Spese giudiziali: soccombenza reciproca, compensazione e limiti della compensazione. Sentenza Corte di Cassazione n. 11193/2009 del 14 maggio 2009
SPESE GIUDIZIALI. SOCCOMBENZA RECIPROCA. PRUDENTE VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO. LIMITE COMPENSAZIONE.
Agli effetti di quanto previsto, in tema di spese processuali, dall'articolo 92 c.p.c., si ha soccombenza reciproca non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli piu' domande di cui una soltanto sia accolta.
Poiche' la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti e' rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, che ha un solo invalicabile limite, quello di non potere fare sopportare alla parte totalmente vittoriosa alcun costo della lite, sfugge alle censure svolte con il motivo la scelta della Corte territoriale, la quale, valutata l'importanza della domanda respinta e di quella accolta rispetto alla sostanza della controversia, ha condannato gli appellati, attori in primo grado, alla rifusione dei 2/3 delle spese dell'intero giudizio, compensando la restante parte.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 14 maggio 2009, n. 11193)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 11193/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20 aprile 1999, in accoglimento della domanda attrice proposta da XXX, dichiaro' la nullita' del testamento olografo redatto il (Omissis) da XXX vedova XXX e pubblicato il (Omissis) per atto notaio XXX di (Omissis), con il quale la de cuius aveva istituito unica erede la nipote acquisita XXX; e cio', avendo accertato l'incapacita' della defunta a testare, perche' affetta da cataratta bilaterale ed in condizione di apporre solo mnemonicamente la propria firma.
2. - La decisione del Tribunale e' stata riformata dalla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 luglio 2003, per un verso ha accolto l'impugnazione principale, e per l'effetto dichiarato valido il testamento olografo; per l'altro verso, pronunciando sull'appello incidentale dei XXX (che avevano chiesto la determinazione dell'asse ereditario e l'accoglimento dell'azione di riduzione), lo ha accolto in parte, riconoscendo a XXX, lesi nei loro diritti successori in quanto legittimari succeduti per rappresentazione (figli della figlia premorta della de cuius), la quota loro spettante nella misura della meta' del patrimonio, pari, nell'intero, ad euro 8.921,43.
Quanto alle spese dell'intero giudizio, la Corte d'appello le ha compensate per un terzo, ponendo la restante parte a carico degli appellati in solido.
2.1. - La Corte territoriale ha rilevato che la perizia grafica espletata in sede di giudizio penale ha accertato - onde il proscioglimento di XXX dall'imputazione di falsita' materiale - che il testamento olografo a firma XXX vedova XXX , datato (Omissis), e' autentico.
Secondo la Corte d'appello, il risultato dell'accertamento compiuto - difforme dalla valutazione datane dal primo giudice, il quale, partendo dalla constatazione che la XXX era affetta da cataratta bilaterale, era giunto alla conclusione che tale menomazione alla vista le avrebbe consentito di apporre solo mnemonicamente la propria firma, cio' che equivaleva ad incapacita' a redigere un testamento olografo - rende conseguente la declaratoria di autenticita' di tale atto di ultima volonta'.
La Corte territoriale ha precisato che la completa capacita' intellettiva della de cuius e' confermata dalla testimonianza del dott. XXX , che ha sempre trovato la XXX lucida mentalmente; ed e' rilevabile dal testo della scheda testamentaria, per la chiarezza con la quale la de cuius ha nominato erede XXX e motivato le ragioni di tale sua scelta (riconoscendole la premura e l'amore con i quali aveva assistito sia lei che il marito negli ultimi anni della loro vita terrena).
Provvedendo a determinare l'asse ereditario, la Corte di Roma ha precisato che esso va purgato della somma di lire 179.100.000 portata dagli assegni a firma della de cuius, ed a favore dell'appellante, dal momento che, avendo XXX disposto di detto importo quando era in vita - tra l'altro la caratteristica della astrattezza propria dei titoli non consente di verificarne la causale -, questo non puo' far parte dell'asse ereditario.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello XXX. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 ottobre 2004, sulla base di quattro motivi.
L'intimata non ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all'articolo 602 c.c.) lamenta che la Corte d'appello abbia negato la nullita' del testamento di XXX.
Nel caso di specie, la documentazione medica ed ospedaliera sullo stato di cecita' della XXX.
XXX per quanto attiene alla piena lucidita' intellettiva della XXX, avrebbe poi disatteso la stessa nella parte in cui certifica la cecita' della de cuius.
La Corte d'appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui, qualora il de cuius per redigere testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza e' sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volonta' del testatore.
1.1. - Il motivo e' infondato.
Con motivato apprezzamento la Corte d'appello ha accertato: che il testamento olografo redatto il (Omissis) da XXX e' autentico; che la de cuius era lucida mentalmente quando fece testamento; che il difetto alla vista da cui era affetta (cataratta bilaterale) poteva si renderle piu' difficoltosa, ma non certo impossibile, la scritturazione.
La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sulle varie risultanze probatorie acquisite agli atti: in particolare, sulla perizia grafica espletata in sede penale; sul proscioglimento di XXX dall'imputazione di falsita' materiale; sulla deposizione (quanto alla completa capacita' intellettiva della de cuius) del teste dott. XXX.
La sentenza impugnata e' affidata ad una motivazione congrua ed esente da vizi e da mende logiche e giuridiche.
I ricorrenti sostengono che la de cuius, per redigere il testamento olografo, avrebbe fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne avrebbe sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione.
