi paesi che lo studio e l'autorita' crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e ch'erano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini approvate da essa, a' suoi precetti passati in consuetudini, era quasi unicamente appropriato il nome di legge: gli atti dell'autorita' sovrana, qualunque fosse, si chiamavano ordini, decreti, gride, o con altrettali nomi; e avevano annessa non so quale idea d'occasionale e di temporario. Per citarne un esempio, le gride de' governatori di Milano, l'autorita' de' quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava il governo de' loro autori; e il primo atto del successore era di confermarle provvisoriamente. Ogni gridario, come lo chiamavano, era una specie d'Editto del Pretore, composto un poco alla volta, e in diverse occasioni; la scienza invece, lavorando sempre, e lavorando sul tutto; modificandosi, ma insensibilmente; avendo sempre per maestri quelli che avevan cominciato dall'esser suoi discepoli, era, direi quasi, una revisione continua, e in parte una compilazione continua delle Dodici Tavole, affidata o abbandonata a un decemvirato perpetuo.

Questa cosi' generale e cosi' durevole autorita' di privati sulle leggi, fu poi, quando si vide insieme la convenienza e la possibilita' d'abolirla, col far nuove, e piu' intere, e piu' precise, e piu' ordinate leggi, fu, dico, e, se non m'inganno, e' ancora riguardata come un fatto strano e come un fatto funesto all'umanita', principalmente nella parte criminale, e piu' principalmente nel punto della procedura. Quanto fosse naturale s'e' accennato; e del resto, non era un fatto nuovo, ma un'estensione, diro' cosi', straordinaria d'un fatto antichissimo, e forse, in altre proporzioni, perenne; giacche', per quanto le leggi possano essere particolarizzate, non cesseranno forse mai d'aver bisogno d'interpreti, ne' cessera' forse mai che i giudici deferiscano, dove piu', dove meno, ai piu' riputati tra quelli, come ad uomini che, di proposito, e con un intento generale, hanno studiato la cosa prima di loro. E non so se un piu' tranquillo e accurato esame non facesse trovare che fu anche, comparativamente e relativamente, un bene; perche' succedeva a uno stato di cose molto peggiore.

È difficile infatti che uomini i quali considerano una generalita' di casi possibili, cercandone le regole nell'interpretazion di leggi positive, o in piu' universali ed alti princi'pi, consiglin cose piu' inique, piu' insensate, piu' violente, piu' capricciose di quelle che puo' consigliar l'arbitrio, ne' casi diversi, in una pratica cosi' facilmente appassionata. La quantita' stessa de' volumi e degli autori, la moltiplicita' e, diro' cosi', lo sminuzzamento progressivo delle regole da essi prescritte, sarebbero un indizio dell'intenzione di restringer l'arbitrio, e di guidarlo (per quanto era possibile) secondo la ragione e verso la giustizia; giacche' non ci vuol tanto per istruir gli uomini ad abusar della forza, a seconda de' casi. Non si lavora a fare e a ritagliar finimenti al cavallo che si vuol lasciar correre a suo capriccio; gli si leva la briglia, se l'ha.

Ma cosi' avvien per il solito nelle riforme umane che si fanno per gradi (parlo delle vere e giuste riforme; non di tutte le cose che ne hanno preso il nome): ai primi che le intraprendono, par molto di modificare la cosa, di correggerla in varie parti, di levare, d'aggiungere: quelli che vengon dopo, e alle volte molto tempo dopo, trovandola, e con ragione, ancora cattiva, si fermano facilmente alla cagion piu' prossima, maledicono come autori della cosa quelli di cui porta il nome, perche' le hanno data la forma con la quale continua a vivere e a dominare.

In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando e' compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri uomini insigni del suo tempo, l'autore dell'Osservazioni sulla tortura. Quanto e' forte e fondato nel dimostrar l'assurdita', l'ingiustizia e la crudelta' di quell'abbominevole pratica, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire all'autorita' degli scrittori cio' ch'essa aveva di piu' odioso. E non e' certamente la dimenticanza della nostra inferiorita' che ci dia il coraggio di contradir liberamente, come siamo per fare, l'opinion d'un uomo cosi' illustre, e sostenuta in un libro cosi' generoso; ma la confidenza nel vantaggio d'esser venuti dopo, e di poter facilmente (prendendo per punto principale cio' che per lui era affatto accessorio) guardar con occhio piu' tranquillo, nel complesso de' suoi effetti, e nella differenza de' tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch'egli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E a ogni modo, quel fatto e' talmente legato col suo e nostro argomento, che l'uno e l'altro eravam naturalmente condotti a dirne qualcosa in generale: il Verri perche', dall'essere quell'autorita' riconosciuta al tempo dell'iniquo giudizio, induceva che ne fosse complice, e in gran parte cagione; noi perche', osservando cio' ch'essa prescriveva o insegnava ne' vari particolari, ce ne dovrem servire come d'un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrar piu' vivamente l'iniquita', diro' cosi', individuale del giudizio medesimo.

«È certo», dice l'ingegnoso ma preoccupato scrittore, «che niente sta scritto nelle leggi nostre, ne' sulle persone che possono mettersi alla tortura, ne' sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, ne' sul modo di tormentare, se col foco o col dislogamento e strazio delle membra, ne' sul tempo per cui duri lo spasimo, ne' sul numero delle volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll'autorita' del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati.»

Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle d'una gran parte d'Europa, ma nelle romane, ch'ebbero per tanto tempo nome e autorita' di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione dev'esser dunque, se i criminalisti interpreti (cosi' li chiameremo, per distinguerli da quelli ch'ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre) sian venuti a render la tortura piu' o meno atroce di quel che fosse in mano dell'arbitrio, a cui la legge l'abbandonava quasi affatto; e il Verri medesimo aveva, in quel libro medesimo, addotta, o almeno accennata, la prova piu' forte in loro favore. «Farinaccio istesso,» dice l'illustre scrittore, «parlando de' suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone le parole: Judices qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species.»

Ho detto: in loro favore; perche' l'intimazione ai giudici d'astenersi dall'inventar nuove maniere di tormentare, e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudelta' dell'arbitrio, e l'intenzion, se non altro, di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de' criminalisti, direi quasi, in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende da uno piu' antico, Francesco dal Bruno, il quale le cita come d'uno piu' antico ancora, Angelo d'Arezzo, con altre gravi e forti, che diamo qui tradotte: «giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti, perche' l'uom sapiente abborrisce tali cose, e da' forma alla scienza col lume delle virtu'».

Prima di tutti questi, nel secolo XIII, Guido da Suzara, trattando della tortura, e applicando a quest'argomento le parole d'un rescritto di Costanzo, sulla custodia del reo, dice esser suo intento «d'imporre qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura.»

Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che uccide il servo, «ai giudici che squarcian le carni del reo, perche' confessi»; e vuole che, se questo muore ne' tormenti, il giudice sia decapitato, come omicida.

Piu' tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro que' giudici che, «assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione ne' d'esempio, ma come per un loro vanto (propter gloriam eorum); e sono per cio' da riguardarsi come omicidi».

«Badi il giudice di non adoprar tormenti ricercati e inusitati; perche' chi fa tali cose e' degno d'esser chiamato carnefice piuttosto che giudice,» scrive Giulio Claro.

«Bisogna alzar la voce (clamandum est) contro que' giudici severi e crudeli che, per acquistare una gloria vana, e per salire, con questo mezzo, a piu' alti posti, impongono ai miseri rei nuove specie di tormenti,» scrive Antonio Gomez.

Diletto e gloria! quali passioni, in qual soggetto! Volutta' nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati! Ma almeno quelli che le svelavano, non si puo' credere che intendessero di favorirle.

A queste testimonianze (e altre simili se ne dovra' allegare or ora) aggiungeremo qui, che, ne' libri su questa materia, che abbiam potuti vedere, non ci e' mai accaduto di trovar lamenti contro de' giudici che adoprassero tormenti troppo leggieri. E se, in quelli che non abbiam visti, ci si mostrasse una tal cosa, ci parrebbe una curiosita' davvero.

Alcuni de' nomi che abbiam citati, e di quelli che avremo a citare, son messi dal Verri in una lista di «scrittori, i quali se avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione de' raffinati loro spasimi in lingua volgare, e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate e colte dall'esaminarli, non potevano essere riguardati se non coll'occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioe' con orrore e ignominia». Certo, l'orrore per quello che rivelano, non puo' esser troppo; e' giustissimo questo sentimento anche per quello che ammettevano; ma se, per quello che ci misero, o ci vollero metter del loro, l'orrore sia un giusto sentimento, e l'ignominia una giusta retribuzione, il poco che abbiam visto, deve bastare almeno a farne dubitare.

È vero che ne' loro libri, o, per dir meglio, in qualcheduno, sono, piu' che nelle leggi, descritte le varie specie di tormenti; ma come consuetudini invalse e radicate nella pratica, non come ritrovati degli scrittori. E Ippolito Marsigli, scrittore e giudice del secolo decimoquinto, che ne fa un'atroce, strana e ributtante lista, allegando anche la sua esperienza, chiama pero' bestiali que' giudici che ne inventan di nuovi.

Furono quegli scrittori, e' vero, che misero in campo la questione del numero delle volte che lo spasimo potesse esser ripetuto; ma (e avremo occasion di vederlo) per impor limiti e condizioni all'arbitrio, profittando dell'indeterminate e ambigue indicazioni che ne somministrava il diritto romano.

Furon essi, e' vero, che trattaron del tempo che potesse durar lo spasimo; ma non per altro che per imporre, anche in questo, qualche misura all'instancabile crudelta', che non ne aveva dalla legge, «a certi giudici, non meno ignoranti che iniqui, i quali tormentano un uomo per tre o quattr'ore,» dice il Farinacci; «a certi giudici iniquissimi e scelleratissimi, levati dalla feccia, privi di scienza, di virtu', di ragione, i quali, quand'hanno in loro potere un accusato, forse a torto (forte indebite), non gli parlano che tenendolo al tormento; e se non confessa quel ch'essi vorrebbero, lo lascian li' pendente alla fune, per un giorno, per una notte intera,» aveva detto il Marsigli, circa un secolo prima.

