Tributi: nulla la notifica di atti fiscali fatta al condomino vicino di casa. Sentenza Corte di Cassazione n. 16444/2009 del 15 luglio 2009
NULLITA' NOTIFICA ATTI FISCALI. ESECUZIONE NOTIFICA. ARTICOLO 139 C.P.C.. RAPPORTO DI FAMIGLIA. RAPPORTO DI SERVIZIO.
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioe' di parentela o di affinita', ne' di servizio, quale "addetta alla casa", e' da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell'abitazione del destinatario; mentre e' stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che puo' essere presunta), quando pero' sussista la relazione di parentela o affinita' fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica
(Sentenza Cassazione civile, sezione V Tributi, 15 luglio 2009, n. 16444)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 16444/2009
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, il signor A.G. impugno' una cartella di pagamento dell'IVA relativa all'anno 1995, dell'importo complessivo di Euro 11.101,68 per imposta, sanzioni ed accessori, emessa a seguito di rettifica divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso, asserendo di non avere avuto conoscenza di tale avviso di rettifica, perche' notificato nelle mani di tale C.M., non avente relazioni di parentela o di affinita' ne' di convivenza con esso contribuente.
1.2.- La sentenza n. 26 del 2004, con cui la commissione adita aveva respinto il ricorso, impugnata dal contribuente, fu riformata, nel contraddittorio delle parti, dalla commissione tributaria regionale con la sentenza indicata in epigrafe, che, in base alla documentazione acquisita, ritenne invalida la notificazione dell'avviso di rettifica, eseguita a mani di persona non avente le enunciate relazioni di affinita' e di convivenza col destinatario dell'atto.
1.3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l'amministrazione finanziaria dello Stato e l'agenzia delle entrate, con unico articolato motivo, cui non resiste l'intimato contribuente.
1.4.- La causa, chiamata all'udienza del 1.12.2006 per la discussione davanti a questa suprema corte, fu rinviata a nuovo ruolo in attesa di decisione, da parte delle sezioni unite, sulla questione relativa all'influenza del vizio di notifica dell'atto presupposto sulla validita' di quello successivo, impugnato. E' stata quindi rifissata all'udienza odierna.
2.- Questioni pregiudiziali.
2.1.- Il ricorso proposto dall'amministrazione dell'economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che essa - cui e' succeduta l'agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell'atto d'appello (17.5.2004) - deve intendersi tacitamente estromessa dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell'agenzia delle entrate, ufficio di S.M. Capua Vetere (Cass, n. 9004/2007); senza pronunzia sulle spese, giacche' l'intimato non propone difese in questo giudizio di cassazione.
3.- Motivo del ricorso.
3.1.- L'agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 139 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e per nullita' conseguente ad omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione (violazione dell'art. 36, n. 4, D.Lgs. cit.); in via gradata, per erronea applicazione dell'art. 139, comma
3.1.1.- Sostiene che l'asserita nullita' della notificazione dell'avviso di rettifica non sarebbe idonea a giustificare la dichiarata - e peraltro non motivata in diritto - nullita' della cartella esattoriale, atto impugnabile solo per vizi propri; essendo determinata dalla mancata notifica dell'atto presupposto non la nullita' dell'atto conseguente (cartella), bensi' soltanto la possibilita' d'impugnazione, unitamente ad essa, dell'atto precedente, asseritamente non notificato.
3.1.2.- In subordine, sostiene la validita' - o, al limite, la mera nullita' (sanabile), non l'inesistenza - della notifica eseguita a mani di persona che, pur non facendo parte della famiglia del destinatario dell'atto, si trovava nella sua abitazione, quale vicina di casa; incombendo a quest'ultimo l'onere di provare il contrario.
4.- Decisione.
4.1.- Il ricorso e' infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui l'intimato non ha svolto difese.
5.- Motivi della decisione.
5.1.- La commissione regionale ha accertato, in base alla documentazione acquisita agli atti, che la notificazione dell'avviso di rettifica, presupposto dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella esattoriale, fu eseguita a mani di persona risultata non affine (benche' indicata come nuora nella relata) ne' convivente con la famiglia del notificando, perche' abitante in altro appartamento dello stesso condominio.
5.2.- Si osserva, in proposito, che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioe' di parentela o di affinita', ne' di servizio, quale "addetta alla casa", e' da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell'abitazione del destinatario (Cass. n. 22879/2006); mentre e' stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che puo' essere presunta), quando pero' sussista la relazione di parentela o affinita' fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica (Cass. un. 3902/2004, 18141/2002,9658/2000, 1331/2000).
Nell'ipotesi in esame, la nullita' della notifica dipende quindi dall'accentata mancanza sia della relazione di famiglia sia della convivenza. Nullita' che, ovviamente, non puo' ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, non essendo stato impugnato (in termini) tale atto presupposto, bensi' la cartella esattoriale conseguente all'iscrizione a ruolo delle somme da esso portate.
5.3.- La censura di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (esposta al par. 3.1.1), e' pure infondata.
5.3.1.- Come statuito dalle sezioni unite di questa suprema corte con sentenza n. 5791/2008, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio, l'omissione della notifica di un atto presupposto - nel caso di specie, l'avviso di rettifica della dichiarazione IVA - costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ritualmente notificati, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente.
5.3.2.- Pertanto, e' corretta la pronunzia di annullamento della cartella esattoriale, per effetto d'invalidita' della notifica dell'atto presupposto; pronunzia non inficiata dalla mancanza di motivazione in diritto, dovendo a tanto sopperire (nel modo indicato al par. 5.3.1) questo giudice di legittimita', ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, stante la conformita' al diritto del dispositivo della sentenza impugnata (S.U. n. 28054/2008; Cass. n. 5595/2003). 6.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009
03/10/2009
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