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Trasparenza: Legge n.154 del 17 febbraio 1992

Art. 1 Ambito soggettivo d'applicazione

1) Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attivita' di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.


Art. 2 Pubblicita'

1) Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell' elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le operazioni passive distinte eventualmente per forma tecnica, durata e classi d'importo, nonche', per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonche' i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento puo' eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.


2) Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del Tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonche' per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del Tesoro stabilisce altresi' gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda per il pubblico che incombano agli enti creditizi nell'attivita' di collocamento di titoli pubblici.
3) L'obbligo di pubblicita' di cui al comma 1 non puo' essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.
4) La pubblicita' deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonche' di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.
5) Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto inn tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
6) Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilita' rispettivamente delle operazioni e dei servizi.
7) Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalita' delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicita' di cui al presente articolo.




Art. 3 Forma dei contratti (V. art. 3 provv. Banca d'Italia 24 maggio 1992)

1) I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
2) La forma scritta non e' obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicita' di cui all'articolo 2, sempreche' il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque in sede di prima applicazione, lire 50.000.
3) Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.




Art. 4 Contenuto dei contratti (V. art. 4 provv. Banca d'Italia 24 maggio 1992)

1) I contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2) L'eventuale possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3) Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4) Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono multe.


Art. 5 Integrazione dei contratti

1) Nelle ipotesi di nullita' di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
- gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.


Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali

1) I tassi d'interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purche' ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.
2) Nelle ipotesi di cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potra' avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3) Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' prevedere diverse modalita' di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato da motivate ragioni tecniche.
4) Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5) Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.


Art. 7 Decorrenza delle valute

1) Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.


Art. 8 Comunicazioni periodiche alla clientela

1) Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita e consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione, sui tassi d'interessa applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di esse operate, sulle altre somme a qualisiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonche' su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.
2) Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3) In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
4) Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrrente, con facolta' per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5) Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni di cui al comma 1.


Art. 9 Sanzioni

1) Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicita' di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, nr. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, nr. 141, e successive modificazioni e integrazioni.
2) In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di sedi e filiali.
3) Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge nr. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge nr. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, e' altresi' pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione e' disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.
4) Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, nr. 689.
5) Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza.


Art. 10 Fideiussione

1) L'articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente: (Omissis) (V. articolo 1938 c.c.)
2) All'articolo 1956 del codice civile e' aggionto il seguente comma: (Omissis) (V. articolo 1956 c.c.)


Art. 11 Norme finali

1) Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
2) Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonche' il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3) In sede di prima applicazione, le deliberazione del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazioni della presente legge alla Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4) Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (la presente legge e' stata pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1992, nr. 45).


Allegato (Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA
Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO
Crediti personali;
cediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiarie ed edilizie;
somministazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.

SERVIZI
Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;
negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole; rimborso titoli scaduti o estratti);
servizi di incasso effetti, documenti assegni;
pagamento utenze, contributi e tributi;
acquisto e cambio di valute estere;
rilascio di travellers cheques in divisa estera;
pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
carte di credito;
versamento e prelivo di contante presso sportelli automatici.

(Legge 154 del 17 febbraio 1992 (pdf))

10/01/2003
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