In questi passi, e in qualche altro de' citati sopra, si puo' anche notare come alla crudelta' cerchino d'associar l'idea dell'ignoranza. E per la ragion contraria, raccomandano, in nome della scienza, non meno che della coscienza, la moderazione, la benignita', la mansuetudine. Parole che fanno rabbia, applicate a una tal cosa; ma che insieme fanno vedere se l'intento di quegli scrittori era d'aizzare il mostro, o d'ammansarlo.

Riguardo poi alle persone che potessero esser messe alla tortura, non vedo cos'importi che niente ci fosse nelle leggi propriamente nostre, quando c'era molto, relativamente al resto di questa trista materia, nelle leggi romane, le quali erano in fatto leggi nostre anch'esse.

«Uomini», prosegue il Verri, «ignoranti e feroci, i quali senza esaminare donde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza dei delitti, qual debba esser la proporzione tra i delitti e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria, e simili principii, dai quali, intimamente conosciuti, possono unicamente dedursi le naturali conseguenze piu' conformi alla ragione ed al bene della societa'; uomini, dico, oscuri e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini, con quella tranquillita' medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano: e furono essi obbediti e considerati come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo colla lentezza e coll'aggiunta di piu' tormenti, onde rendere piu' desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio.»

Ma come mai ad uomini oscuri e ignoranti pote' esser concessa tanta autorita'? dico oscuri al loro tempo, e ignoranti riguardo ad esso; che' la questione e' necessariamente relativa; e si tratta di vedere, non gia' se quegli scrittori avessero i lumi che si posson desiderare in un legislatore, ma se n'avessero piu' o meno di coloro che prima applicavan le leggi da se', e in gran parte se le facevan da se'. E come mai era piu' feroce l'uomo che lavorava teorie, e le discuteva dinanzi al pubblico, dell'uomo ch'esercitava l'arbitrio in privato, sopra chi gli resisteva?

In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione della prima, «donde emani il diritto di punire i delitti», fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali; poiche' si pote' bene, al tempo del Verri, crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacche' e' men male l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nell'errore) e' piu' controversa che mai. E l'altre, dico in generale tutte le questioni d'un'importanza piu' immediata, e piu' pratica, erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate quando gli scrittori comparvero? Vennero essi forse a confondere un ordine stabilito di piu' giusti e umani principi, a balzar di posto dottrine piu' sapienti, a turbar, diro' cosi', il possesso a una giurisprudenza piu' ragionata e piu' ragionevole? A questo possiamo risponder francamente di no, anche noi; e cio' basta all'assunto. Ma vorremmo che qualcheduno di quelli che ne sanno, esaminasse se piuttosto non furon essi che, costretti, appunto perche' privati e non legislatori, a render ragione delle loro decisioni, richiamaron la materia a princi'pi generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto; se non furon essi che, lavorando a costruir, con rottami e con nuovi materiali, una pratica criminale intera ed una, prepararono il concetto, indicarono la possibilita', e in parte l'ordine, d'una legislazion criminale intera ed una; essi che, ideando una forma generale, aprirono ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati, la strada a ideare una generale riforma.

In quanto finalmente all'accusa, cosi' generale e cosi' nuda, d'aver raffinato i tormenti, abbiamo in vece veduto che fu cosa dalla maggior parte di loro espressamente detestata e, per quanto stava in loro, proibita. Molti de' luoghi che abbiam riferiti possono anche servire a lavarli in parte dalla taccia d'averne trattato con quell'impassibile tranquillita'. Ci si permetta di citarne un altro che parrebbe quasi un'anticipata protesta. «Non posso che dar nelle furie», scrive il Farinacci, (non possum nisi vehementer excandescere) «contro que' giudici che tengono per lungo tempo legato il reo, prima di sottoporlo alla tortura; e con quella preparazione la rendon piu' crudele.»

Da queste testimonianze, e da quello che sappiamo essere stata la tortura negli ultimi suoi tempi, si puo' francamente dedurre che i criminalisti interpreti la lasciarono molto, ma molto, men barbara di quello che l'avevan trovata. E certo sarebbe assurdo l'attribuire a una sola causa una tal diminuzione di male; ma, tra le molte, mi par che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente, di secolo in secolo, da quelli ai quali pure s'attribuisce un'autorita' di fatto sulla pratica de' tribunali.

Cita poi il Verri alcune loro proposizioni; le quali non basterebbero per fondarci sopra un generale giudizio storico, quand'anche fossero tutte esattamente citate. Eccone, per esempio, una importantissima, che non lo e': «Il Claro asserisce che basta vi siano alcuni indizii contro un uomo, e si puo' metterlo alla tortura».

Se quel dottore avesse parlato cosi', sarebbe piuttosto una singolarita' che un argomento; tanto una tal dottrina e' opposta a quella d'una moltitudine d'altri dottori. Non dico di tutti, per non affermar troppo piu' di quello che so; benche', dicendolo, non temerei d'affermar piu' di quello che e'. Ma in realta' il Claro disse, anche lui, il contrario; e il Verri fu probabilmente indotto in errore dall'incuria d'un tipografo, il quale stampo': Nam sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit, in vece di Non sufficit, come trovo in due edizioni anteriori. E per accertarsi dell'errore, non e' neppur necessario questo confronto, giacche' il testo continua cosi': «se tali indizi non sono anche legittimamente provati»; frase che farebbe ai cozzi con l'antecedente, se questa avesse un senso affermativo. E soggiunge subito: «ho detto che non basta (dixi quoque non sufficere) che ci siano indizi, e che siano legittimamente provati, se non sono anche sufficienti alla tortura. Ed e' una cosa che i giudici timorati di Dio devono aver sempre davanti agli occhi, per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura: cosa del resto che li sottopone essi medesimi a un giudizio di revisione. E racconta l'Afflitto d'aver risposto al re Federigo, che nemmen lui, con l'autorita' regia, poteva comandare a un giudice di mettere alla tortura un uomo, contro il quale non ci fossero indizi sufficienti».

Cosi' il Claro; e basterebbe questo per esser come certi, che dovette intender tutt'altro che di rendere assoluto l'arbitrio con quell'altra proposizione che il Verri traduce cosi': «in materia di tortura e d'indizi, non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice». La contradizione sarebbe troppo strana; e lo sarebbe di piu', se e' possibile, con quello che l'autor medesimo dice altrove: «benche' il giudice abbia l'arbitrio, deve pero' stare al diritto comune... e badino bene gli ufiziali della giustizia, di non andar avanti tanto allegramente (ne nimis animose procedant), con questo pretesto dell'arbitrio».

Cosa intese dunque, con quelle parole: remittitur arbitrio judicis che il Verri traduce: «tutto si rimette all'arbitrio del giudice»?

Intese... Ma che dico? e perche' cercare in questo un'opinion particolare del Claro? Quella proposizione, egli non faceva altro che ripeterla, giacche' era, per dir cosi', proverbiale tra gl'interpreti; e gia' due secoli prima, Bartolo la ripeteva anche lui, come sentenza comune: Doctores communiter dicunt quod in hoc (quali siano gl'indizi sufficienti alla tortura) non potest dari certa doctrina, sed relinquitur arbitrio judicis. E con questo non intendevan gia' di proporre un principio, di stabilire una teoria, ma d'enunciar semplicemente un fatto; cioe' che la legge, non avendo determinato gl'indizi, gli aveva per cio' stesso lasciati all'arbitrio del giudice. Guido da Suzara, anteriore a Bartolo d'un secolo circa, dopo aver detto o ripetuto anche lui, che gl'indizi son rimessi all'arbitrio del giudice, soggiunge: «come, in generale, tutto cio' che non e' determinato dalla legge». E per citarne qualcheduno de' meno antichi, Paride dal Pozzo, ripetendo quella comune sentenza, la commenta cosi': «a cio' che non e' determinato dalla legge, ne' dalla consuetudine, deve supplire la religion del giudice; e percio' la legge sugl'indizi mette un gran carico sulla sua coscienza». E il Bossi, criminalista del secolo XVI, e senator di Milano: «Arbitrio non vuol dir altro (in hoc consistit) se non che il giudice non ha una regola certa dalla legge, la quale dice soltanto non doversi cominciar dai tormenti, ma da argomenti verisimili e probabili. Tocca dunque al giudice a esaminare se un indizio sia verisimile e probabile».

Cio' ch'essi chiamavano arbitrio, era in somma la cosa stessa che, per iscansar quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter discrezionale: cosa pericolosa, ma inevitabile nell'applicazion delle leggi, e buone e cattive; e che i savi legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di limitare ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle piu' che possono.

E tale, oso dire, fu anche l'intento primitivo, e il progressivo lavoro degl'interpreti, segnatamente riguardo alla tortura, sulla quale il potere lasciato dalla legge al giudice era spaventosamente largo. Gia' Bartolo, dopo le parole che abbiam citate sopra, soggiunge: «ma io daro' le regole che potro'». Altri ne avevan date prima di lui; e i suoi successori ne diedero di mano in mano molte piu', chi proponendone qualcheduna del suo, chi ripetendo e approvando le proposte da altri; senza lasciar pero' di ripeter la formola ch'esprimeva il fatto della legge, della quale non erano, alla fine, che interpreti.

Ma con l'andar del tempo, e con l'avanzar del lavoro, vollero modificare anche il linguaggio; e n'abbiam l'attestato dal Farinacci, posteriore ai citati qui, anteriore pero' all'epoca del nostro processo, e allora autorevolissimo. Dopo aver ripetuto, e confermato con un subisso d'autorita', il principio, che «l'arbitrio non si deve intender libero e assoluto, ma legato dal diritto e dall'equita'»; dopo averne cavate, e confermate con altre autorita', le conseguenze, che «il giudice deve inclinare alla parte piu' mite, e regolar l'arbitrio con la disposizion generale delle leggi, e con la dottrina de' dottori approvati, e che non puo' formare indizi a suo capriccio»; dopo aver trattato, piu' estesamente, credo, e piu' ordinatamente che nessuno avesse ancor fatto, di tali indizi, conclude: «puoi dunque vedere che la massima comune de' dottori - gl'indizi alla tortura sono arbitrari al giudice - e' talmente, e anche concordemente ristretta da' dottori medesimi, che non a torto molti giurisperiti dicono doversi anzi stabilir la regola contraria, cioe' che gl'indizi non sono arbitrari al giudice». E cita questa sentenza di Francesco Casoni: «e' error comune de' giudici il credere che la tortura sia arbitraria; come se la natura avesse creati i corpi de' rei perche' essi potessero straziarli a loro capriccio».

