In caso di infortunio il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21 maggio 2002 n. 7454, 24 marzo 2004 n. 5920, 8 marzo 2006 n. 4980, 23 aprile 2009 n. 9689) nonche' quando costituisca la conseguenza dell'assunzione di un rischio elettivo, qualificato come una deviazione arbitraria dalle normali modalita' operative per finalita' personali, comportante rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalita' di esecuzione della prestazione e quindi escludente l'"occasione di lavoro" (cfr., ex plurimis, Cass. 29 settembre 2005 n. 19047 e 18 marzo 2004 n. 5525).
Tali regole, anticipando il contenuto dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/00 cit. (a sua volta utilizzabile nella valutazione degli infortuni avvenuti in precedenza: cfr. Cass. 6 luglio 2007 n. 15266), sono state ripetutamente ritenute applicabili anche all'infortunio in itinere, con l'avvertenza che in questo caso viene richiesto un maggior grado di responsabilita' da parte del lavoratore, in ragione della temporanea sua sottrazione all'ambito strettamente aziendale organizzato dal datore di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282 e 4 luglio 2007 n. 15047).
Ne consegue che non e' stato ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere in caso di deviazione dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in genere in caso di comportamenti che di per se' non sono abnormi, secondo il comune sentire, ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di comune prudenza.
Pertanto anche la violazione di norme fondamentali di codice della strada, valutata nella sua gravita' in concreto rispetto alla norma violata, puo' integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere (Cass. n. 11885/03 cit.).
Ultimo aggiornamento: 03/10/2009
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