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Calunnia: esatta individuazione dell'elemento soggettivo. Sentenza Corte di Cassazione n. 12279/2008 del 19 marzo 2008


CALUNNIA. ELEMENTO SOGGETTIVO. VOLONTA' DI ACCUSARE. SCIENZA DELL'INNOCENZA.

Due sono i requisiti essenziali, che devono rinvenirsi, nella ricostruzione della condotta fattuale, affinche' si perfezioni la calunnia.

Da un lato, infatti, si evidenzia la cosiddetta volonta' di accusare qualcuno di avere commesso un fatto che possa, anche solo astrattamente, suscitare un'iniziativa penale.

Dall'altro deve essere indiscutibilmente dimostrata la cosiddetta sussistenza della coscienza e consapevolezza, in capo all'accusante, dell'innocenza dell'accusato rispetto al fatto, alla condotta od all'evento attribuitogli.

Si tratta di due elementi del tutto autonomi tra loro, ancorche' necessariamente complementari, nel senso che l'assenza di uno dei due determina l'inesistenza del fatto.

La volonta' di accusare e la scienza dell'innocenza dell'incolpato sono le componenti essenziali dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. L'intenzionalita' dell'incolpazione e la limpida coscienza dell'innocenza dell'accusato sono dati che vanno tenuti concettualmente distinti, nel senso che la presenza del primo non comporta la necessaria sussistenza del dolo della calunnia, ma questo e' integrato soltanto se da parte dell'agente vi sia anche la consapevolezza della innocenza del calunniato, consapevolezza evidenziata - di norma - dalle concrete circostanze e dalle modalita' esecutive che definiscono l'azione criminosa, da cui, con processo logico-deduttivo, e' possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto

(Sentenza Cassazione penale, sezione VI, 19 marzo 2008, n. 12279)



Corte di Cassazione - Sentenza n. 12279/2008



Fatto e diritto

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte d'Appello di Trento - sezione di Bolzano-, con sentenza 21/4/2006, confermava quella in data 16/6/2004 del Tribunale di Bolzano, che aveva dichiarato M.G. colpevole del delitto di calunnia e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione.

L'addebito specifico mosso all'imputato e' di avere, con lettera anonima 31/10/2000 diretta al Tribunale per i Minori di Bolzano, incolpato P.H., che sapeva innocente, di avere commesso abusi sessuali sulla figlia.

La Corte territoriale rilevava che l'anonimo proveniva pacificamente dall'imputato, essendosene lo stesso assunta la paternita', in coerenza - peraltro - con l'accertamento grafico espletato; era stato denunciato un episodio di abuso che si sarebbe verificato, nell'*** nell'abitazione del P. sita in ***;
in dibattimento, pero', l'imputato aveva precisato che l'episodio si sarebbe verificato, nell' *** ed aveva giustificato la diversa indicazione fatta in denunzia con la precisa volonta' di evitare che si potesse giungere alla sua identificazione come autore dell'anonimo, con conseguente possibilita' di ritorsioni da parte della persona denunciata (suo cognato), con la quale v'erano - da anni - rapporti molto tesi per ragioni familiari e di vicinato; il M., quindi, era scarsamente attendibile e quanto da lui denunciato non aveva trovato alcun riscontro probatorio, con l'effetto che l'accusa mossa nei confronti del P. in coincidenza del riacutizzarsi delle tensioni tra i due si appalesava chiaramente calunniosa.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: 1) vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorieta' della stessa in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 368 c.p., non essendosi svolta alcuna seria indagine tesa ad accertare la rispondenza o meno al vero dei fatti denunziati.

Il ricorso e' fondato e va accolto.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata, pur accettabilmente motivata nella parte in cui pone in luce - per carenza di qualsiasi elemento probatorio - la non fondatezza della grave accusa mossa dall'imputato nei confronti del cognato P.H. e, quindi, la oggettivita' del reato di calunnia contestato, denuncia gravi limiti motivazionali nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo reato.

La volonta' di accusare e la scienza dell'innocenza dell'incolpato sono le componenti essenziali dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. L'intenzionalita' dell'incolpazione e la limpida coscienza dell'innocenza dell'accusato sono dati che vanno tenuti concettualmente distinti, nel senso che la presenza del primo non comporta la necessaria sussistenza del dolo della calunnia, ma questo e' integrato soltanto se da parte dell'agente vi sia anche la consapevolezza della innocenza del calunniato, consapevolezza evidenziata - di norma - dalle concrete circostanze e dalle modalita' esecutive che definiscono l'azione criminosa, da cui, con processo logico-deduttivo, e' possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto.

Cio' posto, devesi rilevare che, pur in difetto di elementi probatori a conforto dell'accusa oggetto di denunzia, non puo' escludersi in assoluto che il M., influenzato forse dal dato oggettivo che la nipote era solita dormire nello stesso letto del padre, avesse soggettivamente percepito un "anomalo" rapporto tra i due, al di la' della esatta collocazione temporale e logistica dello specifico episodio denunziato, in ordine al quale sembrerebbe esservi, senza comunque alcuna sostanziale incidenza sull'essenza del fatto, una discrasia tra quanto desumibile dal contesto complessivo della segnalazione anonima e quanto precisato in sede dibattimentale.
Tale soggettiva percezione dell'imputato trova riscontro nella circostanza che il medesimo, nell'aprile 2000, vale a dire ben prima di sporgere denunzia, ritenne di consultare l'associazione "Telefono Azzurro", segnalando la delicata situazione percepita (cfr. sentenza di primo grado pg. 15).
Questa realta' processuale influenza, sia pure implicitamente, il percorso argomentativo del giudice di merito, che, pur sostenendo - in maniera assertiva - la volonta' calunniatrice dell'imputato, contraddittoriamente sottolinea che costui era "intimamente convinto che, laddove fosse stata fatta un'indagine con microspie e riprese ambientali, si sarebbe potuto scoprire un comportamento abusante del P. nei confronti della figlia". Tale intima convinzione, se non affidata a sospetti gratuiti o a generiche supposizioni, ma realmente accertata sulla base di una complessiva e approfondita valutazione delle emergenze processuali, operazione questa di cui non v'e' traccia nella sentenza impugnata, escluderebbe l'elemento soggettivo del reato di cui si discute.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, che dovra' tenere conto dei rilievi di cui innanzi e, in piena liberta' di giudizio, motivare in modo esaustivo e logico la decisione che andra' ad adottare.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento.

Cosi' deciso in Roma, il 27 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008.

22/07/2008
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