Si vede qui un momento notabile della scienza, che, misurando il suo lavoro, n'esige il frutto; e dichiarandosi, non aperta riformatrice (che' non lo pretendeva, ne' le sarebbe stato ammesso), ma efficace ausiliaria della legge, consacrando la propria autorita' con quella d'una legge superiore ed eterna, intima ai giudici di seguir le regole che ha trovate, per risparmiar degli strazi a chi poteva essere innocente, e a loro delle turpi iniquita'. Triste correzioni d'una cosa che, per essenza, non poteva ricevere una buona forma; ma tutt'altro che argomenti atti a provar la tesi del Verri: «ne' gli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire... ma orrori ancora vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrarla».

Ci si permetta in ultimo qualche osservazione sopra un altro luogo da lui citato; che' l'esaminarli tutti sarebbe troppo in questo luogo, e non abbastanza certamente per la questione. «Basti un solo orrore per tutti; e questo viene riferito dal celebre Claro milanese, che e' il sommo maestro di questa pratica: - Un giudice puo', avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente, ivi accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la liberta' affine d'indurla ad accusarsi del delitto, e che con un tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi d'un omicidio, e la condusse a perdere la testa. - Acciocche' non si sospetti che quest'orrore contro la religione, la virtu' e tutti i piu' sacri principii dell'uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro: Paris dicit quod judex potest, etc.».

Orrore davvero; ma per veder che importanza possa avere in una question di questa sorte, s'osservi che, enunciando quell'opinione, Paride dal Pozzo non proponeva gia' un suo ritrovato; raccontava, e pur troppo con approvazione, un fatto d'un giudice, cioe' uno de' mille fatti che produceva l'arbitrio senza suggerimento di dottori; s'osservi che il Baiardi, il quale riferisce quell'opinione, nelle sue aggiunte al Claro (non il Claro medesimo), lo fa per detestarla anche lui, e per qualificare il fatto di finzione diabolica; s'osservi che non cita alcun altro il quale sostenesse un'opinion tale, dal tempo di Paride dal Pozzo al suo, cioe' per lo spazio d'un secolo. E andando avanti, sarebbe piu' strano che ce ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio ci liberi di chiamarlo, col Giannone, eccellente giureconsulto; ma l'altre sue parole che abbiam riferite sopra, basterebbero a far veder che queste bruttissime non bastano a dare una giusta idea nemmen delle dottrine di questo solo.

Non abbiam certamente la strana pretensione d'aver dimostrato che quelle degl'interpreti, prese nel loro complesso, non servirono, ne' furon rivolte a peggiorare. Questione interessantissima, giacche' si tratta di giudicar l'effetto e l'intento del lavoro intellettuale di piu' secoli, in una materia cosi' importante, anzi cosi' necessaria all'umanita'; questione del nostro tempo, giacche', come abbiamo accennato, e del resto ognun sa, il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema, non e' il piu' adattato a farne imparzialmente la storia; ma questione da risolversi, o piuttosto storia da farsi, con altro che con pochi e sconnessi cenni. Questi bastan pero', se non m'inganno, a dimostrar precipitata la soluzione contraria; come erano, in certo modo, una preparazion necessaria al nostro racconto. Che' in esso noi avremo spesso a rammaricarci che l'autorita' di quegli uomini non sia stata efficace davvero; e siam certi che il lettore dovra' dir con noi: fossero stati ubbiditi!



Capitolo 3


E per venir finalmente all'applicazione, era insegnamento comune, e quasi universale de' dottori, che la bugia dell'accusato nel rispondere al giudice, fosse uno degl'indizi legittimi, come dicevano, alla tortura. Ecco perche' l'esaminatore dell'infelice Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse il nome de' deputati coi quali aveva avuto che fare.

Ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque?

«La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardar le qualita' e le circostanze sostanziali del delitto, cioe' che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire; altrimenti no: alias secus.»

«La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.»

E bastava, secondo loro, che il detto dell'accusato paresse al giudice bugia, perche' questo potesse venire ai tormenti?

«La bugia per fare indizio alla tortura dev'esser provata concludentemente, o dalla propria confession del reo, o da due testimoni... essendo dottrina comune che due sian necessari a provare un indizio remoto, quale e' la bugia». Cito, e citero' spesso il Farinacci, come uno de' piu' autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell'opinioni piu' ricevute. Alcuni pero' si contentavano d'un testimonio solo, purche' fosse maggiore d'ogni eccezione. Ma che la bugia dovesse risultar da prove legali, e non da semplice congettura del giudice, era dottrina comune e non contradetta.

Tali condizioni eran dedotte da quel canone della legge romana, il quale proibiva (che cose s'e' ridotti a proibire, quando se ne sono ammesse cert'altre!) di cominciar dalla tortura. «E se concedessimo ai giudici», dice l'autor medesimo, «la facolta' di mettere alla tortura i rei senza indizi legittimi e sufficienti, sarebbe come in lor potere il cominciar da essa... E per poter chiamarsi tali, devon gl'indizi esser verisimili, probabili, non leggieri, ne' di semplice formalita', ma gravi, urgenti, certi, chiari, anzi piu' chiari del sole di mezzogiorno, come si suol dire... Si tratta di dare a un uomo un tormento, e un tormento che puo' decider della sua vita: agitur de hominis salute; e percio' non ti maravigliare, o giudice rigoroso, se la scienza del diritto e i dottori richiedono indizi cosi' squisiti, e dicon la cosa con tanta forza, e la vanno tanto ripetendo.»

Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole; giacche' non puo' esserlo cio' che implica contradizione. Erano sforzi vani, per conciliar la certezza col dubbio, per evitare il pericolo di tormentare innocenti, e d'estorcere false confessioni, volendo pero' la tortura come un mezzo appunto di scoprire se uno fosse innocente o reo, e di fargli confessare una data cosa. La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta la tortura; ma a questo ostava l'ossequio cieco all'antichita' e al diritto romano. Quel libriccino Dei delitti e delle pene, che promosse, non solo l'abolizion della tortura, ma la riforma di tutta la legislazion criminale, comincio' con le parole: «Alcuni avanzi di leggi d'un antico popolo conquistatore.» E parve, com'era, ardire d'un grand'ingegno: un secolo prima sarebbe parsa stravaganza. Ne' c'e' da maravigliarsene: non s'e' egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi piu' a lungo, anzi diventar piu' forte nella politica, piu' tardi nella letteratura, piu' tardi ancora in qualche ramo delle Belle Arti? Viene, nelle cose grandi, come nelle piccole, un momento in cui cio' che, essendo accidentale e fattizio, vuol perpetuarsi come naturale e necessario, e' costretto a cedere all'esperienza, al ragionamento, alla sazieta', alla moda, a qualcosa di meno, se e' possibile, secondo la qualita' e l'importanza delle cose medesime; ma questo momento dev'esser preparato. Ed e' gia' un merito non piccolo degl'interpreti, se, come ci pare, furon essi che lo prepararono, benche' lentamente, benche' senz'avvedersene, per la giurisprudenza.

Ma le regole che pure avevano stabilite, bastano in questo caso a convincere i giudici, anche di positiva prevaricazione. Vollero appunto costoro cominciar dalla tortura. Senza entrare in nulla che toccasse circostanze, ne' sostanziali ne' accidentali, del presunto delitto, moltiplicarono interrogazioni inconcludenti, per farne uscir de' pretesti di dire alla vittima destinata: non e' verisimile; e, dando insieme a inverisimiglianze asserite la forza di bugie legalmente provate, intimar la tortura. È che non cercavano una verita', ma volevano una confessione: non sapendo quanto vantaggio avrebbero avuto nell'esame del fatto supposto, volevano venir presto al dolore, che dava loro un vantaggio pronto e sicuro: avevan furia. Tutto Milano sapeva (e' il vocabolo usato in casi simili) che Guglielmo Piazza aveva unti i muri, gli usci, gli anditi di via della Vetra; e loro che l'avevan nelle mani, non l'avrebbero fatto confessar subito a lui!

Si dira' forse che, in faccia alla giurisprudenza, se non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile, ma allora ricevuta, che ne' delitti piu' atroci fosse lecito oltrepassare il diritto? Lasciamo da parte che l'opinion piu' comune, anzi quasi universale, de' giureconsulti, era (e se al ciel piace, doveva essere) che una tal massima non potesse applicarsi alla procedura, ma soltanto alla pena; «giacche',» per citarne uno, «benche' si tratti d'un delitto enorme, non consta pero' che l'uomo l'abbia commesso; e fin che non consti, e' dovere che si serbino le solennita' del diritto». E solo per farne memoria, e come un di que' tratti notabili con cui l'eterna ragione si manifesta in tutti i tempi, citeremo anche la sentenza d'un uomo che scrisse sul principio del secolo decimoquinto, e fu, per lungo tempo dopo, chiamato il Bartolo del diritto ecclesiastico, Nicolo' Tedeschi, arcivescovo di Palermo, piu' celebre, fin che fu celebre, sotto il nome d'Abate Palermitano: «Quanto il delitto e' piu' grave,» dice quest'uomo, «tanto piu' le presunzioni devono esser forti; perche', dove il pericolo e' maggiore, bisogna anche andar piu' cauti». Ma questo, dico, non fa al nostro caso (sempre riguardo alla sola giurisprudenza), poiche' il Claro attesta che nel foro di Milano prevaleva la consuetudine contraria; cioe' era, in que' casi, permesso al giudice d'oltrepassare il diritto, anche nell'inquisizione. «Regola», dice il Riminaldi, altro gia' celebre giureconsulto, «da non riceversi negli altri paesi»; e il Farinacci soggiunge: «ha ragione». Ma vediamo come il Claro medesimo interpreti una tal regola: «si viene alla tortura, quantunque gl'indizi non siano in tutto sufficienti (in totum sufficientia), ne' provati da testimoni maggiori d'ogni eccezione, e spesse volte anche senza aver data al reo copia del processo informativo». E dove tratta in particolare degl'indizi legittimi alla tortura, li dichiara espressamente necessari «non solo ne' delitti minori, ma anche ne' maggiori e negli atrocissimi, anzi nel delitto stesso di lesa maesta'». Si contentava dunque d'indizi meno rigorosamente provati, ma li voleva provati in qualche maniera; di testimoni meno autorevoli, ma voleva testimoni; d'indizi piu' leggieri, ma voleva indizi reali, relativi al fatto; voleva insomma render piu' facile al giudice la scoperta del delitto, non dargli la facolta' di tormentare, sotto qualunque pretesto, chiunque gli venisse nelle mani. Son cose che una teoria astratta non riceve, non inventa, non sogna neppure; bensi' la passione le fa.

