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Lavoro: il mobbing non e' reato. Sentenza Corte di Cassazione n. 26594/2009 del 26 giugno 2009


LAVORO. PRATICHE PERSECUTORIE. MOBBING. REATO DI MOBBING. PRATICA PERSECUTORIA DEFINITA MOBBING. FIGURA DEL MOBBER. ARTICOLO 572 C.P. (MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI).

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26594/2009, ha chiarito che interventi di mobbing di un'azienda nei confronti di un proprio dipendente non possono essere considerati reati penalmente perseguibili.

Con questo la Suprema Corte non ha voluto legalizzare eventuali maltrattamenti dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti; il mobbing era e rimane una pratica perseguibile dal punto di vista civilistico, per cui il lavoratore, che ne fosse rimasto oggetto, potra' sempre rivendicare il diritto al risarcimento dell'eventuale danno biologico subito.

Il fulcro di tutta la questione risiede nel fatto che nel nostro codice penale non e' ancora inserita una normativa sulla pratica del mobbing e, di conseguenza, non e' descritta la figura del "mobber" cioe' di colui che commetterebbe il reato; e' per questo motivo che la Cassazione ha dovuto sentenziare che il mobbing non e' reato.

(Sentenza Cassazione penale, sezione VI, 26/06/2009, n. 26594)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 26594/2009



Fatto e diritto

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 31/1/2006, confermava quella in data 24/3/2004 del locale Tribunale - sezione di Susa -, che aveva assolto ( … ) dal delitto di cui all'art. 572/1 - 2 c.p., perche' il fato non sussiste.

L'accusa specifica mossa all 'imputato e' di avere, dalla meta' dell'anno 1996 in poi, nella sua qualita' di direttore generale della ( … ) di Avigliana, maltrattato la dipendente ( … ) sottoposta alla sua autorita' per l'esercizio della professione, nei cui confronti aveva assunto sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignita' personale, tanto da procurarle lesioni gravi e gravissime, soprattutto a livello psichico.

Il Giudice distrettuale riteneva che il caso in esame non era inquadrabile nella fattispecie legale di cui all'art. 572 c.p., difettando, sul piano ontologico, gli estremi dell'affidamento, inteso come "stretta relazione personale continuativa caratterizzata da sistematicita', tra datore di lavoro e lavoratore", e mancando la prova dell'attribuibilita' soggettiva delle condotte ipotizzate all'imputato e comunque della "preordinazione" di costui ad una scelta vessatoria, attuata direttamente o a mezzo dei propri collaboratori, in danno della (…). Sottolineava che ben diversa era la realta' emersa dall'espletata istruttoria dibattimentale e dalla sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro in data 28/1/2003 : non un atteggiamento di ostile e abituale prevaricazione ai danni della (…) sotto la regia del (…) ma una situazione di conflittualita' nell 'ambiente di lavoro, nel cui contesto andavano letti e interpretati i singoli episodi oggetto di contestazione.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale deducendo la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 572 c.p., e il vizio di motivazione: non si era adeguatamente valorizzata la relazione intersoggettiva che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, caratterizzata dal potere direttivo e disciplinare del primo nei confronti del secondo, dato questo idoneo, in presenza degli altri elementi tipici, a configurare il delitto di maltrattamenti; non si era dato rilievo alla conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del P.M. circa il rapporto di causalita' tra la situazione lavorativa vissuta dalla (..) e le patologie sulla medesima riscontrate; si era ritenuta immotivatamente inattendibile la testimonianza della persona offesa; si era incorsi in errore nel delineare l'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso non e' fondato e va rigettato.

La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, ancorato a precise emergenze processuali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

I Giudici di merito, all'esito di un'analisi approfondita e critica della prova testimoniale acquisita, evidenziano che la (…) aveva certamente vissuto, nell'ambiente lavorativo in cui era inserita, una situazione di forte conflittualita', che aveva determinato contrasti con altri colleghi di lavoro, con dirigenti dell'azienda e solo marginalmente o indirettamente col direttore generale (…). Al di la' di ogni considerazione circa la riferibilita' soggettiva all'imputato degli episodi oggetto di contestazione e la ravvisabitita' dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato, il dato acquisito e' che la (…) era stata destinataria, nel clima esasperato delle tensioni veriticatesi nel citato contesto lavorativo, di ripetute censure ad opera dei suoi superiori, percepite da lei come penalizzanti per la propria professionalita' e mortificanti della sua dignita' di persona. Tale situazione puo' essere, in astratto, ricondotta nel c.d. mobbing, la cui nozione evoca appunto una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore.

