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In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale", il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha introdotto, con l'articolo 33, l'istituto del concordato preventivo biennale, sostanzialmente modificato in sede di conversione del Dl dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ancora, successivamente, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria per il 2004).
Per i negozianti che aderiscono al concordato fiscale entro il 16 marzo 2004 (per il biennio 2003/2004) e' sospeso l'obbligo di emettere lo scontrino e la ricevuta fiscale fino al 31/12/2004.
Per coloro che invece non aderiscono al concordato preventivo e' rimasto l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, che continuera' ad avere valore contabile, con le relative vecchie sanzioni pecuniarie.
Per il cliente e' stata abolita la sanzione prevista per non avere lo scontrino all'uscita dall'esercizio commerciale.
All'
articolo 33 del D.L. 269/03 chiarisce che la sospensione dall'obbligo del commerciante del rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, non e' valida di fronte alla richiesta del cliente.
Il cliente, dunque, NON ha piu' l'OBBLIGO di richiedere lo scontrino, ma ha il DIRITTO di ottenerlo se lo richiede.
Il negoziante, dal canto suo, non puo' respingere la richiesta del cliente: in caso di rifiuto il cliente puo' rivolgersi ai Vigili.
10 marzo 2004
Aggiornamento:
Dal 1° gennaio 2005 gli effetti appena visti dell'adesione al concordato preventivo biennale sono venuti meno; e', pertanto, nuovamente obbligatorio rilasciare scontrini e ricevute fiscali (indipendentemente dalla richiesta del cliente), ma, nello stesso tempo, e' possibile riavvalersi delle semplificazioni in materia di registrazione dei corrispettivi (articolo 6, commi 3 e 4, Dpr n. 695/1996).
Vale la pena, infine, ricordare che con decorrenza immediata dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 (2 ottobre 2003) e' stata abrogata (con soppressione dell'articolo 11, comma 6, Dlgs n. 471/1997) la sanzione amministrativa - da 51 a 1.032 euro - prevista a carico del cliente che, a richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio commerciale o nelle sue immediate vicinanze, non era in grado di esibire lo scontrino o la ricevuta fiscale o lo esibiva con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale.
L'abolizione di tale sanzione in capo al consumatore ha carattere permanente, non viene meno, quindi, a concordato biennale "archiviato".
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Fonte:
Tuttoconsumatori: Acquisti, torna l'obbligo dello scontrino
http://www.tuttoconsumatori.it/archivio/2005/01/acquisti_torna.shtml)
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Fonte:
Fisco Oggi: Il ritorno degli scontrini fiscali
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=12974&giornale=12967)