Intimo' dunque l'iniquo esaminatore al Piazza: che dica la verita' per qual causa nega di sapere che siano state onte le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati, che altrimente, come cose inuerisimili, si mettera' alla corda, per hauer la verita' di queste inuerisimilitudini. - Se me la vogliono anche far attaccar al collo, lo faccino; che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente, rispose l'infelice, con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno arrivi, non arrivera' mai a diventar ragione.

E si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrer que' signori, per dare un po' piu' di colore al pretesto. Andarono, come abbiam detto, a caccia d'una seconda bugia, per poter parlarne con la formola del plurale; cercarono un altro zero, per ingrossare un conto in cui non avevan potuto fare entrar nessun numero.

È messo alla tortura; gli s'intima che si risolua di dire la verita'; risponde, tra gli urli e i gemiti e l'invocazioni e le supplicazioni: l'ho detta, signore. Insistono. Ah per amor di Dio! grida l'infelice: V.S. mi facci lasciar giu', che diro' quello che so; mi facci dare un po' d'aqua. È lasciato giu', messo a sedere, interrogato di nuovo; risponde: io non so niente; V.S. mi facci dare un poco d'aqua.

Quanto e' cieco il furore! Non veniva loro in mente che quello che volevan cavargli di bocca per forza, avrebbe potuto addurlo lui come un argomento fortissimo della sua innocenza, se fosse stato la verita', come, con atroce sicurezza, ripetevano. - Si', signore, - avrebbe potuto rispondere: - avevo sentito dire che s'eran trovati unti i muri di via della Vetra; e stavo a baloccarmi sulla porta di casa vostra, signor presidente della Sanita'! - E l'argomento sarebbe stato tanto piu' forte, in quanto, essendosi sparsa insieme la voce del fatto, e la voce che il Piazza ne fosse l'autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo. Ma questa osservazion cosi' ovvia, e che il furore non lasciava venire in mente a coloro, non poteva nemmeno venire in mente all'infelice, perche' non gli era stato detto di cosa fosse imputato. Volevan prima domarlo co' tormenti; questi eran per loro gli argomenti verosimili e probabili, richiesti dalla legge; volevan fargli sentire quale terribile, immediata conseguenza veniva dal risponder loro di no; volevano che si confessasse bugiardo una volta, per acquistare il diritto di non credergli, quando avrebbe detto: sono innocente. Ma non ottennero l'iniquo intento. Il Piazza, rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe alzato di piu', eseguita la minaccia, e sempre incalzato a dir la verita', rispose sempre: l'ho detta; prima urlando, poi a voce bassa; finche' i giudici, vedendo che ormai non avrebbe piu' potuto rispondere in nessuna maniera, lo fecero lasciar giu', e ricondurre in carcere.

Riferito l'esame in senato, il giorno 23, dal presidente della Sanita', che n'era membro, e dal capitano di giustizia, che ci sedeva quando fosse chiamato, quel tribunale supremo decreto' che: «il Piazza, dopo essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia, e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave, con la legatura del canapo», atrocissima aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; «a riprese, e ad arbitrio de' due magistrati suddetti; e cio' sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo».

Il solo senato aveva, non dico l'autorita', ma il potere d'andare impunemente tanto avanti per una tale strada. La legge romana sulla ripetizion de' tormenti, era interpretata in due maniere; e la men probabile era la piu' umana. Molti dottori (seguendo forse Odofredo, che e' il solo citato da Cino di Pistoia, e il piu' antico de' citati dagli altri) intesero che la tortura non si potesse rinnovare, se non quando fossero sopravvenuti nuovi indizi, piu' evidenti de' primi, e, condizione che fu aggiunta poi, di diverso genere. Molt'altri, seguendo Bartolo, intesero che si potesse, quando i primi indizi fossero manifesti, evidentissimi, urgentissimi; e quando, condizione aggiunta poi anche questa, la tortura fosse stata leggiera. Ora, ne' l'una, ne' l'altra interpretazione faceva punto al caso. Nessun nuovo indizio era emerso; e i primi erano che due donne avevan visto il Piazza toccar qualche muro; e, cio' ch'era indizio insieme e corpo del delitto, i magistrati avevan visto alcuni segni di materia ontuosa su que' muri abbruciacchiati e affumicati, e segnatamente in un andito... dove il Piazza non era entrato. Di piu', quest'indizi, quanto manifesti, evidenti e urgenti, ognun lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi col reo. Ma che dico? il decreto del senato non fa neppur menzione d'indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto; fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorita', come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di nuovo, sopra alcune bugie e inverisimiglianze; ordina cioe' a' suoi delegati di rifare, e piu' spietatamente, cio' che avrebbe dovuto punirli d'aver fatto. Perciocche' era (e poteva non essere?) dottrina universale, canone della giurisprudenza, che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore.

Ma il senato di Milano era tribunal supremo; in questo mondo, s'intende. E il senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato scopritore, di Caterina Rosa. Che' tutto si faceva con l'autorita' di costei; quel suo: all'hora mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli, com'era stato il primo movente del processo, cosi' n'era ancora il regolatore e il modello; se non che colei aveva cominciato col dubbio, i giudici con la certezza. E non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d'una o di due donnicciole; giacche', quando s'e' per la strada della passione, e' naturale che i piu' ciechi guidino. Non paia strano il veder uomini i quali non dovevan essere, anzi non eran certamente di quelli che vogliono il male per il male, vederli, dico, violare cosi' apertamente e crudelmente ogni diritto; giacche' il credere ingiustamente, e' strada a ingiustamente operare, fin dove l'ingiusta persuasione possa condurre; e se la coscienza esita, s'inquieta, avverte, le grida d'un pubblico hanno la funesta forza (in chi dimentica d'avere un altro giudice) di soffogare i rimorsi; anche d'impedirli.

Il motivo di quelle odiose, se non crudeli prescrizioni, di tosare, rivestire, purgare, lo diremo con le parole del Verri. «In quei tempi credevasi che o ne' capelli e peli, ovvero nel vestito, o persino negli intestini trangugiandolo, potesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato». E questo era veramente de' tempi; la violenza era un fatto (con diverse forme) di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo.

Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda e piu' atroce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto. L'infelice Piazza, interrogato prima, e contradetto con cavilli, che si direbbero puerili, se a nulla d'un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo, e sempre su circostanze indifferenti al supposto delitto, e senza mai accennarlo nemmeno, fu messo a quella piu' crudele tortura che il senato aveva prescritta. N'ebbero parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che desideravano, e per ottener le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell'altre. Ah Dio mio! ah che assassinamento e' questo! ah Signor fiscale!... Fatemi almeno appiccar presto... Fatemi tagliar via la mano... Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah! signor Presidente! ... Per amor di Dio, fatemi dar da bere; ma insieme: non so niente, la verita' l'ho detta. Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verita', gli manco' la voce, ammutoli'; per quattro volte non rispose; finalmente pote' dire ancora una volta, con voce fioca; non so niente; la verita' l'ho gia' detta. Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere.

E non c'eran piu' nemmen pretesti, ne' motivo di ricominciare: quella che avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confession della bugia, tenevan l'uomo; e, cosa orribile! quanto piu' il soggetto della bugia era per se' indifferente, e di nessuna importanza, tanto piu' essa sarebbe stata, nelle loro mani, un argomento potente della reita' del Piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, in somma di mentire. Ma dopo una tortura illegale, dopo un'altra piu' illegale e piu' atroce, o grave, come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perche' negava d'aver sentito parlare d'un fatto, e di sapere il nome de' deputati d'una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava venire, senza nessun vantaggio, all'investigazion del supposto delitto, manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l'uomo negava? se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche ne' tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza d'un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorita' era viva piu' che mai, il Bossi citato sopra. «Piu' di tre volte,» dice, «non ho mai visto ordinar la tortura, se non da de' giudici boia: nisi a carnificibus.» E parla della tortura, ordinata legalmente!

Ma la passione e' pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscansar quella del diritto, quand'e' lunga e incerta. Avevan cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono con una tortura d'un altro genere. D'ordine del senato (come si ricava da una lettera autentica del capitano di giustizia al governatore Spinola, che allora si trovava all'assedio di Casale), l'auditor fiscale della Sanita', in presenza d'un notaio, promise al Piazza l'impunita', con la condizione (e questo si vede poi nel processo) che dicesse interamente la verita'. Cosi' eran riusciti a parlargli dell'imputazione, senza doverla discutere; a parlargliene, non per cavar dalle sue risposte i lumi necessari all'investigazion della verita', non per sentir quello che ne dicesse lui; ma per dargli uno stimolo potente a dir quello che volevan loro.

