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Condominio: Quando nasce l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali. Sentenza Corte di Cassazione n. 22034/2008 del 2 settembre 2008


SPESE CONDOMINIALI. QUANDO NASCE L'OBBLIGO DEL CONDOMINO DI CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI.

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse, pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, e' obbligato al pagamento dei tributi il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cass. 26.10.1996 n. 9366).

Nel caso di specie, la delibera assembleare di approvazione delle spese legali era avvenuta quando i proprietari dell'immobile erano i nuovi acquirenti.

(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 2 settembre 2008, n. 22034)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 22034/2008



Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha respinto la domanda proposta da S.G. e M.A., intesa ad ottenere la condanna di B. M. e Z.P. al pagamento di 696,73 Euro, oltre agli interessi, somma che gli attori avevano dovuto versare al condominio "(OMISSIS)" nel 2003, come proprietari di un appartamento che avevano acquistato dai convenuti nel 1998, senza essere stati messi al corrente delle vertenze civili che erano allora in corso tra lo stesso condominio e un condomino e che avevano comportato la spesa in questione. La decisione e' stata motivata in base a quattro ragioni:

nel contratto di vendita era contenuta una clausola, da considerare non "di stile", secondo la quale il bene era stato acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e con tutti i relativi diritti, usi, azioni ragioni e servitu'; era probabile che i convenuti avessero dimenticato il problema delle cause in questione, delle quali l'amministratore aveva dato notizia ai condomini quattro anni prima; la deliberazione della spesa era stata adottata quando gli attori erano gia' proprietari della loro unita' immobiliare; non era configurabile una responsabilita' precontrattuale, ipotizzabile solo nel caso in cui il contratto non fosse stato concluso. S.G. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. B.M. e Z.P. si sono costituiti con controricorso.

Motivi della decisione

Con i motivi addotti a sostegno del ricorso si addebita al giudice a quo: - di aver omesso di trarre elementi di prova dalla mancata presentazione di Z.P. a rendere l'interrogatorio formale che le era stato deferito, in ordine alla circostanza che gli acquirenti dell'appartamento non erano stati informati delle vertenze civili in cui il condominio era coinvolto; - di aver erroneamente escluso che la clausola relativa all'acquisto del bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova fosse qualificabile come "di stile"; - di aver trascurato di considerare che dalle testimonianze assunte e dalle ammissioni di B.M. era risultato che gli alienanti non avevano reso edotti i compratori delle controversie in atto tra il condominio e un condomino; - di aver omesso di motivare circa il dolo incidente da cui la vendita era affetta e circa la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dagli attori.

Si tratta di deduzioni inconferenti, poiche' da una parte il Giudice di pace non ha affatto negato che i venditori avessero mancato di comunicare agli acquirenti la pendenza delle controversie in questione, d'altra parte ha basato la propria decisione su un rilievo che non ha formato oggetto di censure di sorta da parte dei ricorrenti: "In ogni caso la domanda attorea non e' accoglibile anche sotto un altro profilo. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse; pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi e' il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cass. 26.10.1996 n. 9366). Pacifico nel caso de quo, che la Delibera assembleare di approvazione delle spese legali avveniva in data 29 gennaio 2002, ovvero quando i proprietari dell'immobile erano gli attori". A questa argomentazione, di per se' autonomamente idonea a sorreggere la pronuncia di rigetto delle domande principali e subordinate proposte da S.G. e M.A., nel ricorso per cassazione non viene rivolta alcuna critica.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, in applicazione dei principi costantemente enunciati da questa Corte (v., per tutte, Cass. 5 giugno 2007 n. 13070), a proposito dell'onere gravante sul soccombente, di investire tutte le distinte rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata. Alla soccombenza dei ricorrenti consegue la loro condanna in solido - stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano in 100,00 Euro, oltre a 300,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 100,00 Euro, oltre a 300,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2008

29/09/2008
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