Secondo questa prassi, gli interessi che la banca deve al cliente sono calcolati soltanto una volta l'anno, ma nei casi in cui il cliente va in rosso e diventi debitore nei confronti della banca, il calcolo degli interessi dovuti viene fatto allo scadere del trimestre. Sulla somma fra il capitale dovuto e gli interessi, vengono poi ricalcolati nuovi interessi. Gli interessi sugli interessi rappresentano una pratica particolarmente onerosa per il debitore, ed e' ammessa dalla legge solo a determinate condizioni, che le banche hanno dimostrato di non rispettare. L'art. 1283 del codice civile ammette infatti che gli interessi scaduti possano produrre interessi solo se:
- Sono dovuti per almeno un semestre;
- Alla scadenza dei sei mesi interviene un accordo tra le parti oppure un intervento giudiziario diretto a ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti.
Sull'anatocismo, prima della pronuncia del giudice di Roma era intervenuta la Cassazione con due sentenze e poi anche il legislatore, con un provvedimento. In ultimo e' stato pubblicato un provvedimento del Cicr (Comitato interministeriale credito e risparmio), che dispone che venga rispettata una stessa periodicita' nel calcolo degli interessi a debito e a credito, e stabilisce che i vecchi contratti debbano essere adeguati entro il 30 giugno 2000. Ora la maggior parte dei conti correnti, e dei rapporti bancari in genere, e' regolata trimestralmente, sia per quanto concerne la posizione creditoria che quella debitoria; comunque se sul vostro conto notate ancora questa sperequazione, potete utilizzare uno dei seguenti esempi per l'
eliminazione delle clausole vessatorie e per
reclamare per il calcolo degli interessi.
Non solo conti correnti:
la sentenza della
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n.
2593/2003 del 20/02/2003, stabilisce che nel contratto di mutuo gli importi erogati per capitale e interesse, anche se di norma sono riuniti in un unico pagamento, hanno funzioni distinte. Pertanto, nel caso in cui le rate vengano pagate in ritardo, la banca ha sicuramente diritto a ricevere un interesse di mora, ma tale interesse deve essere calcolato solo sul capitale e non sulla parte di interessi che la rata comprende. Se il contratto prevede questa possibilita', viola la disposizione dell'art. 1283 del Codice Civile, che vieta espressamente l'anatocismo.
Gli interessi rimangono tali, e non possono trasformarsi in capitale da restituire.