La lettera che abbiamo accennata, fu scritta il 28 di giugno, cioe' quando il processo aveva, con quell'espediente, fatto un gran passo. «Ho giudicato conuenire,» comincia, «che V.E. sapesse quello che si e' scoperto nel particolare d'alcuni scelerati che, a' giorni passati, andauano ungendo i muri et le porte di questa citta'.» E non sara' forse senza curiosita', ne' senza istruzione, il veder come cose tali sian raccontate da quelli che le fecero. «Hebbi», dice dunque, «commissione dal Senato di formar processo, nel quale, per il detto d'alcune donne, e d'un huomo degno di fede, resto' aggrauato un Guglielmo Piazza, huomo plebeio, ma ora Commissario della Sanita', ch'esso, il venerdi' alli 21 su l'aurora, hauesse unto i muri di una contrada posta in Porta Ticinese, chiamata la Vetra de' Cittadini.»

E l'uomo degno di fede, messo li' subito per corroborar l'autorita' delle donne, aveva detto d'aver rintoppato il Piazza, il quale io salutai, et lui mi rese il saluto. Questo era stato aggravarlo! come se il delitto imputatogli fosse stato d'essere entrato in via della Vetra. Non parla poi il capitano di giustizia della visita fatta da lui per riconoscere il corpo del delitto; come non se ne parla piu' nel processo.

«Fu dunque», prosegue, «incontinente preso costui.» E non parla della visita fattagli in casa, dove non si trovo' nulla di sospetto.

«Et essendosi maggiormente nel suo esame aggravato,» (s'e' visto!) «fu messo ad una graue tortura, ma non confesso' il delitto.»

Se qualcheduno avesse detto allo Spinola, che il Piazza non era stato interrogato punto intorno al delitto, lo Spinola avrebbe risposto: - Sono positivamente informato del contrario: il capitano di giustizia mi scrive, non questa cosa appunto, ch'era inutile; ma un'altra che la sottintende, che la suppone necessariamente; mi scrive che, messo ad una grave tortura, non lo confesso'. - Se l'altro avesse insistito, - come! - avrebbe potuto dire l'uomo celebre e potente, - volete voi che il capitano di giustizia si faccia beffe di me, a segno di raccontarmi, come una notizia importante, che non e' accaduto quello che non poteva accadere? - Eppure era proprio cosi': cioe', non era che il capitano di giustizia volesse farsi beffe del governatore; era che avevan fatta una cosa da non potersi raccontare nella maniera appunto che l'avevan fatta; era, ed e', che la falsa coscienza trova piu' facilmente pretesti per operare, che formole per render conto di quello che ha fatto.

Ma sul punto dell'impunita', c'e' in quella lettera un altro inganno che lo Spinola avrebbe potuto, anzi dovuto conoscer da se', almeno per una parte, se avesse pensato ad altro che a prender Casale, che non prese. Prosegue essa cosi': «finche' d'ordine del Senato (anco per esecutione della grida ultimamente fatta in questo particolare pubblicare da V.E.), promessa dal Presidente della Sanita' a costui l'impunita', confesso' finalmente, etc.».

Nel capitolo XXXI dello scritto antecedente, s'e' fatto menzione d'una grida, con la quale il tribunale della Sanita' prometteva premio e impunita' a chi rivelasse gli autori degl'imbrattamenti trovati sulle porte e sui muri delle case, la mattina del 18 di maggio; e s'e' anche accennata una lettera del tribunale suddetto al governatore, su quel fatto. In essa, dopo aver protestato che quella grida era stata pubblicata, con participatione del Sig. Gran Cancelliere, il quale faceva le veci del governatore, pregavan questo di corroborarla con altra sua, con promessa di maggior premio. E il governatore ne fece infatti promulgare una, in data del 13 di giugno, con la quale promette a ciascuna persona che, nel termine di giorni trenta, mettera' in chiaro la persona o le persone che hanno commesso, fauorito, aiutato cotal delitto, il premio, etc. et se quel tale sara' dei complici, gli promette anco l'impunita' della pena. Ed e' per l'esecuzione di questa grida, cosi' espressamente circoscritta a un fatto del 18 di maggio, che il capitano di giustizia dice essersi promessa l'impunita' all'uomo accusato d'un fatto del 21 di giugno, e lo dice a quel medesimo che l'aveva, se non altro, sottoscritta! Tanto pare che si fidassero sull'assedio di Casale! giacche' sarebbe troppo strano il supporre che travedessero essi medesimi a quel segno.

Ma che bisogno avevano d'usare un tal raggiro con lo Spinola?

Il bisogno d'attaccarsi alla sua autorita', di travisare un atto irregolare e abusivo, e secondo la giurisprudenza comune, e secondo la legislazion del paese. Era, dico, dottrina comune che il giudice non potesse, di sua autorita' propria, concedere impunita' a un accusato. E nelle costituzioni di Carlo V, dove sono attribuiti al senato poteri ampissimi, s'eccettua pero' quello di «concedere remissioni di delitti, grazie o salvocondotti; essendo cosa riservata al principe». E il Bossi gia' citato, il quale, come senator di Milano in quel tempo, fu uno de' compilatori di quelle costituzioni, dice espressamente: «questa promessa d'impunita' appartiene al principe solo».

Ma perche' mettersi nel caso d'usare un tal raggiro, quando potevan ricorrere a tempo al governatore, il quale aveva sicuramente dal principe un tal potere, e la facolta' di trasmetterlo? E non e' una possibilita' immaginata da noi: e' quello che fecero essi medesimi, all'occasione d'un altro infelice, involto piu' tardi in quel crudele processo. L'atto e' registrato nel processo medesimo, in questi termini: Ambrosio Spinola, etc. In conformita' del parere datoci dal Senato con lettera dei cinque del corrente, concederete impunita', in virtu' della presente, a Stefano Baruello, condannato come dispensatore et fabricatore delli onti pestiferi, sparsi per questa Citta', ad estintione del Popolo, se dentro del termine che li sara' statuito dal detto Senato, manifestara' li auttori et complici di tale misfatto.

Al Piazza l'impunita' non fu promessa con un atto formale e autentico; furon parole dettegli dall'auditore della Sanita', fuor del processo. E questo s'intende: un tal atto sarebbe stato una falsita' troppo evidente, se s'attaccava alla grida, un'usurpazion di potere, se non s'attaccava a nulla. Ma perche', aggiungo, levarsi in certo modo la possibilita' di mettere in forma solenne un atto di tanta importanza?

Questi perche' non possiam certo saperli positivamente; ma vedrem piu' tardi cosa servisse ai giudici l'aver fatto cosi'.

A ogni modo, l'irregolarita' d'un tal procedere era tanto manifesta, che il difensor del Padilla la noto' liberamente. Benche', come protesta con gran ragione, non avesse bisogno d'uscir da cio' che riguardava direttamente il suo cliente, per iscolparlo dalla pazza accusa; benche', senza ragione, e con poca coerenza, ammetta un delitto reale, e de' veri colpevoli, in quel mescuglio d'immaginazioni e d'invenzioni; cio' non ostante, ad abbondanza, come si dice, e per indebolire tutto cio' che potesse aver relazione con quell'accusa, fa varie eccezioni alla parte del processo che riguarda gli altri. E a proposito dell'impunita', senza impugnar l'autorita' del senato in tal materia (che' alle volte gli uomini si tengon piu' offesi a metter in dubbio il loro potere, che la loro rettitudine), oppone che il Piazza «fu introdotto nanti detto signor Auditore solamente, quale non haueua alcuna giurisditione... procedendo percio' nullamente, e contro li termini di ragione». E parlando della menzione che fu fatta piu' tardi, e occasionalmente, di quell'impunita', dice: «e pure, sino a quel ponto, non appare, ne' si legge in processo impunita', quale pure, nanti detta redargutione, doueua constare in processo, secondo li termini di ragione».

In quel luogo delle difese c'e' una parola buttata la', come incidentemente, ma significantissima. Ripassando gli atti che precedettero l'impunita', l'avvocato non fa alcuna eccezione espressa e diretta alla tortura data al Piazza, ma ne parla cosi': «sotto pretesto d'inuerisimili, torturato». Ed e', mi pare, una circostanza degna d'osservazione che la cosa sia stata chiamata col suo nome anche allora, anche davanti a quelli che n'eran gli autori, e da uno che non pensava punto a difender la causa di chi n'era stato la vittima.

Bisogna dire che quella promessa d'impunita' fosse poco conosciuta dal pubblico, giacche' il Ripamonti, raccontando i fatti principali del processo, nella sua storia della peste, non ne fa menzione, anzi l'esclude indirettamente. Questo scrittore, incapace d'alterare apposta la verita', ma inescusabile di non aver letto, ne' le difese del Padilla, ne' l'estratto del processo che le accompagna, e d'aver creduto piuttosto alle ciarle del pubblico, o alle menzogne di qualche interessato, racconta in vece che il Piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo slegavano per ricondurlo in carcere, usci' fuori con una rivelazione spontanea, che nessuno s'aspettava. La bugiarda rivelazione fu fatta bensi', ma il giorno seguente, dopo l'abboccamento con l'auditore, e a gente che se l'aspettava benissimo. Sicche', se non fossero rimasti que' pochi documenti, se il senato avesse avuto che fare soltanto col pubblico e con la storia, avrebbe ottenuto l'intento d'abbuiar quel fatto cosi' essenziale al processo, e che diede le mosse a tutti gli altri che venner dopo. Quello che passo' in quell'abboccamento, nessuno lo sa, ognuno se l'immagina a un di presso. «È assai verosimile», dice il Verri, «che nel carcere istesso si sia persuaso a quest'infelice, che persistendo egli nel negare, ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo; che il delitto si credeva certo, e altro spediente non esservi per lui fuorche' l'accusarsene e nominare i complici; cosi' avrebbe salvata la vita, e si sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno. Il Piazza dunque chiese, ed ebbe l'impunita', a condizione pero' che esponesse sinceramente il fatto.»

Non pare pero' punto probabile che il Piazza abbia chiesto lui l'impunita'. L'infelice, come vedremo nel seguito del processo, non andava avanti se non in quanto era strascinato; ed e' ben piu' credibile, che, per fargli fare quel primo, cosi' strano e orribile passo, per tirarlo a calunniar se' e altri, l'auditore gliel'abbia offerta. E di piu', i giudici, quando gliene parlaron poi, non avrebbero omessa una circostanza cosi' importante, e che dava tanto maggior peso alla confessione; ne' l'avrebbe omessa il capitano di giustizia nella lettera allo Spinola.

