Il legislatore ha predisposto una serie di norme che tutelano il consumatore, in particolare vietando le cosiddette
clausole vessatorie, ossia quelle clausole che, malgrado la buona fede di chi le ha poste,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che si possono celare tra le righe dei contratti soprattutto se questi sono predisposti con moduli prestampati.
I casi piu' frequenti sono i cosiddetti
contratti per adesione, quali quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o societa' di telecomunicazioni, nei quali l'imprenditore offre i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione.
I
contratti di riferimento sono quelli che hanno ad oggetto la
cessione di beni o la
prestazione di servizi; le
parti del contratto sono: il
consumatore ed il
professionista.
Il
consumatore e' la persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell'ambito della sua attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto sopra descritto.
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Broscure sulle clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono regolate dall'articolo 33 del
codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)