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Come reclamare in banca ed essere tutelati

Se si pensa di aver subito un torto o una ingiustizia dalla propria banca, istituto bancario, o finanziaria, per poter far valere le proprie richieste non sempre e' sufficiente andare allo sportello o parlare con il Direttore dell'Istituto; purtroppo a volte e' necessario dover far intervenire una terza parte, potenzialmente imparziale per dirimere la controversia. Questa terza parte puo' essere rappresentata dall'Ufficio Reclami della propria banca (normalmente presente alla sede centrale), dall'Ombudsman bancario (che e' il Gran Giuri' Bancario) e dal Conciliatore Bancario.

Per poter accedere all'Ombudsman bancario o ad alcune funzioni del Conciliatore Bancario e' necessario essere prima passati tramite l'Ufficio Reclami della propria banca o finanziaria, dove, per iscritto (meglio se con raccomandata con ricevuta di ritorno) si debbono presentare le proprie rimostranze e le proprie richieste. Solo successivamente, se la risposta non e' soddisfacente, sara' possibile accedere alle altre forme di tutela, che terminano con un giudizio nel caso dell'Ombudsman - Giuri' bancario e dell'arbitrato (ottenibile tramite il Conciliatore Bancario), e con la possibilita' di un libero accordo nel caso della conciliazione tramite il Conciliatore Bancario.

Ma andiamo per gradi e vediamo nel dettaglio la procedura.

1) Spedire una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio reclami della propria banca (esempio di contestazione dell'estratto conto oppure esempio di reclamo) o della finanziaria.

2) Se la propria banca (o la finanziaria) non risponde entro 60 giorni (90 giorni per i reclami aventi per oggetto i servizi di investimento), o la risposta non e' soddisfacente, e' possibile ricorrere gratuitamente all'Ombudsman Giuri' Bancario, purche' sussistano le condizioni piu' in seguito specificate, o al Conciliatore Bancario.

Ove invece il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell'intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegna a provvedere alla sua sistemazione.

Come ricorrere all'Ombudsman Giuri' bancario
Come disposto dal Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman Giuri' Bancario, l'Ombudsman Bancario ha il compito di dirimere le controversie, al quale possono rivolgersi i clienti per le controversie relative a rapporti aventi per oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari, purche':

a) le controversie non siano state gia' portate all'esame dell'Autorita' giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo;

b) le controversie devono riguardare questioni quantificabili in un valore non superiore a 50000,00 euro. In nessun caso e' ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;

c) il ricorso all'Ombudsman puo' essere presentato solo dopo aver gia' sporto un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca (o della finanziaria) e la banca o l'intermediario non abbia fornito risposta nei termini, oppure la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente, oppure all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla banca o dall'intermediario;

d) non sia trascorso un anno rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.

Per richiedere l'intervento all'Ombudsman Giuri' Bancario bisogna spedire una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (richiesta intervento Ombudsman bancario - lettera tipo richiesta Ombudsman bancario (PDF)) indirizzata a:


OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 - ROMA



NOTA:
e' anche possibile richiederne l'intervento con
FAX numero 06 67482251
oppure con
e-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it



L'OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO ha 90 giorni di tempo per decidere sulla questione e rispondere (il termine diventa 120 giorni nel caso in cui la documentazione presentata non fosse completa, nel qual caso sara' lo stesso Ombudsman a chiederne l'integrazione).

La decisione e' motivata, ed e' vincolante solo per la banca o l'intermediario, ma non per il cliente; quindi se la risposta non soddisfera' sara' possibile ricorrere al giudice.

E' bene quindi ricordare sempre che il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorita' giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.

Come ultimissima possibilita' pacifica dopo l'Ombudsman Giuri' Bancario, si puo' provare a scrivere alla Banca d'Italia:


BANCA D'ITALIA
Vigilanza creditizia e finanziaria
Via Nazionale, 91
00184 - ROMA



Nota:
Dal 1° giugno 2007 l'Ombudsman Giuri' bancario e' stato accorpato dal Conciliatore bancario, l'Associazione nata su iniziativa dei primi dieci gruppi bancari (come si vedra' meglio piu' avanti).
Secondo quanto dichiarato L'Ombudsman Giuri' bancario continuera' ad essere il giudice gratuito a cui rivolgersi per ogni questione economica esaminata ma che non abbia ricevuto dall'Ufficio reclami della banca una soluzione condivisa dal cliente. L'Ombudsman non cambiera' la sua azione. La novita' e' che la gestione del suo funzionamento passa al Conciliatore bancario. (Fonte: Abi news Giugno 2007)

Come ricorrere al Conciliatore Bancario
Il Conciliatore bancario e' nato da una iniziativa promossa dalle banche per dare alla clientela un servizio rapido ed efficiente alternativo alla procedura giudiziaria. Alla costituzione hanno partecipato i primi dieci gruppi bancari (Banca Antonveneta, Banca Intesa, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banche Popolari Unite, Banco Popolare di Verona e Novara, Capitalia, Sanpaolo IMI, Unicredito), che rappresentano piu' dell'80% del totale attivo di sistema.

La figura del Conciliatore Bancario e' stata prevista dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che all'articolo 38 comma 1 recita:

Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.


Il Conciliatore Bancario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Facendo ricorso al Conciliatore Bancario sara' possibile seguire tre vie:

A) Il cliente puo' ricorrere all'Ombudsman - Giuri' bancario per chiedere una decisione nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario fino a 50 mila euro.

B) E' possibile richiedere il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (conciliatore).
La Conciliazione e' un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore e' un esperto ma non e' un giudice, ossia non e' chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli organismi di conciliazione) l'accordo puo' essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si puo' chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli organismi di conciliazione costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

C) Il Conciliatore Bancario puo' essere chiamato anche a mettere a disposizione tutto cio' che occorre per un arbitrato, sempre su richiesta specifica delle parti.
L'arbitrato e' una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro per l'appunto, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non e' un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.
La decisione di affidarsi ad un arbitro comporta l'intenzione di non andare dopo dal giudice ordinario. Esiste comunque la possibilita' di appellarsi solo per specifici motivi, come in caso di invalidita' del compromesso o della clausola compromissoria con cui si e' stabilito di rivolgersi all'arbitro, oppure perche' la pronuncia dell'arbitro non si e' attenuta alle richieste delle parti.

Ricorrendo al Conciliatore Bancario possono quindi essere attivate tre diverse funzioni, che terminano con un giudizio nel caso dell'Ombudsman Giuri' bancario e dell'arbitrato, e con la possibilita' di un libero accordo nel caso della conciliazione.

23/06/2007
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