Condominio: nullita' annullabilita' delle delibere di ripartizione spese. Sentenza Corte di Cassazione n. 20394/2008 del 24 luglio 2008
MODIFICA RIPARTIZIONE SPESE. DELIBERE ASSEMBLEA CONDOMINIALE. NULLITA' ANNULLABILITA'. ESULARE PROPRIE ATTRIBUZIONI. SPESE CONDOMINIALI. RIPARTO LEGALE.
In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi con la conseguenza che la delibera deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 u.c. del codice civile.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 24 luglio 2008, n. 20394)
Corte di Cassazione - Sentenza n. 20394/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1996 E.L., M. E. e E.A. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data 25 gennaio 1996 nei loro confronti e relativo al pagamento in favore del condominio di Via (OMISSIS), della quota che l'assemblea condominiale aveva stabilito dovuta dagli stessi per imposta l'occupazione di suolo pubblico per gli anni 1994/1995.
Con sentenza in data 17 marzo 2000 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, rilevando che la Tosap comprendeva tre voci: a)le pensiline (che non erano state oggetto di opposizione); b) le griglie e le botole; c) le intercapedini.
Poiche' l'ampio locale garage interrato sotto gli stabili condominiali di proprieta' degli opponenti era privo di caratura millesimale, il condominio, con Delib. 13 maggio 1995, sul presupposto che le griglie e le botole servivano solo a dare aria e luce al locale in questione, aveva seguito per la ripartizione delle relative spese il criterio indicato dall'art. 1123 c.c., comma 2, ponendole per intero a carico degli opponenti, mentre le somme riguardanti le intercapedini erano state poste a loro carico nella misura del 30% del totale.
Tale delibera non essendo nulla e non essendo stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c., era diventata vincolante per tutti i condomini, compresi gli opponenti.
E.L., E.M. e E.A. proponevano appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 marzo 2003, sulla base dell'orientamento di questa S.C. secondo il quale sono nulle, se non adottate all'unanimita', le delibere dell'assemblea condominiale, quando si stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese o si modificano quelli gia' fissati.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via (OMISSIS), con un unico motivo.
Resistono con controricorso E.L., E.M. e A. E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il condominio sostanzialmente deduce che nella specie si sarebbe potuto affermare che l'assemblea ha adottato un criterio di ripartizione delle spese errato, il che avrebbe comportato la semplice annullabilita' della relativa delibera, ma non la nullita' della stessa.
Il ricorso e' fondato.
Secondo il pacifico orientamento di questa Suprema Corte le delibere in tema di ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi.
Poiche' nella specie non viene neppure dedotto che l'assemblea avrebbe consapevolmente violato i criteri legali di ripartizione delle spese, la delibera che ha ripartito le spese per cui e' causa era semplicemente annullabile, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c..
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedera' anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
13/06/2009
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