Condominio: per il riscaldamento autonomo non serve piu' l'unanimita'. Sentenza Corte di Cassazione n. 26822/2008
SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. MAGGIORANZE ASSEMBLEA. UNANIMITA'. RISPARMIO ENERGETICO.
La sentenza della Suprema Corte sottolinea che la normativa approvata con DPR 412/93 e' finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicche' essa consente alla maggioranza dei condomini, escludendo la necessita' dell'unanimita', di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge.
Percio', dice la Cassazione, non e' piu' consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualita' in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge.
La sentenza ha accolto la protesta di un condominio di Bari che, nel corso di un'assemblea condominiale del 27 novembre 1998, aveva approvato, non all'unanimita', le spese relative a lavori straordinari per l'installazione di una canna fumaria, dopo la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi.
Se non che la Corte d'Appello di Bari, nel novembre 2003, accoglieva la protesta di due condomini Carlo C. e Angela M. che si erano opposti alle modifiche dell'impianto di riscaldamento e, riformando la decisione di primo grado, ritenne che le spese di riscaldamento dovessero essere poste a carico dei soli condomini che avevano installato l'impianto autonomo sul presupposto che i lavori della canna fumaria non risultavano deliberati nella precedente assemblea e che non era stata esibita la documentazione circa la natura di bene comune della canna fumaria stessa.
Contro questa decisione il condominio ha fatto ricorso con successo in Cassazione.
I giudici hanno sottolineato che non solo la canna fumaria non puo' che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste, ma ha evidenziato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel risparmio energetico previsto dalla legge per cui tutti i condomini devono partecipare alle spese per l'installazione. Condomini dissidenti inclusi.
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, n. 26822)
12/06/2009
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