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Che fare in caso di incidente

In qualsiasi caso, sia che si abbia ragione, sia che si abbia torto, occorre rammentare e rispettare le seguenti regole, che sono valide sia per la procedura "CID", "CAI" che per la procedura "normale":

1) entro tre giorni dal sinistro, come stabilito all'articolo 1913 del Codice Civile e all'articolo 1915 del Codice Civile, e' obbligatorio presentare la denuncia del sinistro all'assicurazione (a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Se non si rispetta questo termine si corre il rischio di dover pagare personalmente i danni provocati.
Questo termine puo' essere prorogato in circostanze particolari, come nel caso di un ricovero ospedaliero, per esempio; il termine scattera' dal giorno in cui l'assicurato si trovera' nella condizione di adempiere al propio obbligo (per esempio, dal giorno delle dimissioni dall'ospedale).

2) l'articolo 189 del Codice della Strada impone ai conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente di fornire alle persone danneggiate le generalita' e gli altri dati necessari; se la controparte non collabora, chiamare la polizia, i carabinieri o i vigili urbani.

3) e' obbligatorio inviare una copia della fattura dell'avvenuta riparazione alla compagnia assicuratrice che ha effettuato il pagamento, entro tre mesi dalla liquidazione del danno.
Se non lo si fa, la compagnia assicurativa puo' legittimamente richiedere la restituzione dell'importo liquidato.


Nel caso in cui la compagnia sia eccessivamente lenta nel provvedere alla liquidazione dei danni, e' possibile rivolgersi all'Isvap, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (fac-simile di lettera di reclamo all'Isvap).

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Si consiglia anche la lettura della circolare ISVAP n.293 del 28 gennaio 1997.



Cosa dice il nuovo codice delle assicurazioni private

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n. 163)

CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE

Art. 143.
(Denuncia di sinistro)

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e' approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita' e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144.
(Azione diretta del danneggiato)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 145.
(Proponibilita' dell'azione di risarcimento)

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a 106 mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 146.
(Diritto di accesso agli atti)

1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Art. 147.
(Stato di bisogno del danneggiato)

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente la causa.
3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito.

Art. 148.
(Procedura di risarcimento)

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del Codice Civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne da' comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Art. 149.
(Procedura di risarcimento diretto)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150.
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.



In breve


Cosa fare in caso di incidente?

Entro tre giorni dalla data del sinistro e' necessario inviare alla propria assicurazione la denuncia scritta dell'avvenuto sinistro.

Se si pensa di avere ragione, occorre inviare una richiesta di risarcimento danni, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria assicurazione, se si rientra nei casi previsti per il risarcimento diretto (piu' avanti descritto), o all'assicurazione della controparte, in tutti gli altri casi (piu' avanti descritti).
Nella raccomandata con ricevuta di ritorno vanno indicati i dati relativi ai veicoli coinvolti, generalita' dei proprietari e dei conducenti, luogo, data ora e dinamica del sinistro, eventuali testimoni, natura dei danni derivati (danni materiali all'autovettura o danni fisici alla persona), ed il proprio codice fiscale per il risarcimento.

Nel caso del risarcimento diretto, si rammenta che, se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore, si potra' agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.
Negli altri casi, invece, e' sempre valido il potersi rivalere sul proprietario/conducente dell'altro veicolo; in questo caso la richiesta di risarcimento del danno va effettuata anche a quest'ultimo, sempre a mezzo raccomandata con a/r.


Procedura per ottenere l'indennizzo (CID) VALIDA fino al 31 gennaio 2007
Fino al 31 gennaio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo (che non sia pero' un ciclomotore) che abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona, e per il quale non ci siano contestazioni sulla dinamica del sinistro, si puo' utilizzare la procedura CID, in base alla quale ci si puo' rivolgere direttamente al proprio assicuratore presentando il modulo di Constatazione amichevole di incidente compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.

