FUSIONE TRA BANCHE: il cliente ceduto
La banca presso la quale si e' correntisti si fonde con un altro istituto di credito, e improvvisamente ci si trova ad essere correntisti di un'altra banca, con condizioni e servizi diversi.
Se la banca si comporta correttamente nell'informare il cliente in anticipo del cambiamento dandogli cosi' la possibilita' di scegliere se continuare il rapporto con la nuova banca (comunicando anche le nuove condizioni del contratto di conto corrrente), o nel dargli la possibilita' di chiudere il conto SENZA SPESE, non vi sono problemi;
ma se la banca non e' cosi' corretta, il correntista per chiudere il rapporto di conto corrente e' costretto a dover pagare le spese necessarie.
Cosa si puo' fare?
L'art. 1406 del Codice Civile che disciplina la cessione del contratto richiede "il consenso del contraente ceduto" affinche' si perfezioni tale cessione.
Questo significa in pratica che, se il cliente non esprime il suo consenso sulla sua cessione, o ancora peggio, non viene neanche informato in anticipo del cambiamento in atto, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti, ossia che non gli vengano addebitate le spese di chiusura del conto corrente (o, se gia' chiuso, che gli vengano rimborsate), e che gli siano rimborsate le spese di apertura del nuovo conto presso la nuova banca.
Se la banca non accoglie tale richiesta, ci si potra' rivolgere al
Giudice di Pace per far valere i propri diritti.