TITOLO VI
TRASPARENZA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Capo I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 115 Ambito di applicazione
1) Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2) Il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3) Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
Art. 116. Pubblicita'
1) In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
2) Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3) Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita', (( . . . ));
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.
4) Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
Art. 117 Contratti
1) I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2) Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3) Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4) I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5) La possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6) Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7) In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
8) La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Art. 118 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1) Se nei contratti di durata e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2) Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3) Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 119 Comunicazioni periodiche alla clientela
1) Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
2) Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3) In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto (e le altre comunicazioni periodiche alla clientela) si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Art. 120 Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi
1) Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2) Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
TITOLO VI
TRASPARENZA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Capo II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 121 Nozione
1) Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2) L'esercizio del credito al consumo e' riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3) Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attivita' di credito al consumo.
4) Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purche' stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Art. 122 Tasso annuo effettivo globale
1) Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2) Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3) Nei casi in cui il finanziamento puo' essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
Art. 123 Pubblicita'
1) Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicita' e', in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validita'.
2) Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico.
Art. 124 Contratti
1) Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2) I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalita' del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG puo' essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla e' dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3) Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullita':
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprieta', nei casi in cui il passaggio della proprieta' non sia immediato.
4) Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5) Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito e' a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
Art. 125 Disposizioni varie a tutela dei consumatori
1) Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2) Le facolta' di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR.
3) In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
4) Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
5) La responsabilita' prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 126 Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente
1) I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullita', le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche' le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e' dovuto dal consumatore;
c) le modalita' di recesso dal contratto.
TITOLO VI
TRASPARENZA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Capo III
REGOLE GENERALI E CONTROLLI
Art. 127 Regole generali
1) Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
2) Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3) (Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106).
Art. 128 Controlli
1) (Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2) Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3) Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4) Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5) In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni. ))
(
Decreto Legislativo nr.385 del 01/09/1993 (pdf)).