Ma chi puo' immaginarsi i combattimenti di quell'animo, a cui la memoria cosi' recente de' tormenti avra' fatto sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo, e l'orrore di farli soffrire! a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa, non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla a un altro innocente! giacche' non poteva credere che fossero per abbandonare una preda, senza averne acquistata un'altra almeno, che volessero finire senza una condanna. Cedette, abbraccio' quella speranza, per quanto fosse orribile e incerta; assunse l'impresa, per quanto fosse mostruosa e difficile; delibero' di mettere una vittima in suo luogo. Ma come trovarla? a che filo attaccarsi? come scegliere tra nessuno? Lui, era stato un fatto reale, che aveva servito d'occasione e di pretesto per accusarlo. Era entrato in via della Vetra, era andato rasente al muro, l'aveva toccato; una sciagurata aveva traveduto, ma qualche cosa. Un fatto altrettanto innocente, e altrettanto indifferente fu, si vede, quello che gli suggeri' la persona e la favola.

Il barbiere Giangiacomo Mora componeva e spacciava un unguento contro la peste; uno de' mille specifici che avevano e dovevano aver credito, mentre faceva tanta strage un male di cui non si conosce il rimedio, e in un secolo in cui la medicina aveva ancor cosi' poco imparato a non affermare, e insegnato a non credere. Pochi giorni prima d'essere arrestato, il Piazza aveva chiesto di quell'unguento al barbiere; questo aveva promesso di preparargliene; e avendolo poi incontrato sul Carrobio, la mattina stessa del giorno che segui' l'arresto, gli aveva detto che il vasetto era pronto, e venisse a prenderlo. Volevan dal Piazza una storia d'unguento, di concerti, di via della Vetra: quelle circostanze cosi' recenti gli serviron di materia per comporne una: se si puo' chiamar comporre l'attaccare a molte circostanze reali un'invenzione incompatibile con esse.

Il giorno seguente, 26 di giugno, il Piazza e' condotto davanti agli esaminatori, e l'auditore gl'intima: che dica conforme a quello che estraiudicialmente confesso' a me, alla presenza anco del Notaro Balbiano, se sa chi e' il fabricatore degli unguenti, con quali tante volte si sono trouate ontate le porte et mura delle case et cadenazzi di questa citta'.

Ma il disgraziato, che, mentendo a suo dispetto, cercava di scostarsi il possibile meno dalla verita', rispose soltanto: a me l'ha dato lui l'unguento, il Barbiero. Son le parole tradotte letteralmente, ma messe cosi' fuor di luogo dal Ripamonti: dedit unguenta mihi tonsor.

Gli si dice che nomini il detto Barbiero; e il suo complice, il suo ministro in un tale attentato, risponde: credo habbi nome Gio. Jacomo, la cui parentela (il cognome) non so. Non sapeva di certo, che dove stesse di casa, anzi di bottega; e, a un'altra interrogazione, lo disse.

Gli domandano se da detto Barbiero lui Constituto ne ha hauuto o poco o assai di detto unguento. Risponde: me ne ha dato tanta quantita' come potrebbe capire questo calamaro che e' qua sopra la tavola. Se avesse ricevuto dal Mora il vasetto del preservativo che gli aveva chiesto, avrebbe descritto quello; ma non potendo cavar nulla dalla sua memoria, s'attacca a un oggetto presente, per attaccarsi a qualcosa di reale. Gli domandano se detto Barbiero e' amico di lui Constituto. E qui, non accorgendosi come la verita' che gli si presenta alla memoria, faccia ai cozzi con l'invenzione, risponde: e' amico, signor si', buon di', buon anno, e' amico, signor si'; val a dire che lo conosceva appena di saluto.

Ma gli esaminatori, senza far nessuna osservazione, passarono a domandargli, con qual occasione detto Barbiero gli ha dato detto onto. Ed ecco cosa rispose: passai di la', et lui chiamandomi mi disse: vi ho puoi da dare un non so che; io gli dissi che cosa era? et egli disse: e' non so che onto; et io dissi: si', si', verro' puoi a tuorlo; et cosi' da li' a due o tre giorni, me lo diede puoi. Altera le circostanze materiali del fatto, quanto e' necessario per accomodarlo alla favola; ma gli lascia il suo colore; e alcune delle parole che riferisce, eran probabilmente quelle ch'eran corse davvero tra loro. Parole dette in conseguenza d'un concerto gia' preso, a proposito d'un preservativo, le da' per dette all'intento di proporre di punto in bianco un avvelenamento, almen tanto pazzo quanto atroce.

Con tutto cio', gli esaminatori vanno avanti con le domande, sul luogo, sul giorno, sull'ora della proposta e della consegna; e, come contenti di quelle risposte, ne chiedon dell'altre. Che cosa gli disse quando gli consegno' il detto vasetto d'onto?

Mi disse: pigliate questo vasetto, et ongete le muraglie qui adietro, et poi venete da me, che hauerete una mano de danari.

«Ma perche' il barbiero, senza arrischiare, non ungeva da se' di notte!» postilla qui, stavo per dire esclama, il Verri. E una tale inverisimiglianza avventa, per dir cosi', ancor piu' in una risposta successiva. Interrogato se il detto Barbiero assigno' a lui Constituto il luogo preciso da ongere, risponde: mi disse che ongessi li' nella Vedra de' Cittadini, et che cominciassi dal suo uschio, dove in effetto cominciai.

«Nemmeno l'uscio suo proprio aveva unto il barbiere!» postilla qui di nuovo il Verri. E non ci voleva, certo, la sua perspicacia per fare un'osservazion simile; ci volle l'accecamento della passione per non farla, o la malizia della passione per non farne conto, se, come e' piu' naturale, si presento' anche alla mente degli esaminatori.

L'infelice inventava cosi' a stento, e come per forza, e solo quando era eccitato, e come punto dalle domande, che non si saprebbe indovinare se quella promessa di danari sia stata immaginata da lui, per dar qualche ragione dell'avere accettata una commission di quella sorte, o se gli fosse stata suggerita da un'interrogazion dell'auditore, in quel tenebroso abboccamento. Lo stesso bisogna dire d'un'altra invenzione, con la quale, nell'esame, ando' incontro indirettamente a un'altra difficolta', cioe' come mai avesse potuto maneggiar quell'unto cosi' mortale, senza riceverne danno. Gli domandano se detto Barbiero disse a lui Constituto per qual causa facesse ontare le dette porte et muraglie. Risponde: lui non mi disse niente; m'imagino bene che detto onto fosse velenato, et potesse nocere alli corpi humani, poiche' la mattina seguente mi diede un'aqua da bevere, dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tal onto.

A tutte queste risposte, e ad altre d'ugual valore, che sarebbe lungo e inutile il riferire, gli esaminatori non trovaron nulla da opporre, o per parlar piu' precisamente, non opposero nulla. D'una sola cosa credettero di dover chiedere spiegazione: per qual causa non l'ha potuto dire le altre volte.

Rispose: io non lo so, ne' so a che attribuire la causa, se non a quella aqua che mi diede da bere; perche' V.S. vede bene che, per quanti tormenti ho hauuto, non ho potuto dir niente.

Questa volta pero', quegli uomini cosi' facili a contentarsi, non son contenti, e tornano a domandare: per qual causa non ha detto questa verita' prima di adesso, massime sendo stato tormentato nella maniera che fu tormentato, et sabbato et hieri.

Questa verita'!

Risponde: io non l'ho detta, perche' non ho potuto, et se io fossi stato cent'anni sopra la corda, io non haueria mai potuto dire cosa alcuna, perche' non potevo parlare, poiche' quando m'era dimandata qualche cosa di questo particolare, mi fugiva dal cuore, et non poteuo rispondere. Sentito questo, chiuser l'esame, e rimandaron lo sventurato in carcere.

Ma basta il chiamarlo sventurato?

A una tale interrogazione, la coscienza si confonde, rifugge, vorrebbe dichiararsi incompetente; par quasi un'arroganza spietata, un'ostentazion farisaica, il giudicar chi operava in tali angosce, e tra tali insidie. Ma costretta a rispondere, la coscienza deve dire: fu anche colpevole; i patimenti e i terrori dell'innocente sono una gran cosa, hanno di gran virtu'; ma non quella di mutar la legge eterna, di far che la calunnia cessi d'esser colpa. E la compassione stessa, che vorrebbe pure scusare il tormentato, si rivolta subito anch'essa contro il calunniatore: ha sentito nominare un altro innocente; prevede altri patimenti, altri terrori, forse altre simili colpe.

E gli uomini che crearon quell'angosce, che tesero quell'insidie, ci parra' d'averli scusati con dire: si credeva all'unzioni, e c'era la tortura? Crediam pure anche noi alla possibilita' d'uccider gli uomini col veleno; e cosa si direbbe d'un giudice che adducesse questo per argomento d'aver giustamente condannato un uomo come avvelenatore? C'e' pure ancora la pena di morte; e cosa si risponderebbe a uno che pretendesse con questo di giustificar tutte le sentenze di morte? No; non c'era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza: furono i giudici che la vollero, che, per dir cosi', l'inventarono in quel caso. Se gli avesse ingannati, sarebbe stata loro colpa, perche' era opera loro; ma abbiam visto che non gl'inganno'. Mettiam pure che siano stati ingannati dalle parole del Piazza nell'ultimo esame, che abbian potuto credere un fatto, esposto, spiegato, circostanziato in quella maniera. Da che eran mosse quelle parole? come l'avevano avute? Con un mezzo, sull'illegittimita' del quale non dovevano ingannarsi, e non s'ingannarono infatti, poiche' cercarono di nasconderlo e di travisarlo.

Se, per impossibile, tutto quello che venne dopo fosse stato un concorso accidentale di cose le piu' atte a confermar l'inganno, la colpa rimarrebbe ancora a coloro che gli avevano aperta la strada. Ma vedremo in vece che tutto fu condotto da quella medesima loro volonta', la quale, per mantener l'inganno fino alla fine, dovette ancora eluder le leggi, come resistere all'evidenza, farsi gioco della probita', come indurirsi alla compassione.