In realta' la tesi dei ricorrenti muove da una lettura delle risultanze probatorie non condivisa dalla Corte territoriale.
La Corte territoriale ha preso infatti in esame la deposizione del teste dott. XXX, il quale ha dichiarato che la XXX era affetta da cataratta bilaterale ed era in grado di apporre solo memonicamente la propria firma; ma ha motivatamente ritenuto, alla luce soprattutto della perizia grafica e degli esiti del giudizio penale, che il difetto alla vista era tale da non precludere la scritturazione del testamento, ma solo di renderla piu' difficoltosa.
Si tratta di una valutazione delle risultanze probatorie che involge apprezzamenti di fatto affidati al giudice del merito.
Il motivo di ricorso, al di la' del riferimento anche al vizio di violazione di legge, si risolve nella sollecitazione ad una nuova valutazione, non consentita in sede di legittimita', delle stesse risultanze di causa gia' esaminate ed adeguatamente ponderate dal giudice del merito.
2. - Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di assegno bancario, nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'appello incidentale, lamentando che, nella determinazione dell'asse, la Corte di merito abbia escluso l'importo di lire 179.100.000, portato da nove assegni bancari tratti sul conto corrente della de cuius ante mortem.
La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della circostanza che gli assegni vennero riempiti dalla XXX ne' del fatto che ella aveva asserito che la disponibilita' delle somme le era stata affidata fiduciariamente dalla XXX, perche' la utilizzasse a favore della stessa stessa XXX.
In sostanza, la XXX non avrebbe mai affermato che le somme erano state erogate a suo favore dalla de cuius, ma di esser stata solo depositaria fiduciaria e di avere agito quale mandataria di fatto della XXX, adempiendo su richiesta ed indicazione della de cuius agli incarichi di spesa di volta in volta commissionatile.
Configurandosi giuridicamente il rapporto tra la XXX e la XXX come deposito fiduciario, ne deriverebbe l'obbligo di rendiconto e, accertato che in effetti la XXX ha volto a proprio profitto le somme, l'obbligo di rendiconto.
Ad avviso dei ricorrenti, l'astrattezza dei titoli non impedisce l'indagine sulla causale.
2.1. - La censura e' inammissibile.
E' assorbente la considerazione che il motivo, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta per esteso il contenuto delle risultanze probatorie, di cui sarebbe stato omesso l'esame da parte della Corte territoriale, e che dimostrerebbero che le somme indicate negli assegni bancari sarebbero state affidate solo fiduciariamente ad XXX, perche' le utilizzasse per l'assistenza e la cura dell'emittente.
3. - Con il terzo motivo (omessa motivazione ed omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5) ci si duole che la Corte d'appello abbia omesso qualsiasi pronuncia e motivazione riguardo alla richiesta della rivalutazione e degli interessi sulle somme liquidate, pur ricorrendo tutte le condizioni per procedervi; ed abbia perfino omesso di condannare la XXX alla restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percetto relativamente alla quota spettante ai ricorrenti.
3.1. - Anche questo motivo e' inammissibile.
Per costante giurisprudenza, in tema di ricorso per Cassazione, la denuncia di un error in iudicando per vizi della motivazione, presuppone che il giudice abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimita' di effettuare, una verifica in ordine alla sufficienza ed alla logicita' della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata; tale censura non puo' pertanto riguardare l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4), in riferimento al quale il giudice di legittimita' puo' esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto inteso in senso processuale (tra le tante, Cass., Sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24856; Cass., Sez. 3, 17 luglio 2007, n. 15882).
Nella specie i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia riguardo alla richiesta di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate e la mancata condanna della XXX alla restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percetto, formulando una denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.
La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito ed impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende non scrutinabile il motivo.
4. - Il quarto motivo censura l'erronea determinazione delle spese di lite. La Corte d'appello non avrebbe considerato ne' la soccombenza dell'appellante riguardo alla subordinata azione di riduzione, ne' la parziale soccombenza di essa riguardo all'appello incidentale.
4.1. - Il motivo e' infondato.
Agli effetti di quanto previsto, in tema di spese processuali, dall'articolo 92 c.p.c., si ha soccombenza reciproca non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli piu' domande di cui una soltanto sia accolta.
E' questa la situazione che si e' verificata nel caso di specie, nel quale, a fronte della duplice domanda, l'una principale e l'altra subordinata, proposta dalla stessa parte attrice, una soltanto, quella subordinata, e' stata accolta, ed in misura significativamente ridotta rispetto a quanto divisato attraverso la proposizione di essa, mentre quella principale e' stata in toto rigettata. Difatti, e' stata rigettata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullita' od inefficacia del testamento olografo; mentre l'altra, di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, e' stata accolta, ma parzialmente, senza computare nell'asse ereditario la somma portata dagli assegni a firma della de cuius.
E poiche' la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti e' rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, che ha un solo invalicabile limite, quello di non potere fare sopportare alla parte totalmente vittoriosa alcun costo della lite, sfugge alle censure svolte con il motivo la scelta della Corte territoriale, la quale, valutata l'importanza della domanda respinta e di quella accolta rispetto alla sostanza della controversia, ha condannato gli appellati, attori in primo grado, alla rifusione dei 2/3 delle spese dell'intero giudizio, compensando la restante parte.
5. - Il ricorso e' rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l'intimata svolto attivita' difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
21/09/2009
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