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Assicurazioni bonus malus: mantenimento della stessa classe di merito per un secondo veicolo


La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Legge Bersani) all'articolo 5 ha modificato l'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 stabilendo che:

L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.

Questo significa che quando viene stipulato un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo delle medesima tipologia (ossia, auto per auto, moto per moto, etc), acquistato da una persona gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente del suo nucleo familiare, l'assicurazione non puo' assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo gia' assicurato.

Questa regola vale sia per il coniuge sia per il convivente: infatti, la legge parla di componente stabilmente convivente.

16/11/2008
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