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Reato di ingordigia


XXXX, nei cui confronti e' stata emessa sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, che ben poteva chiarire la causale del bonifico addebitato da conto non ufficiale del suo gruppo – i soldi che sono poi finiti al giudice ZZZZ – dopo aver concordato la data del suo esame – cioe' del suo interrogatorio – comunicava tramite i suoi legali la volonta' di avvalersi della facolta' di non rispondere.

Il percorso del denaro dai vari conti Svizzeri costituisce un imponente quadro indiziario preciso, univoco e concordante, tale da assurgere a piena prova e consente di affermare che il giudice ZZZZ ha venduto agli stessi intermediari, nello stesso periodo, anche la causa MMMM.

XXXX e', in questa vicenda, un privato corruttore. L'attivita' degli estranei nella consegna del compenso illecito si sostituisce a una condotta che, altrimenti, sarebbe giocoforza posta in essere in via diretta dal privato interessato.

La retribuzione del giudice corrotto e' fatta nell'interesse e su incarico del corruttore [...] niente generiche agli intermediari e al giudice, perche' l'enorme gravita' del reato e la gravita' del danno arrecato non solo alla giustizia, ma all'intera comunita', minando i principi posti alla base della convivenza civile, secondo i quali la giurisdizione e' valore e presidio a tutela di tutti i cittadini, con un conseguente ulteriore profilo di gravita' per l'enorme nocumento cagionato alla controparte [YYYY] nella causa civile e per le ricadute sul sistema editoriale italiano, trattandosi di una controversia, la cosiddetta guerra di SSSS, finalizzata al controllo dei mezzi di informazione.

Niente attenuanti per la spiccata intensita' del dolo, per i motivi a delinquere determinati solo dal fine di lucro e, piu' esattamente, dal fine di raggiungere una ricchezza mai ritenuta sufficiente, per i comportamenti processuali tenuti, per il precedente penale specifico.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2009
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