Nel nostro codice penale, pero', nonostante una delibera del Consiglio d'Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, non v'e' traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing. Sulla base del diritto positivo e dei dati fattuali acquisiti, pertanto, la via penale non appare praticabile. E' certamente percorribile, invece, come sembra essere accaduto nel caso concreto, la strada del procedimento civile, costituendo il mobbing titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro. La responsabilita' datoriale ha natura contrattuale ex art 2087 c.c., norma questa in stretto collegamento con quelle costituzionali poste a difesa del diritto alla salute (art. 32) e del rispetto della sicurezza, della liberta' e della dignita' umana nell'esplicazione dell'iniziativa economica (art. 41). L'illegittimo esercizio del potere imprenditoriale, infatti, deve trovare un limite invalicabile nell'inviolabilita' ditali diritti e nella imprescindibile esigenza di impedire comunque l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni patologiche pregiudizievoli per la salute del lavoratore, assicurando allo stesso serenita' e rispetto nella dinamica del rapporto lavorativo, anche di fronte a situazioni che impongano l'eventuale esercizio nei suoi confronti del potere direttivo o addirittura di quello disciplinare.

Il mobbing e' solo vagamente assimilabile alla previsione di cui all'art. 572 c.p., ma di questa non condivide tout court, quasi per automatismo, tutti gli elementi tipici. Rileva la Corte che, nell'ambito dei delitti contro l'assistenza familiare (capo IV, titolo XI del libro Il del codice penale), sono ricomprese anche fattispecie la cui portata supera i confini della famiglia, comunque essa venga intesa, legittima o di fatto.

Ed invero, sia l'art. 571 che l'art. 572 c.p. indicano come soggetto passivo delle rispettive previsioni anche la "persona sottoposta all'autorita' dell'agente o a lui affidata per l'esercizio di una professione o di un'arte". La formula linguistica utilizzata postula il chiaro riferimento a rapporti implicanti una subordinazione, sia essa giuridica o di mero fatto, la quale da un lato - puo' indurre il soggetto attivo a tenere una condotta abitualmente prevaricatrice verso il soggetto passivo e - dall'altro - rende difficile a quest'ultimo di sottrarvisi, con conseguenti avvilimento ed umiliazione della sua personalita'. Proprio incidendo sulle nozioni di "subordinazione ad autorita'" e di "affidamento, puo' farsi rientrare nella corrispondente situazione, come parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene, anche il rapporto che lega il lavoratore al datore di lavoro. L'affermazione merita, pero', una precisazione.

Osserva, invero, la Corte che tale rapporto, avuto riguardo alla ratio delle richiamate norme e, in particolare, a quella di cui all'art. 572 c.p,, deve comunque essere caratterizzato da "familiarita'", nel senso che, pur non inquadrandosi nel contesto tipico della "famiglia", deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia - soggezione), la fiducia riposta dal soggetto passivo nel soggetto attivo, destinatario quest'ultimo di obblighi di assistenza verso il primo, perche' parte piu' debole. E' soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che puo' ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della funzione del medesimo rapporto attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignita' fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, esemplificativamente, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che puo' intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.

L'inserimento dei maltrattamenti tra i delitti contro l'assistenza familiare e' in linea col ruolo che la stessa Costituzione affida alla "famiglia", quale societa' intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalita' dei suoi componenti, e nella stessa ottica vanno letti e interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di la' delle formali apparenze per una natura parafamiliare. Tale connotazione deve escludersi nel caso in esame, considerato che la (…) inserita in una realta' aziendale complessa la (…) aveva centinaia di dipendenti la cui articolata organizzazione (v'erano c.d. "quadri intermedi") non implicava una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente si da determinate una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare, e inevitabilmente marginalizzava i rapporti intersoggettivi nel senso che non ne esaltava quell'aspetto personalistico connesso alla supremazia soggezione tra soggetti operanti su piani diversi. Conseguentemente non e' apprezzabile in una simile realta', la riduzione del soggetto piu' debole in una condizione esistenziale dolorosa e intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui sarebbe rimasto vittima.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 26.06.2009

Ultimo aggiornamento: 03/10/2009
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