TRANSITO VEICOLARE NELL'ANDRONE E SOSTA TEMPORANEA. EVOLUZIONE DELL'USO ORIGINARIO DELL'ANDRONE.
Atteso che il passaggio dei veicoli gia' avveniva nell'androne, significativo quindi di una evoluzione dell'uso originario dello stesso, in assenza di contrarie determinazioni del condominio, la destinazione dell'androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l'accesso alle proprieta' individuali, puo' considerarsi accessoria all'utilizzazione dello stesso per il transito.
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Sentenza Cassazione civile, sezione II, 7 maggio 2008, n. 11204)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 11204/2008
Svolgimento del processo
Il tribunale di Foggia, con sentenza 22/05/2000, accolse la domanda proposta da C.A. nei confronti di N.M., riconoscendo al solo attore il diritto di ingresso carrabile nell'androne del palazzo di abitazione comune sito in (OMISSIS), autorizzando il medesimo ad apporre all'ingresso un'asta metallica di sbarramento. Il giudizio si era svolto nel contraddittorio dei condomini P.P., che si era costituito, e D.A., S.G. e D.G. A., rimasti contumaci. Avverso la sentenza propose appello N.M.; si costituirono in giudizio sia l'appellato C.A. - il quale propose appello incidentale sulla regolazione delle spese - sia P.P.F., il quale aderi' all'appello principale.
All'esito del giudizio, la corte di Bari, con sentenza n. 826 del 2003, accolse l'appello principale e quello incidentale adesivo del P., rigettando la domanda del C. e compensando le spese.
A fondamento della decisione, osservo' la corte territoriale che le deduzioni dell'appellante erano parzialmente fondate, sicche' si imponeva la riforma della sentenza. Infatti, premesso che l'azione del C. rivolta a inibire ai condomini la sosta dei veicoli nell'androne non era sostenuta dall'allegazione di un titolo di acquisto a proprio favore di una servitu' di passaggio, ne' dalla richiesta di accertamento giudiziale dell'acquisto per altra causa, andava da un lato condivisa la pronuncia implicita del tribunale che, in motivazione, aveva escluso il diritto di servitu' di "sosta" in favore del N., non essendo stato prodotto un titolo che consentisse al predetto di unire il possesso di un dante causa al proprio ai fini dell'usucapione (accessione necessaria in quanto non erano decorsi venti dall'acquisto della proprieta' in capo al nominato); per altri versi doveva riconoscersi che l'uso dell'androne per sosta dei veicoli non poteva implicare un mutamento della destinazione originaria, poiche', assolvendo l'androne alla funzione di consentire l'accesso alle proprieta' individuali, in assenza di contrarie determinazioni del condominio non poteva escludersi l'accesso veicolare, con la conseguenza che tra le funzioni dell'androne doveva riconoscersi anche quella di sosta temporanei dei veicoli. L'uso comune dell'androne non consentiva, inoltre, che il C. potesse apporre una sbarra che impedisse agli altri il transito.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C. E., quale erede di C.A., affidato a due motivi; resiste con controricorso N.M..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'
articolo 1102 del Codice Civile; deduce che la corte territoriale, prima di affermare la liceita' dell'uso del bene comune praticato dalle controparti, avrebbe dovuto indagare sulla destinazione del bene stesso. La corte aveva ignorato le ampie argomentazioni del Giudice di primo grado che, attraverso una ricostruzione storica dell'uso dell'androne dell'edificio in questione - risalente al secolo 17ˆ - aveva escluso che detto spazio potesse essere destinato a parcheggio di auto, individuando invece la destinazione quale spazio per il transito dei condomini alle proprieta' esclusive con le modalita' conformi alle destinazioni delle proprieta' medesime.