Capitolo 4


L'auditore corse, con la sbirraglia, alla casa del Mora, e lo trovarono in bottega. Ecco un altro reo che non pensava a fuggire, ne' a nascondersi, benche' il suo complice fosse in prigione da quattro giorni. C'era con lui un suo figliuolo; e l'auditore ordino' che fossero arrestati tutt'e due.

Il Verri, spogliando i libri parrocchiali di San Lorenzo, trovo' che l'infelice barbiere poteva avere anche tre figlie; una di quattordici anni, una di dodici, una che aveva appena finiti i sei. Ed e' bello il vedere un uomo ricco, nobile, celebre, in carica, prendersi questa cura di scavar le memorie d'una famiglia povera, oscura, dimenticata: che dico? infame; e in mezzo a una posterita', erede cieca e tenace della stolta esecrazione degli avi, cercar nuovi oggetti a una compassion generosa e sapiente. Certo, non e' cosa ragionevole l'opporre la compassione alla giustizia, la quale deve punire anche quando e' costretta a compiangere, e non sarebbe giustizia se volesse condonar le pene de' colpevoli al dolore degl'innocenti. Ma contro la violenza e la frode, la compassione e' una ragione anch'essa. E se non fossero state che quelle prime angosce d'una moglie e d'una madre, quella rivelazione d'un cosi' nuovo spavento, e d'un cosi' nuovo cordoglio a bambine che vedevano metter le mani addosso al loro padre, al fratello, legarli, trattarli come scellerati; sarebbe un carico terribile contro coloro, i quali non avevano dalla giustizia il dovere, e nemmeno dalla legge il permesso di venire a cio'.

Che', anche per procedere alla cattura, ci volevano naturalmente degl'indizi. E qui non c'era ne' fama, ne' fuga, ne' querela d'un offeso, ne' accusa di persona degna di fede, ne' deposizion di testimoni; non c'era alcun corpo di delitto; non c'era altro che il detto d'un supposto complice. E perche' un detto tale, che non aveva per se' valor di sorte alcuna, potesse dare al giudice la facolta' di procedere, eran necessarie molte condizioni. Piu' d'una essenziale, avremo occasion di vedere che non fu osservata; e si potrebbe facilmente dimostrarlo di molt'altre. Ma non ce n'e' bisogno; perche', quand'anche fossero state adempite tutte a un puntino, c'era in questo caso una circostanza che rendeva l'accusa radicalmente e insanabilmente nulla: l'essere stata fatta in conseguenza d'una promessa d'impunita'. «A chi rivela per la speranza dell'impunita', o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati», dice il Farinacci. E il Bossi: «si puo' opporre al testimonio che quel che ha detto, l'abbia detto per essergli stata promessa l'impunita'... mentre un testimonio deve parlar sinceramente, e non per la speranza d'un vantaggio... E questo vale anche ne' casi in cui, per altre ragioni, si puo' fare eccezione alla regola che esclude il complice dall'attestare... perche' colui che attesta per una promessa d'impunita', si chiama corrotto, e non gli si crede». Ed era dottrina non contradetta.

Mentre si preparavano a visitare ogni cosa, il Mora disse all'auditore: Oh V.S. veda! so che e' venuta per quell'unguento; V.S. lo veda la'; et aponto quel vasettino l'haueuo apparecchiato per darlo al Commissario, ma non e' venuto a pigliarlo; io, gratia a Dio, non ho fallato. V.S. veda per tutto; io non ho fallato: puo' sparagnare di farmi tener legato. Credeva l'infelice, che il suo reato fosse d'aver composto e spacciato quello specifico, senza licenza.

Frugan per tutto; ripassan vasi, vasetti, ampolle, alberelli, barattoli. (I barbieri, a quel tempo, esercitavan la bassa chirurgia; e di li' a fare anche un po' il medico, e un po' lo speziale, non c'era che un passo.) Due cose parvero sospette; e, chiedendo scusa al lettore, siam costretti a parlarne, perche' il sospetto manifestato da coloro, nell'atto della visita, fu quello che diede poi al povero sventurato un'indicazione, un mezzo per potersi accusare ne' tormenti. E del resto c'e' in tutta questa storia qualcosa di piu' forte che lo schifo.

In tempo di peste, era naturale che un uomo, il quale doveva trattar con molte persone, e principalmente con ammalati, stesse, per quanto era possibile, segregato dalla famiglia: e il difensor del Padilla fa questa osservazione dove, come vedremo or ora, oppone al processo la mancanza d'un corpo di delitto. La peste medesima poi aveva diminuito in quella desolata popolazione il bisogno della pulizia, ch'era gia' poco. Si trovaron percio' in una stanzina dietro la bottega, duo vasa stercore humano plena, dice il processo. Un birro se ne maraviglia, e (a tutti era lecito di parlar contro gli untori) fa osservare che di sopra vi e' il condotto. Il Mora rispose: io dormo qui da basso, et non vado di sopra.

La seconda cosa fu che in un cortiletto si vide un fornello con dentro murata una caldara di rame, nella quale si e' trovato dentro dell'acqua torbida, in fondo della quale si e' trovato una materia viscosa gialla et bianca, la quale, gettata al muro, fattone la prova, si attaccava. Il Mora disse: l'e' smoglio (ranno): e il processo nota che lo disse con molta insistenza: cosa che fa vedere quanto essi mostrassero di trovarci mistero. Ma come mai s'arrischiarono di far tanto a confidenza con quel veleno cosi' potente e cosi' misterioso? Bisogna dire che il furore soffogasse la paura, che pure era una delle sue cagioni.

Tra le carte poi si trovo' una ricetta, che l'auditore diede in mano al Mora, perche' spiegasse cos'era. Questo la straccio', perche', in quella confusione, l'aveva presa per la ricetta dello specifico. I pezzi furon raccolti subito; ma vedremo come questo miserabile accidente fu poi fatto valere contro quell'infelice.

Nell'estratto del processo non si trova quante persone fossero arrestate insieme con lui. Il Ripamonti dice che menaron via tutta la gente di casa e di bottega; giovani, garzoni, moglie, figli, e anche parenti, se ce n'era li'.

Nell'uscir da quella casa, nella quale non doveva piu' rimetter piede, da quella casa che doveva esser demolita da' fondamenti, e dar luogo a un monumento d'infamia, il Mora disse: io non ho fallato, et se ho fallato, che sij castigato; ma da quello Elettuario in puoi, io non ho fatto altro; pero', se hauessi fallato in qualche cosa, ne dimando misericordia.

Fu esaminato il giorno medesimo, e interrogato principalmente sul ranno che gli avevan trovato in casa, e sulle sue relazioni col commissario. Intorno al primo, rispose: signore, io non so niente, et l'hanno fatto far le donne; che ne dimandano conto da loro, che lo diranno; et sapevo tanto io che quel smoglio vi fosse, quanto che mi credessi d'esser oggi condotto prigione.

Intorno al commissario, racconto' del vasetto d'unguento che doveva dargli, e ne specifico' gl'ingredienti; altre relazioni con lui, disse di non averne avute, se non che, circa un anno prima, quello era venuto a casa sua, a chiedergli un servizio del suo mestiere. Subito dopo fu esaminato il figliuolo; e fu allora che quel povero ragazzo ripete' la sciocca ciarla del vasetto e della penna, che abbiam riferita da principio. Del resto, l'esame fu inconcludente; e il Verri osserva, in una postilla, che «si doveva interrogare il figlio del barbiere su quel ranno, e vedere da quanto tempo si trovava nella caldaia, come fatto, a che uso; e allora si sarebbe chiarito meglio l'affare. Ma», soggiunge, «temevano di non trovarlo reo». E questa veramente e' la chiave di tutto.

Interrogarono pero' su quel particolare la povera moglie del Mora, la quale alle varie domande rispose che aveva fatto il bucato dieci o dodici giorni avanti; che ogni volta riponeva del ranno per certi usi di chirurgia; che per questo gliene avevan trovato in casa; ma che quello non era stato adoperato, non essendocene stato bisogno.

Si fece esaminare quel ranno da due lavandaie, e da tre medici. Quelle dissero ch'era ranno, ma alterato; questi, che non era ranno; le une e gli altri, perche' il fondo appiccicava e faceva le fila. «In una bottega d'un barbiere,» dice il Verri, «dove si saranno lavati de' lini sporchi e dalle piaghe e da' cerotti, qual cosa piu' naturale che il trovarsi un sedimento viscido, grasso, giallo, dopo varii giorni d'estate?»

Ma in ultimo, da quelle visite non risultava una scoperta; risultava soltanto una contradizione. E il difensore del Padilla ne deduce, con troppo evidente ragione, che «dalla lettura dell'istesso processo offensiuo, non si vede constare del corpo del delitto; requisito e preambolo necessario, accio' si venga a Reato, atto tanto pregiudiciale, e danno irreparabile». E osserva che, tanto piu' era necessario, in quanto l'effetto che si voleva attribuire a un delitto, il morir tante persone, aveva la sua causa naturale. «Per i quali giuditii incerti», dice, «quanto fosse necessario venire all'esperienza, lo ricercauano le maligne costellationi, et li pronostici de' Matthematici, quali nell'anno 1630 altro non concludevano che peste, e finalmente il veder tante citta' insigni della Lombardia, et Italia rimanere desolate, et dalla peste distrutte, in quali non si sentirno pensieri, ne' timori di onto.» Anche l'errore vien qui in aiuto della verita': la quale pero' non n'aveva bisogno. E fa male il vedere come quest'uomo, dopo aver fatto e questa e altre osservazioni, ugualmente atte a dimostrar chimerico il delitto medesimo, dopo avere attribuito alla forza de' tormenti le deposizioni che accusavano il suo cliente, dica in un luogo queste strane parole: «conuien confessare, che per malignita' de' detti nominati, et altri complici, con animo ancor di sualigiare le case, et far guadagni, come il detto Barbiere, al fol. 104, disse, si mouessero a tanto delitto contro la propria Patria.»

