Vendita quota eredita'
La vendita dell'eredita' presuppone logicamente o implica ex lege (articolo 477 Codice Civile) l'accettazione da parte del venditore.
Essa puo' essere descritta come una vendita non di un complesso di rapporti distinti, ma, secondo la tesi maggiormente accreditata, di una universalita' di diritto, tale restando anche se il compratore assume ex lege, salvo patto contrario, l'obbligo di pagare i debiti ereditari in solido con l'alienante (articolo 1546 Codice Civile).
Oggetto della vendita (che pretende sempre la forma scritta ad substantiam) sono tutti i diritti ereditari acquistati dall'alienante, ancorche' ignorati al momento della vendita.
Ne discende l'inquadrabilita' di tale atto fra i negozi aleatori, in quanto tali insuscettibili di rescissione.
Sono, viceversa, esclusi dalla translazione i diritti successori di natura personale, mentre si discute circa quelli acquistati in seguito ad accrescimento.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'. (articolo 1543 Codice Civile).
Chi vende un'eredita' senza specificarne gli oggetti non e' tenuto a garantire che la propria qualita' di erede (articolo 1542), si debbono tuttavia ritenere altresi' applicabili le disposizioni sull'erede apparente e, in difetto, sulla vendita di cosa altrui e sulla garanzia di evizione.
[Fonte: Successioni e donazioni. Approfondimento e giurisprudenza Di Francesco Lupia - L'accettazione e la rinuncia dell'eredita' - pagina 169]
IL CODICE
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredita' senza specificarne gli oggetti non e' tenuto a garantire che la propria qualita' di erede (artt. 477 e 588 Codice Civile).
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita' (artt. 1350 e 2643 Codice Civile).
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilita' per debiti ereditari
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido (art. 1292 e seguenti Codice Civile) col venditore a pagare i debiti ereditari (art. 752 Codice Civile).
Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredita'
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredita' a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia e' regolata dall'art. 797.
LA GIURISPRUDENZA
Massima della Cassazione (Vendita di eredita')
LA VENDITA DI QUOTA AL COEREDE HA CARATTERE ALEATORIO, E NON E', QUINDI, SOGGETTA ALL'AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE OLTRE IL QUARTO, A NORMA DELL'ART. 765 CODICE CIVILE, QUANDO OGGETTO DEL NEGOZIO SIA IL DIRITTO EREDITARIO ASTRATTAMENTE CONSIDERATO NEL SUO COMPLESSO INDISTINTO DI ATTIVITA E PASSIVITA ED IN QUANTO SI PRESCINDA DALLA DETERMINAZIONE SPECIFICA DEI BENI CHE LO COMPONGONO, POSTO CHE CHI VENDE UN'EREDITA O UNA QUOTA DI ESSA, SENZA SPECIFICAZIONE DI OGGETTI, NON ESSENDO TENUTO A GARANTIRE CHE LA PROPRIA QUALITA DI EREDE NON PUO' ESSERE POI AMMESSO AD AFFACCIARE PRETESE PER LESIONE DI PREZZO DI COSE NEPPURE SPECIFICATE. VICEVERSA E' DA ESCLUDERE CHE RICORRA L'ALEA QUANDO RISULTI CHE LA VENDITA, MALGRADO IL GENERALE RIFERIMENTO ALLA QUOTA, ABBIA AVUTO PER OGGETTO UNA PORZIONE EREDITARIA GIA' ESATTAMENTE INDIVIDUATA COSI' IN ORDINE ALLA CERTEZZA CHE ALLA MISURA SPETTANTE AL COEREDE VENDITORE, E RELATIVA A CESPITI EREDITARI BEN DETERMINATI, CONOSCIUTI DAGLI ACQUIRENTI. AI FINI DELLA SUDDETTA DISTINZIONE E' IRRILEVANTE CHE NELL'ATTO DI VENDITA SIA STATO O MENO INDICATO IL PASSIVO EREDITARIO E CHE IL VENDITORE ABBIA O MENO ASSUNTO ESPRESSAMENTE LA GARANZIA PER EVIZIONE.
(Cassazione 10 febbraio 1962, n. 287 rv. 250446).
08/08/2009
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