La Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA, con la
Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, ha stabilito che le societa' del Gruppo Equitalia potranno sospendere le iniziative di riscossione dei crediti, anche in assenza di un provvedimento ad hoc da parte dell'Ente creditore, qualora il debitore dichiari che la cartella esattoriale sia stata oggetto di un
provvedimento di sgravio, di una
sospensione amministrativa o giudiziale oppure
sia stato effettuato il pagamento del debito in un momento precedente la formazione del ruolo e cio' non risulti dai sistemi informativi dei Concessionari.
La dichiarazione del debitore, da compilarsi su apposito modulo (scaricabile alla voce "
Sospensione della riscossione" presente nel sito internet dell'
agente della riscossione incaricato per una determinata provincia: attenzione procurarsi il modulo della provincia che interessa), dovra' essere corredata dei documenti comprovanti le circostanze predette (sgravio, sospensione, avvenuto pagamento).
I Concessionari, pertanto,
sospenderanno le azioni di recupero intraprese e, entro i successivi dieci giorni, trasmetteranno la documentazione prodotta dal debitore all'Ente creditore, chiedendo la conferma o meno delle circostanze dal medesimo dichiarate.
Nell'espletare le verifiche relative, le Sedi dovranno avere cura di dare puntuale riscontro alla richiesta del Concessionario, atteso che
in caso di silenzio le azioni di recupero continueranno a rimanere sospese.
EQUITALIA - Direttiva n. 10 del 06 maggio 2010
Sospensione attivita' di riscossione
EQUITALIA
Direzione Centrale Servici Enti e Contribuenti
Ufficio Servici Contribuenti
Direttiva di gruppo n.10/2010
Agli Amministratori Delegati e
ai Direttori Generali
delle Societa' Partecipate
Roma, 06 maggio 2010
Protocollo n. 2010/4003
Oggetto: Sospensione attivita' di riscossione
La scelta di riportare in mano pubblica il sistema della riscossione ha tra i suoi motivi ispiratori non soltanto l'esigenza di migliorare le performance di recupero coattivo, ma anche la necessita' di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo.
In questa ottica, l'azione delle societa' del Gruppo Equitalia e' stata continuamente caratterizzata dalla costante ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di trasparenza e correttezza. Per raggiungere tale finalita' sono state poste in essere molte iniziative significative, tra le quali possono citarsi: l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio; la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi; il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace; il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo; l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.
Nonostante cio', relativamente a taluni aspetti dell'attivita' che svolgiamo, continua a persistere un atteggiamento fortemente critico. E questo sicuramente avviene anche a causa di disfunzioni a monte della nostra operativita'.
Ebbene, fermo restando il ruolo degli agenti della riscossione quali mandatari nella gestione del credito affidato in riscossione ed il principio per il quale ogni intervento sul titolo esecutivo deve promanare dall'ente creditore che lo ha emesso, il perdurare di alcune disfunzioni del sistema che, inevitabilmente, incidono sull'azione di riscossione, impone una profonda riflessione per modificare i nostri standard di operativita'.
Va, infatti, sempre tenuto presente che, in termini generali, l'attivita' di recupero coattivo non puo' prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo. Cio', a maggior ragione in un contesto dove il titolo esecutivo e' di creazione amministrativa.
Cio' premesso, riteniamo opportuno fornirvi alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attivita' di riscossione.
In particolare, qualora, il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da Voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;
b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;
c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'
agente della riscossione non ha preso parte;
d) da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempreche' sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identita' nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento);
dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il
modello allegato, che avrete cura di mettere a disposizione presso i Vostri sportelli e sul Vostro sito Internet.
Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alla partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.
Entro i successivi dieci giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai Vostri sistemi informativi.
Dovrete, infine, avvertite l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi Uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese, declinando ogni responsabilita' per l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta inerte, necessariamente tenuta.