Nella lettera d'informazione al governatore, il capitano di giustizia parla di questa circostanza cosi': «Il barbiero e' preso, in casa di cui si sono trovate alcune misture, per giudicio de periti, molto sospette.» Sospette! È una parola con cui il giudice comincia, ma con cui non finisce, se non suo malgrado, e dopo aver tentati tutti i mezzi per arrivare alla certezza. E se ognuno non sapesse, o non indovinasse quelli ch'erano in uso anche allora, e che si sarebbero potuti adoprare, quando si fosse veramente pensato a chiarirsi sulla qualita' velenosa di quella porcheria, l'uomo che presiedeva al processo ce l'avrebbe fatto sapere. In quell'altra lettera rammentata poco sopra, con la quale il tribunale della Sanita' aveva informato il governatore di quel grande imbrattamento del 18 di maggio, si parlava pure d'un esperimento fatto sopra de' cani, «per accertarsi se tali ontuosita' erano pestilentiali o no». Ma allora non avevan nelle mani nessun uomo sul quale potessero fare l'esperimento della tortura, e contro il quale le turbe gridassero: tolle!

Prima pero' di mettere alle strette il Mora, vollero aver dal commissario piu' chiare e precise notizie; e il lettore dira' che ce n'era bisogno. Lo fecero dunque venire, e gli domandarono se cio' che aveva deposto era vero, e se non si rammentava d'altro. Confermo' il primo detto, ma non trovo' nulla da aggiungerci.

Allora gli dissero che ha molto dell'inuerisimile che tra lui et detto barbiero non sia passata altra negotiatione di quella che ha deposto, trattandosi di negotio tanto grave, il quale non si commette a persone per eseguirlo, se non con grande et confidente negotiatione, et non alla fugita, come lui depone.

L'osservazione era giusta, ma veniva tardi. Perche' non farla alla prima, quando il Piazza depose la cosa in que' termini? Perche' una cosa tale chiamarla verita'? Che avessero il senso del verisimile cosi' ottuso, cosi' lento, da volerci un giorno intero per accorgersi che li' non c'era? Essi? Tutt'altro. L'avevan delicatissimo, anzi troppo delicato. Non eran que' medesimi che avevan trovato, e immediatamente, cose inverisimili che il Piazza non avesse sentito parlare dell'imbrattamento di via della Vetra, e non sapesse il nome de' deputati d'una parrocchia? E perche' in un caso cosi' sofistici, in un altro cosi' correnti?

Il perche' lo sapevan loro, e Chi sa tutto; quello che possiamo vedere anche noi e' che trovaron l'inverisimiglianza, quando poteva essere un pretesto alla tortura del Piazza; non la trovarono quando sarebbe stata un ostacolo troppo manifesto alla cattura del Mora.

Abbiam visto, e' vero, che la deposizion del primo, come radicalmente nulla, non poteva dar loro alcun diritto di venire a cio'. Ma poiche' volevano a ogni modo servirsene, bisognava almeno conservarla intatta. Se gli avessero dette la prima volta quelle parole: ha molto dell'inverisimile; se lui non avesse sciolta la difficolta', mettendo il fatto in forma meno strana, e senza contradire al gia' detto (cosa da sperarsi poco); si sarebbero trovati al bivio, o di dover lasciare stare il Mora, o di carcerarlo dopo avere essi medesimi protestato, per dir cosi', anticipatamente contro un tal atto.

L'osservazione fu accompagnata da un avvertimento terribile. Et percio' se non si risoluera' di dire interamente la verita', come ha promesso, se gli protesta che non se gli seruara' l'impunita' promessa, ogni volta che si trovi diminuta la suddetta sua confessione, et non intiera di tutto quello e' passato tra di lui et il suddetto Barbiero, et per il contrario, dicendo la verita' se gli servara' l'impunita' promessa.

E qui si vede, come avevamo accennato sopra, cosa pote' servire ai giudici il non ricorrere al governatore per quell'impunita'. Concessa da questo, con autorita' regia e riservata, con un atto solenne, e da inserirsi nel processo, non si poteva ritirarla con quella disinvoltura. Le parole dette da un auditore si potevano annullare con altre parole.

Si noti che l'impunita' per il Baruello fu chiesta al governatore il 5 di settembre, cioe' dopo il supplizio del Piazza, del Mora, e di qualche altro infelice. Si poteva allora mettersi al rischio di lasciarne scappar qualcheduno: la fiera aveva mangiato, e i suoi ruggiti non dovevan piu' esser cosi' impazienti e imperiosi.

A quell'avvertimento, il commissario dovette, poiche' stava fermo nel suo sciagurato proposito, aguzzar l'ingegno quanto poteva, ma non seppe far altro che ripeter la storia di prima. Diro' a V.S.: due di' auanti che mi dasse l'onto, era il detto Barbiero sul corso di Porta Ticinese, con tre d'altri in compagnia; et vedendomi passare, mi disse: Commissario, ho un onto da darvi; io gli dissi: volete darmelo adesso? lui mi disse di no, et all'hora non mi disse l'effetto che doueua fare il detto onto; ma quando me lo diede poi, mi disse ch'era onto da ongere le muraglie, per far morire la gente; ne' io gli dimandai se lo haueua provato. Se non che la prima volta aveva detto: lui non mi disse niente; m'imagino bene che detto onto fosse velenato; la seconda: mi disse ch'era per far morire la gente. Ma senza farsi caso d'una tal contradizione, gli domandano chi erano quelli che erano con detto Barbiero, et come erano vestiti.

Chi fossero, non lo sa; sospetta che dovessero essere vicini del Mora; come fossero vestiti, non se ne rammenta; solo mantiene che e' vero tutto cio' che ha deposto contro di lui. Interrogato se e' pronto a sostenerglielo in faccia, risponde di si'. È messo alla tortura, per purgar l'infamia, e perche' possa fare indizio contro quell'infelice.

I tempi della tortura sono, grazie al cielo, abbastanza lontani, perche' queste formole richiedano spiegazione. Una legge romana prescriveva che «la testimonianza d'un gladiatore o di persona simile, non valesse senza i tormenti». La giurisprudenza aveva poi determinate, sotto il titolo d'infami, le persone alle quali questa regola dovesse applicarsi; e il reo, confesso o convinto, entrava in quella categoria. Ecco dunque in che maniera intendevano che la tortura purgasse l'infamia. Come infame, dicevano, il complice non merita fede; ma quando affermi una cosa contro un suo interesse forte, vivo, presente, si puo' credere che la verita' sia quella che lo sforzi ad affermare. Se dunque, dopo che un reo s'e' fatto accusatore d'altri, gli s'intima, o di ritrattar l'accusa, o di sottoporsi ai tormenti, e lui persiste nell'accusa; se, ridotta la minaccia ad effetto, persiste anche ne' tormenti, il suo detto diventa credibile: la tortura ha purgato l'infamia, restituendo a quel detto l'autorita' che non poteva avere dal carattere della persona.

E perche' dunque non avevan fatta confermare al Piazza ne' tormenti la prima deposizione? Fu anche questo per non mettere a cimento quella deposizione, cosi' insufficiente, ma cosi' necessaria alla cattura del Mora? Certo una tale omissione rendeva questa ancor piu' illegale: giacche' era bensi' ammesso che l'accusa dell'infame, non confermata ne' tormenti, potesse dar luogo, come qualunque altro piu' difettoso indizio, a prendere informazioni, ma non a procedere contro la persona. E riguardo alla consuetudine del foro milanese, ecco quel che attesta il Claro in forma generalissima: «Affinche' il detto del complice faccia fede, e' necessario che sia confermato ne' tormenti, perche', essendo lui infame a cagion del suo proprio delitto, non puo' essere ammesso come testimonio, senza tortura; e cosi' si pratica da noi: et ita apud nos servatur».

Era dunque legale almeno la tortura data al commissario in quest'ultimo costituto? No, certamente: era iniqua, anche secondo le leggi, poiche' gliela davano per convalidare un'accusa che non poteva diventar valida con nessun mezzo, a cagion dell'impunita' da cui era stata promossa. E si veda come gli avesse avvertiti a proposito il loro Bossi. «Essendo la tortura un male irreparabile, si badi bene di non farla soffrire in vano a un reo in casi simili, cioe' quando non ci siano altre presunzioni o indizi del delitto.»

Ma che? facevan dunque contro la legge, a dargliela, e a non dargliela? Sicuro; e qual maraviglia che chi s'e' messo in una strada falsa, arrivi a due che non son buone, ne' l'una ne' l'altra?

Del resto, e' facile indovinare che la tortura datagli per fargli ritrattare un'accusa, non dovette esser cosi' efficace come quella datagli per isforzarlo ad accusarsi. Infatti, non ebbero questa volta a scrivere esclamazioni, a registrare urli ne' gemiti: sostenne tranquillamente la sua deposizione.

Gli domandaron due volte perche' non l'avesse fatta ne' primi costituti. Si vede che non potevan levarsi dalla testa il dubbio, e dal cuore il rimorso, che quella sciocca storia fosse un'ispirazion dell'impunita'. Rispose: fu per l'impedimento dell'aqua che ho detto che haueuo beuuta. Avrebbero certamente desiderato qualcosa di piu' concludente; ma bisognava contentarsi. Avevan trascurati, che dico? schivati, esclusi, tutti i mezzi che potevan condurre alla scoperta della verita': delle due contrarie conclusioni che potevan risultare dalla ricerca, n'avevan voluta una, e adoprato, prima un mezzo, poi un altro, per ottenerla a qualunque costo: potevan pretendere di trovarci quella soddisfazione che puo' dar la verita' sinceramente cercata? Spegnere il lume e' un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, ma non per veder quella che si desidera.

Calato dalla fune, e mentre lo slegavano, il commissario disse: Signore, vi voglio un puoco pensar sino a dimani, et diro' poi quello d'auantaggio, che mi ricordaro', tanto contro di lui, quanto d'altri.

Mentre poi lo riconducevano in carcere, si fermo', dicendo: ho non so che da dire; e nomino' come gente amica del Mora, e pochi di buono, quel Baruello, e due foresari, Girolamo e Gaspare Migliavacca, padre e figlio.

Cosi' lo sciagurato cercava di supplir col numero delle vittime alla mancanza delle prove. Ma coloro che l'avevano interrogato, potevano non accorgersi che quell