La corte avrebbe, pertanto, errato nel valutare la destinazione del luogo ai fini dell'applicazione dell'
articolo 1102 del Codice Civile, senza tener conto dell'incidenza che sulla destinazione dell'androne producono "le (potenzialmente diverse) destinazioni delle proprieta' esclusive dei condomini interessati all'uso dell'androne comune". Le ridotte dimensioni dell'androne e la destinazione delle proprieta' individuabile cui attraverso l'androne si accede, avrebbero dovuto far escludere che fosse possibile la sosta su detto spazio, mentre non poteva ritenersi che l'uso da esso fatto dell'androne - per accedere con automezzi alla proprieta' esclusiva posta nel cortile - fosse precluso dall'
articolo 1102 del Codice Civile, perche' detto uso piu' intenso non comporta nessun pregiudizio all'uso normale degli altri proprietari, in quanto il divieto di sosta delle auto era stato disposto dal tribunale con riferimento a tutti i comproprietari per salvaguardare le esigenze di accesso di ciascuno.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorieta' di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione dell'androne condominiale. Assume che la corte, nel dissentire circa l'affermazione del tribunale che aveva escluso la destinazione dell'androne a sosta dei veicoli, non ha fornito alcuna motivazione, limitandosi ad una mera asserzione della ricordata destinazione, smentita dagli atti di causa e dalla stessa documentazione fotografica acquisita. La motivazione sarebbe inoltre in contraddizione con lo stesso dispositivo, laddove da un lato si afferma che la funzione dell'androne e' quella di consentire l'accesso dei condomini alle rispettive proprieta', e poi, precludendo ad esso ricorrente di apporre la sbarra metallica all'ingresso dell'androne, si impedisce che egli possa utilizzare il proprio locale sito nel cortile secondo la sua originaria destinazione di ricovero dell'autoveicolo, come effetto del prevedibile intasamento dell'androne per le auto ivi parcheggiate.
I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono destituiti di fondamento.
Premesso che le censure sulla erronea valutazione della destinazione del cortile comune da parte della corte territoriale sono sostanzialmente generiche e afferenti al merito, si osserva, comunque, che il Giudice d'appello ha fornito una valutazione logicamente evolutiva della funzione assolta dall'androne, non essendo possibile al detto fine fare riferimento alla funzione espletata sin dall'origine, trattandosi di un fabbricato che il ricorrente medesimo ascrive al 17ˆ secolo; la valutazione del Giudice d'appello appare formulata alla stregua dell'uso effettivamente impresso, quale emerso nel corso del giudizio. Accertato, infatti che l'androne era utilizzato per l'accesso anche veicolare alle rispettive proprieta' private, la corte territoriale ha ritenuto - con argomentazione scevra da illogicita' o contraddittorieta' - che, nei limiti consentiti dalle dimensioni dell'area, non poteva ritenersi estranea anche la destinazione di essa a sosta temporanea dei veicoli, che i testi avevano affermato sempre avvenuta, sia pure sulla sola parte destra dell'androne al fine di non ostruire il passaggio. Le contrarie deduzioni del ricorrente non sembrano idonee a smentire tale ricostruzione, atteso che il passaggio dei veicoli - che lo stesso ricorrente ha sempre praticato per accedere al proprio locale garage - e' gia' di per se' significativo di una evoluzione dell'uso originario dell'androne, sicche' non appare illogica la deduzione della corte di merito secondo cui, in assenza di contrari determinazioni del condominio, la destinazione dell'androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l'accesso alle proprieta' individuali, potesse considerarsi "accessoria" all'utilizzazione dello stesso per il transito.
Alla stregua delle esposte considerazioni appare evidente la inesistenza di qualsivoglia contraddittorieta' della sentenza nella parte in cui riconoscendo la funzione di via di transito veicolare dell'androne, ha escluso il diritto del C. ad apporre la sbarra di chiusura, atteso che la corte espressamente ha segnalato che la legittimita' della sosta non deve precludere il transito, ma questo deve poter avvenire, anche ai fini della sosta temporanea, per tutti i condomini in applicazione del disposto dell'
articolo 1102 del Codice Civile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre accessori di legge.