Codice della Strada: semaforo giallo e velocita'. Sentenza Corte di Cassazione n. 25769/2009 del 9 dicembre 2009


DURATA LUCE GIALLA DEL SEMAFORO. VELOCITA' ENTRO I LIMITI. APPREZZAMENTO DELLA VELOCITA'. OBBLIGO DI RALLENTARE. CODICE DELLA STRADA.


L'esistenza di un limite di velocita' non giustifica il mantenimento di tale velocita' anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocita' in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata.

In proposito, occorre ricordare che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale l'apprezzamento della velocita', in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. 20173/2004).


(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 09/12/2009, n. 25769)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 25769/2009


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE




Fatto e diritto


Con sentenza dep. il 17 ottobre 2005 il Giudice di Pace di Rho rigettava l'opposizione proposta da Antonio T. avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 146 terzo comma del codice della strada.

La sentenza riteneva provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando la lanterna semaforica proiettava luce rossa a stregua dei fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalita' automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione delle luce gialla e l'auto del ricorrente aveva gia' superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione.

Il Giudice riteneva sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda a una velocita' commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il T. sulla base di due motivi.
Non ha svolto attivita' difensiva l'intimato.


Motivi della decisione


Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura la decisione gravata laddove il ricorrente aveva dedotto, a sostegno dell'opposizione, la irragionevolezza della durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla della lanterna semaforica: la motivazione al riguardo doveva considerarsi piu' che insufficiente addirittura omessa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost. al quale l'amministrazione deve improntare la sua azione.
Il Giudice non aveva applicato l'art. 41 n. 10 cod. strada, secondo cui l'automobilista deve attraversare l'area di intersezione quando, al momento dell'accensione della luce gialla, si trovi talmente prossimo da non potersi fermare in condizioni di sufficiente sicurezza.
Riproponeva quindi le deduzioni e i calcoli formulati nel giudizio di merito per dimostrare l'asserita irragionevolezza della durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla della lanterna semaforica.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

La sentenza, seppure sinteticamente, ha indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non essendosi limitata ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: il Giudice ha spiegato che detta durata doveva ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocita' (art. 41 cod. strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito). In sostanza, nella fattispecie considerata, la sentenza ha ritenuto che la velocita', tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km/orari, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma), non era adeguata allo stato dei luoghi e percio' disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocita' tenuta dall'opponente.

Al riguardo va considerato che l'esistenza di un limite di velocita' non giustifica il mantenimento di tale velocita' anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocita' in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata.

In proposito, occorre ricordare che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale l'apprezzamento della velocita', in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. 20173/2004).

Ne consegue che i calcoli compiuti dal ricorrente per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti perche' compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocita' di 70 km/orari, velocita' che, per quel che si e' detto, doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione.

Pertanto, la sentenza e' immune dai vizi denunciati: le doglianze si risolvono nella censura dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, sollecitando una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori acquisiti, che e' evidentemente sottratta al sindacato di legittimita'.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attivita' difensiva.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2009.

Depositata in Cancelleria il 09/12/2009

Ultimo aggiornamento: 19/05/2010
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