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Autority per l'energia elettrica e il gas

Definizione

E' stata instituita con la legge 481 del 14/11/1995 per regolare e controllare i settori dell'energia elettrica e del gas.

E' indipendente e autonoma nelle proprie decisioni rispetto al Governo, anche se deve tenere conto degli indirizzi di politica generale indicati da quest'ultimo nel Documento di programmazione economica ed i suoi menbri sono scelti dal Ministero dell'Industria.

Il ricorso non comporta per l'utente un risarcimento dei danni, in quanto l'Autorita' ha solo il potere di sanzionare i fornitori del servizio; per essere risarcito, l'utente danneggiato dovra' ricorrere alla giustizia ordinaria (al Giudice di Pace o al Tribunale).

Il rivolgersi al Garante e' comunque importante perche' e' l'unico organo di tutela che l'utente ha, oltre all'autorita' giudiziaria; comunque male non fa.



Competenze

Tariffe.
Stabilisce le tariffe base massime applicabili. Sono determinate in modo differenziato per ogni distributore e per ogni zona e possono essere modificate ogni due mesi in base alle variazioni di costo del petrolio e derivati.

Qualita' del servizio.
Definisce i limiti qualitativi per la produzione e l'erogazione del servizio; esercita controlli e istituisce rimborsi automatici se questi vincoli non vengono rispettati.

Reclami e istanze.
Valuta reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti e consumatori, imponendo, se necessario, modifiche dei servizi.

Verifica e controllo.
Controlla, eventualmente anche tramite apposite ispezioni, lo svolgimento dei servizi, determinando anche i casi di eventuali indennizzi.

Informazione e trasparenza.
Diffonde e pubblicizza le condizioni di erogazione dei servizi per garantirne la trasparenza.



Iter

Per prima cosa occorre presentare un reclamo scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) all'esercente (per esempio, Enel, Italgas, etc. ...).

Trascorsi 30 giorni dalla data in cui l'esercente ha ricevuto il reclamo senza che da questi si abbia avuto una risposta, oppure se la risposta scritta dell'esercente non e' soddisfacente, si puo' presentare il reclamo al Garante.

Eccezione: il reclamo puo' essere presentato contemporaneamente all'esercente e al Garante, solo se si riferisce a situazioni che possono provocare danni gravi e irreparabili. In questo caso e' necessario indicare nel ricorso i motivi di pericolo e i possibili danni.

Il reclamo al Garante puo' essere inviato via fax o per posta, e va allegata la copia del reclamo presentato all'esercente, la copia della ricevuta della raccomandata e dell'avviso di ricevimento della lettera del reclamo presentato all'esercente, copia della risposta dell'esercente (se ha risposto), e, per finire, copia del contratto o di altra documentazione utile a provare quanto esposto nel reclamo.

10/01/2004
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