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Pubblicita' ingannevole

Ingannevole e' considerata la pubblicita' che, in qualunque modo, puo' indurre in errore i suoi destinatari e pregiudicare il loro comportamento economico.

L'argomento e' regolato dal Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67) (pdf).



Chi vigila sulla pubblicita'

Il compito e' affidato all'Autorita' garante della Concorrenza e del Mercato.

Questi deve prendere una decisione sul ricorso entro 75 giorni dalla richiesta;
possono diventare 90 se vi sono particolari esigenze istruttorie (quali, per esempio, la nomina di periti, consulenti, etc.);
possono diventare 180 se l'operatore pubblicitario ha sede all'estero.

L'Autorita' puo' disporre la sospensione della pubblicita' ingannevole ritenuta illecita entro 30 giorni dalla richiesta, qualora ci si trovasse in presenza di una particolare urgenza.

Se viene accertata l'ingannevolezza della pubblicita' l'Autorita' vieta la continuazione della pubblicita';
puo' disporre anche che l'operatore renda pubblica, a sue spese, la decisione con inserti a mezzo stampa, radio, o televisione;
puo' disporre l'obbligo all'operatore pubblicitario di effettuare un'apposita dichiarazione di rettifica, in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole continui a produrre i suoi effetti.

L'operatore che non ottempera e' soggetto ad arresto ed ammenda.

Il ricorso va presentato in carta semplice ed indirizzato alla:

Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Piazza Verdi 6/a
00198 - Roma


e deve contenere gli elementi elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 (pdf) relativo al regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.

(Fac-simile della dununcia di una pubblicita' ingannevole all'Autorita' garante).

16/03/2005
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