Presupposti essenziali per attivare questo tipo di procedura sono che:

1. il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti;
2. i veicoli coinvolti siano solo due (escluse macchine agricole e ciclomotori);
3. i danni alla persona non superino i 15.000 euro (per i danni materiali non sussite limite).

Le parti coinvolte nell'incidente, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo blu, devono trasmetterne una copia alla propria assicurazione attraverso raccomandata a/r, dando cosi' inizio alla procedura d'indennizzo, dove:

se si ha torto, si denuncia l'avvenuto sinistro e si allega il modulo del CID (vedere il fac-simile per la denuncia del sinistro attivo);

se si ha ragione, si denuncia l'avvenuto sinistro, si allega il modulo del CID, e si richiede anche il risarcimento dei danni (vedere il fac-simile della richiesta di risarcimento (derivante da Cid)).

La convenzione prevede l'impegno a liquidare entro 30 giorni i danni alle cose e entro 45 giorni quelli per lesioni alle persone.

Dal momento del ricevimento della raccomandata, la propria assicurazione ha 10 giorni di tempo per disporre la perizia del veicolo.
Poi, entro i successivi 15 giorni:

- in caso di accordo con l'assicurato, la propria assicurazione paga l'importo concordato;

- in caso di disaccordo con l'assicurato (ad esempio sull'entita' del danno, selle percentuali di responsibilita' del sinistro, etc. ...) la propria compagnia paga comunque la somma offerta, e tocchera' poi a noi rivolgersi con una raccomandata con ricevuta di ritorno (vedere fac-simile lettera di integrazione del risarcimento (da procedura Cid)) alla compagnia d'assicurazione dell'altro veicolo per richiedere il risarcimento dell'ulteriore parte di danno che riteniamo spettarci; questa seconda parte seguira' la procedura cosi' detta "normale".

Attenzione: rammentarsi che il diritto al risarcimento si prescrive normalmente in 1 anno (2 anni solo in caso di R.C. Auto); per interrompere la prescrizione, entro questo termine occorre mandare sempre una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vedere fac-simile interruzione prescrizione).


Procedura per ottenere l'indennizzo (senza CID) VALIDA fino al 31 gennaio 2007
In tutti gli altri casi dove non e' possibile applicare la procedura CID, sempre per sinistri accaduti fino al 31 gennaio 2007, si ha diritto di rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante secondo la procedura di risarcimento prevista dalla legge, utilizzando il modello consegnato al momento della stipula del contratto.

La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro (formulazione dell'offerta o diniego motivato) entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta e' corredata dal modulo di denuncia (cd. modulo blu di constatazione amichevole) firmato da entrambe le parti.
Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni.

se si ha torto, inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia d'assicurazioni dove si denuncia l'avvenuto sinistro (vedere il fac-simile della denuncia del sinistro attivo);

se si ha ragione, inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'assicurazione dell'altro veicolo e al conducente dello stesso (vedere fac-simile Richiesta risarcimento al responsabile del sinistro).

Tempi

In caso di danni materiali e/o di danni fisici guariti entro 40 giorni dal sinistro (che non abbiano comportato invalidita' permanenti), l'assicurazione deve comunicare al danneggiato, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata, la somma offerta per il risarcimento, oppure i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Nel caso dei soli danni materiali, e con il modulo blu del CID firmato da entrambi i conducenti, la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Nel caso che il risarcimento riguardi lesioni personali, la comunicazione dovra' avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Nota: se nello stesso incidente ci sono danni sia materiali, sia personali, l'assicurazione e' tenuta a rispettare i due diversi termini (cioe' per i materiali 60 giorni, e per i personali 90 giorni).

