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Modalita' e tempi per disdire la polizza auto

Fatte salve le condizioni e le modalita' di disdetta previste singolarmente da ogni contratto, vediamo quali sono le modalita' previste dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 163, che ha raggruppato e riordinato tutta la normativa esistente in materia assicurativa.



Polizza senza tacito rinnovo


Se la polizza assicurativa prevede questa clausola (come accade normalmente con quelle stipulate con le compagnie assicuratrici telefoniche o che operano via internet), non si deve inviare nessuna lettera di disdetta all'assicurazione, in quanto il contratto termina automaticamente alla scadenza.
Alla scadenza della polizza si puo' tranquillamente stipulare un nuovo contratto con un'altra compagnia assicuratrice o stipularne una nuova con la medesima compagnia per un'altro anno.



Polizza con tacito rinnovo


Se la polizza prevede questa clausola, il contratto di assicurazione si intende rinnovato se non si e' data disdetta a mezzo comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), come questo fac-simile di disdetta polizza.
In base a quanto disposto dall'articolo 172 (diritto di recesso) del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 relativo al codice delle assicurazioni private, entrato in vigore dal 1 gennaio 2006 nato allo scopo di raggruppare e riordinare tutta la normativa esistente in materia assicurativa, la disdetta deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
Le disposizione del predetto articolo sono derogabili esclusivamente in senso piu' favorevole al contraente.

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione (reperibile nel documento di programmazione economico finanziario), il contraente puo' recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale e' stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto (fac-simile di disdetta per aumento del premio).



L'attestato di rischio


Inviata la lettera di disdetta ci si dovra' far rilasciare l'attestato di rischio, che e' quel documento che ci permettera' di poter usufruire della continuazione della classe bonus/malus maturate con la vecchia assicurazione.

La mancata consegna alla nuova assicurazione di quest'attestato fara' partire il nuovo contratto nella classe bonus/malus piu' alta (quindi piu' costosa).

Maggiori informazioni sull'attestato di rischio, sono disponibili nel nostro sito, nella sezione Diritto > Assicurazioni alla pagina L'attestazione di rischio delle polizze rc auto bonus malus
(www.parlandosparlando.com/view.php/id_643/lingua_0/whoisit_1)

01/01/2006
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