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Trasparenza documenti Rc auto

Il Decreto Ministeriale n. 74 del 20 febbraio 2004 ha determinato le modalita' d'accesso da parte degli automobilisti agli atti delle compagnie assicurative.

Se viene rifiutato un indennizzo o se questi e' inadeguato, o se viene addebitata la colpa di un sinistro ma si ritiene di aver ragione, ora si ha la possibilita' di vedere il fascicolo dell'assicurazione che ci riguarda, e di capirne i motivi.

A chi spetta:
All'assicurato, al contraente, al danneggiato.

Quando si puo' esercitare:
- Conclusi i procedimenti di liquidazione
(in pratica quando viene comunicata la somma da riscuotere, o quando viene comunicatonon viene proposta nessuna offerta);
- Nel caso di mancata offerta:
se si tratta di danni a cose ed e' stato compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti il modulo CID
si puo' esercitare dopo 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice;
dopo 60 giorni se si tratta di danni a cose;
dopo 90 giorni se il sinistro ha provocato lesioni personali o il decesso dell'assicurato.

Come esercitarlo:
Bisogna fare una richiesta scritta (raccomandata R.R. o fax) alla direzione della compagnia assicurativa o all'ufficio liquidazione sinistri.
Nella richiesta va specificato quali atti vogliono essere visionati (ad esempio, stima dei danni del veicolo, perizia del medico legale, etc..), e va allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

Risposta:
Entro 15 giorni la compagnia deve comunicare all'interessato l'accoglimento della domanda o le eventuali incompletezze o irregolarita' nella richiesta.
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la compagnia assicuratrice deve far dare accesso ai dati.
Se questa si rifiuta di adempiere alla richiesta senza un giustificato motivo, ci si potra' rivolgere all'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).

13/10/2004
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