L'offerta

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicurazione, puo':
A ) dichiarare di accettarla: in questo caso l'assicurazione deve pagare entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
B) dichiarare di non accettarla: in questo caso l'assicurazione deve pagare comunque entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione la somma offerta; il danneggiato puo' incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese;
C) non rispondere all'offerta ricevuta: in questo caso l'assicurazione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato puo' incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

Attenzione: rammentarsi che il diritto al risarcimento si prescrive normalmente in 1 anno (2 anni solo in caso di R.C. Auto); per interrompere la prescrizione, entro questo termine occorre mandare sempre una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vedere fac-simile di interruzione prescrizione).

Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere l'indennizzo VALIDA dal 1 FEBBRAIO 2007
Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di proprieta', al veicolo e/o lesioni non gravi alla propria persona ovvero al conducente dell'altro veicolo (cioe' danni con invalidita' permanente non superiore al 9%), la richiesta di risarcimento dei danni deve essere fatta direttamente al proprio assicuratore (Procedura di risarcimento diretto).

L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli (anche ciclomotori) entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.
Come detto, quindi, la nuova procedura di risarcimento diretto si applica a tutti i ciclomotori purche' immessi in circolazione (targati) dal 14 luglio 2006, mentre a quelli gia' in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

La procedura si applica anche se su uno o entrambi i veicoli erano presenti altre persone (oltre ai conducenti) che hanno subito lesioni anche gravi (cioe' danni alla persona con invalidita' permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici di qualsiasi entita' subiti da passanti.

La denuncia del sinistro va' consegnata alla propria assicurazione, e, nel caso si ritenga di avere ragione, anche la richiesta di risarcimento dovra' essere consegnata sempre alla propria assicurazione, che, nel caso confermi la ragione, e' tenuta a risarcire il danno.

L'assicurazione e' obbligata a formulare offerta di risarcimento al proprio assicurato entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i conducenti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Se l'assicurato dichiara di accettare la somma offerta, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Si rammenta che, se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore, si potra' agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

Se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi deve fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzera' il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avra' diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Procedura di risarcimento normale VALIDA dal 1 FEBBRAIO 2007
Al di fuori dei casi previsti per la procedura di risarcimento diretto, e cioe' nelle ipotesi di incidente con un altro veicolo immatricolato all'estero o in cui siano rimasti coinvolti piu' di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidita' (lesioni gravi), il danneggiato dovra' fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo responsabile.

La denuncia del sinistro deve essere presentata alla propria assicurazione per informarla dell'accaduto, e, se si ritiene di avere ragione, occorre inviare anche una raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicuratrice della controparte, nella quale si richiede il risarcimento dei danni subiti.
Nella richiesta di risarcimento indicare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, e i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno (Fac-simile richiesta risarcimento danni (pdf)).

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto, e deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
L'assicurazione e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Una volta formulata la congrua offerta, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il danneggiato dichiara (comunicandolo all'assicurazione) di non accettare la somma offertagli, entro ugual termine l'assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi, invece, trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta sull'offerta, l'assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita' viste in precedenza.



LESIONI AL PASSEGGERO

La polizza R.C. Auto prevede anche la copertura dei danni fisici dei trasportati.

Il risarcimento andra' richiesto all'assicurazione del veicolo sul quale si era al momento dell'incidente e cio' indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Corrisposto il risarcimento, l'assicurazione del veicolo su cui il danneggiato viaggiava ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro. Cosi' prevede il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 - GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163).

Per ottenere il risarcimento, il trasportato dovra' inviare all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava una richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione del codice fiscale, eta', attivita', reddito ed entita' delle lesioni (con allegata documentazione medica). (Vedere fac-simile richiesta di risarcimento del passeggero).
In caso di diniego, di offerta insufficiente o di mancata offerta, il trasportato danneggiato potra' agire direttamente in giudizio contro la compagnia del veicolo su cui viaggiava.




Le Regole delle Assicurazioni R.C. Auto, Vita, Previdenziali e Malattia spiegate dall'Autorita' di vigilanza del settore: Guida pratica alle Assicurazioni

(Fonte ISVAP)

15/05/2006
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