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Lavoro: riconosciuto l'infortunio in itinere anche in presenza di concorso di colpa del lavoratore. Sentenza Corte di Cassazione n. 17655/2009 del 29 luglio 2009


LAVORO. INFORTUNIO. INFORTUNIO IN ITINERE. COLPA GRAVE. DOLO. COMPORTAMENTO COLPOSO DEL LAVORATORE.


Un lavoratore dipendente di una societa' aveva subito un infortunio in itinere (ossia un incidente subito nel tragitto casa-lavoro e rientro).

L'Inail aveva riconosciuto l'evento come sinistro indennizzabile, ma aveva disposto l'aumento del premio al datore di lavoro, nonostante il sinistro fosse stato causato per esclusiva colpa del lavoratore che non si era fermato con la sua vettura ad uno "stop".

Il datore di lavoro si era opposto all'aumento del premio invocando a propria difesa il fatto che il sinistro era stato causato per esclusiva responsabilita' del lavoratore.


In caso di infortunio il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21 maggio 2002 n. 7454, 24 marzo 2004 n. 5920, 8 marzo 2006 n. 4980, 23 aprile 2009 n. 9689) nonche' quando costituisca la conseguenza dell'assunzione di un rischio elettivo, qualificato come una deviazione arbitraria dalle normali modalita' operative per finalita' personali, comportante rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalita' di esecuzione della prestazione e quindi escludente l'"occasione di lavoro" (cfr., ex plurimis, Cass. 29 settembre 2005 n. 19047 e 18 marzo 2004 n. 5525).

Tali regole, anticipando il contenuto dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/00 cit. (a sua volta utilizzabile nella valutazione degli infortuni avvenuti in precedenza: cfr. Cass. 6 luglio 2007 n. 15266), sono state ripetutamente ritenute applicabili anche all'infortunio in itinere, con l'avvertenza che in questo caso viene richiesto un maggior grado di responsabilita' da parte del lavoratore, in ragione della temporanea sua sottrazione all'ambito strettamente aziendale organizzato dal datore di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282 e 4 luglio 2007 n. 15047).

Ne consegue che non e' stato ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere in caso di deviazione dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in genere in caso di comportamenti che di per se' non sono abnormi, secondo il comune sentire, ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di comune prudenza.
Pertanto anche la violazione di norme fondamentali di codice della strada, valutata nella sua gravita' in concreto rispetto alla norma violata, puo' integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere (Cass. n. 11885/03 cit.).


La Corte territoriale ha affermato che il comportamento colposo del lavoratore che abbia determinato o concorso a determinare l'infortunio non e' idoneo ad escludere la tutela apprestata con la garanzia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, mentre, considerate anche le circostanze del caso, il comportamento del lavoratore non era valutabile in termini di assunzione da parte sua di un rischio elettivo tale da escludere la qualificazione data e con essa l'indennizzabilita' dell'infortunio.

La Suprema Corte ha riconosciuto che il lavoratore non e' risarcibile solo quando l'incidente derivi da dolo (ossia egli stesso l'abbia provocato volontariamente); dolo che e' presunto anche in caso di gravissime violazioni del codice della strada, come imboccare una strada contromano.

Non rispettare uno "stop", invece, non e' giudicato un comportamento altrettanto sventato; l'incidente, quindi, non puo' essere considerato doloso ma soltanto colposo, e come tale l'infortunio in itinere occorso al lavoratore, pur se colpevole, e' risarcibile.

Alla luce di cio', nel caso di specie, e' stato corretto che il sinistro venisse riconosciuto avvenuto in itinere e che, in quanto tale, e' altrettanto legittimo che l'Inail aumentasse il premio assicurativo a carico del datore di lavoro.

(Sentenza Cassazione, sezione lavoro, 29/07/2009, n. 17655)

Ultimo aggiornamento: 03/10/2009
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